F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: APICELLA ANIELLO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Prato Calcio a 5), SOCIETÀ PRATO CALCIO A 5 – (nota n. 6036/206 pf18-19 GP/AS/ag del 17.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: APICELLA ANIELLO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Prato Calcio a 5), SOCIETÀ PRATO CALCIO A 5 - (nota n. 6036/206 pf18-19 GP/AS/ag del 17.12.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 17 Dicembre  2018 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Apicella Aniello, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Prato Calcio a 5, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.Luglio 2017 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- Società Prato Calcio A 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale Dott. Serrao e l’avv. De Santis e per entrambi i deferiti l’avv. Michele Cozzone, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Apicella Aniello, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci) – sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la società Prato Calcio A 5, sanzione base ammenda 300,00 (euro trecento/00), diminuita di 1/3 – € 100,00 (euro cento/00) – sanzione finale ammenda di € 200,00 (euro duecento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, verificata la rituale formulazione della proposta, ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Sig. Apicella Aniello e la società Prato Calcio A 5, a mezzo del proprio difensore, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

dato atto che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Apicella Aniello, inibizione di giorni 20 (venti);

per la società Prato Calcio A 5, ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

Comunica alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

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