F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMPITELLI LUCIANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SS Teramo Calcio Srl), SOCIETÀ SS TERAMO CALCIO SRL – (nota n. 6645/574 pf18-19 GP/GT/ag del 7.1.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMPITELLI LUCIANO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SS Teramo Calcio Srl), SOCIETÀ SS TERAMO CALCIO SRL - (nota n. 6645/574 pf18-19 GP/GT/ag del 7.1.2019).

Il deferimento

L’A.Di.Se. - Associazione Direttori Sportivi e Segretari - con esposto datato 06.12.2018 denunciava alla Procura Federale che il sig. Luciano Campitelli, Presidente della società Sportiva Teramo, al termine della gara valida per il Campionato di Serie C girone B Teramo - Renate del 1°.12.2018, terminata con il punteggio di 2 a 2, si era presentato nella sala stampa dello Stadio Gaetano Bonolis di Teramo e, a domanda di un giornalista, aveva rilasciato la seguente dichiarazione, riprodotta in video e che era risultata disponibile su di un sito web: “non tiro fuori l’allenatore e il direttore sportivo (...) la parte tecnica è sotto accusa al 95% perché fino ad adesso tutte le responsabilità tutte le colpe se le prende uno solo il presidente di una squadra di calcio che mette tanti di quei soldi per vedere questo schifo di questo livello e le colpe giustamente se le prende il presidente. Dopo di che se io oggi prendo l’allenatore o prendo il direttore e lo tolgo, leggi sbagliatissime, lo devo pagare lo stesso e quindi non è che tu oggi dici lo tolgo prendo un altro non lo pago sperando che sia meglio, no devi pagare l’uno e l’altro, quello che prendi non pensare che sia meglio di quello che togli perché io li chiamo bestie per me sono tutte di quel livello perché io li chiamerò così fin quando loro non vinceranno perché qui nel calcio conta una sola cosa il vincere”.

Deduceva la denunciante che le suddette dichiarazioni apparivano palesemente spregiative dei doveri sanciti dall’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC e che era suo dovere evidenziarle, essendo essa preposta alla tutela dell’immagine dei dirigenti calcistici e della loro professionalità, che risultavano fortemente lese dal comportamento del Campitelli.

La Procura Federale, acquisiti il Dvd contenente le dichiarazioni del Campitelli e l’articolo pubblicato il 1°.12.2018 sul sito www.ekuonews.it che aveva riprodotto tali dichiarazioni, accertato che alle espressioni riportate dalla A.Di.Se. doveva essere aggiunta la frase “che facciamo schifo” e che, pertanto, risultava violato il precetto richiamato dalla stessa A.Di.Se., nonchè quello dell’art. 5 comma 1 CGS - FIGC, per avere il Campitelli espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della capacità professionale di calciatori, allenatore e direttore sportivo della società da lui stesso presieduta, dichiarazioni che  egli non aveva smentito, con atto datato 07.01.2019 deferiva a questo Tribunale il sig. Luciano Campitelli, nella qualità, al quale contestava la violazione di entrambe le norme richiamate.

Veniva altresì deferita la società Sportiva Teramo Calcio Srl per violazione degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS - FIGC a motivo delle azioni e dei comportamenti disciplinarmente rilevanti ascritti al proprio legale rappresentante.

La memoria difensiva

Entrambi i deferiti hanno trasmesso a questo Tribunale la memoria difensiva, a firma del loro difensore Avv. Fabio Giotti, datata 24.02.2019, con la quale hanno eccepito l’inammissibilità e/o l’infondatezza del deferimento per violazione dell’art. 81 Codice Procedura Civile in relazione agli artt. 1 comma 2 CGS - FIGC e 2 comma 6 CGS - CONI; hanno dedotto, in relazione all’art. 81 CPC, che l’A.Di.Se. non aveva titolo di denunciare il fatto, essendo essa sfornita del potere di rappresentanza di calciatori e allenatori, spettante ad altri organismi, che, nello specifico, non avevano mosso alcuna censura all’operato del Campitelli e della stessa società; hanno aggiunto che il direttore sportivo della società, a nome Sandro Federico, come da lui stesso dichiarato non aveva manifestato alcuna rimostranza nei confronti del Campitelli e che, in ogni caso, le dichiarazioni del Campitelli non costituivano lesione della reputazione personale e professionale di soggetti determinati in quanto si riferivano in generale alle prestazioni agonistiche della squadra; il Campitelli, peraltro, si era espresso nel suo gergo lessicale e che alle dichiarazioni che aveva reso, in particolare alle parole “bestie”, “schifo di questo livello”, aveva fatto seguire nell’immediatezza le parole “scusatemi  l’espressione”.

Hanno concluso in tesi  per l’inammissibilità del deferimento e/o per il suo rigetto, con il conseguente loro proscioglimento; in ipotesi, per una sanzione minima, conforme a giustizia, equità e ragione.

Il dibattimento

Alle riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Silvia Loche) e per i deferiti l’Avv. Fabio Giotti.

La Procura Federale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, con le sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) e l’ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila) a carico del Campitelli, dell’ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila) a carico della società.

L’Avv. Giotti si è riportato alla memoria difensiva, di cui ne ha verbalmente riprodotto  i contenuti ed ha insistito per l’accoglimento delle richieste ivi formulate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Porre mente di evidenziare la memoria ai sensi dell’art. 32 ter comma 4 CGS - FIGC, con la quale il Campitelli aveva evidenziato che nessuno dei potenziali destinatari delle parole che egli aveva pronunciato nelle condizioni di tempo e di luogo che si sono riferite, si erano ritenuti offesi, tanto era vero che alcuni di loro avevano rilasciato dichiarazioni scritte, a mezzo delle quali avevano giudicato l’intervento del Presidente un semplice sfogo, privo di capacità lesiva; si trattava nello specifico delle dichiarazioni dell’allenatore Agenore Maurizi, del direttore sportivo Sandro Federico, del calciatore Ivan Speranza, capitano della squadra.

In tale contesto, è compito  di questo  Tribunale verificare se i fatti sottesi al  deferimento siano suscettibili di comportare la violazione dell’art. 5 CGS - FIGC, cioè se le espressioni usate dal deferito in occasione della conferenza immediatamente successiva alla gara Teramo - Renate del 1°.12.2018 abbiano avuto la valenza di costituire lesione della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA, restringendosi il campo, per quel che qui interessa, alle sole persone.

È stato osservato che concretizza lesione “dell’onore o della reputazione della persona nell’ambito sportivo non soltanto l’attribuzione di fatti non veritieri o la specifica denigrazione del soggetto ma anche l’esercizio della critica che sia in grado di compromettere l’autorità o il prestigio del soggetto nei cui confronti essa viene rivolta o si manifesti in modi e forme tali da screditare la persona o l’associazione in ambienti ad essa estranei” (cfr. Codice di Giustizia

Sportiva FIGC, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pagg. 97 e ss. con riferimento a R. Caprioli, L’autonomia delle Federazioni Sportive Nazionali, pag. 54).

Siffatti principi non appaiono applicabili al caso in esame.

Le espressioni del Campitelli non hanno nominativamente indicato le persone a cui esse apparivano riferirsi e le stesse persone, comunque identificabili attraverso le rispettive mansioni svolte all’interno della società, menzionate in forma generica dal Campitelli (il direttore sportivo, l’allenatore, i calciatori), hanno dichiarato per iscritto di non ritenersi lese nella loro reputazione, così contribuendo a scagionare il deferito dalla responsabilità che gli è stata  ascritta.

Le  stesse  parole  pronunciate  dal  deferito  (“schifo  di  questo  livello”,  “bestie”)  risultano

ridimensionate dall’inciso “scusatemi l’espressione” usato dallo stesso nel contesto delle dichiarazioni, inciso perfettamente udibile nella riproduzione sonora delle dichiarazioni acquisita agli atti del procedimento.

Tanto basta per il rigetto del deferimento, ritenendosi assorbita ogni altra questione sollevata dalla difesa dei deferiti.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie dall’addebito entrambi i deferiti.

 

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