F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISITI MAURIZIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Roccella), SOCIETÀ ASD ROCCELLA – (nota n. 6372/355 pf18-19 GP/AS/sds del 21.12.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISITI MAURIZIO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Roccella), SOCIETÀ ASD ROCCELLA - (nota n. 6372/355 pf18-19 GP/AS/sds del 21.12.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 21 Dicembre  2018, il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale deferivano a questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Maurizio Misiti, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante p.t. della ASD Roccella per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 13 Luglio 2017, ore 18:00, la fideiussione per Euro 31.000,00 e, comunque, per non avere adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- la società ASD Roccella a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione da parte della Co.Vi.So.D. pervenuta alla Procura Federale in data 11.09.2018.

Con la detta segnalazione la Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio dilettantistiche evidenziava alla Procura Federale il “Mancato rispetto del termine previsto dal C. U. n. 159 del 04.06.2018 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale Serie D – Stag. Sport. 18-19 da parte della società ASD Roccella

Più in particolare la Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio dilettantistiche ha rappresentato che la società ASD Roccella non ha depositato entro il termine previsto la fidejussione in originale, come previsto dal punto A5) del detto Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale.

Veniva regolarmente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini in data 13.11.2018, senza che da parte degli interessati vi fosse il deposito di alcuna attività difensiva.

L’istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria veniva acquisito il Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale.

Il Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale prevede, espressamente,  infatti,  che  “…l’inosservanza  del  termine  perentorio del 13.07.2018 ore 18.00…anche con riferimento  ad  uno  soltanto  degli  allegati  previsti  dai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11, costituisce illecito  disciplinare  ed  è  sanzionato,  a  seguito  di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00, per ciascun inadempimento”.

Risultava, inoltre, che il sig. Maurizio Misiti, all’epoca dei fatti, ricoprisse la carica di Presidente e Legale Rappresentante p.t. della società ASD Roccella.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Anna Maria De Santis), la quale si è riportata integralmente all’atto di deferimento, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Maurizio Misiti, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società ASD Roccella, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Per l’iscrizione al Campionato Nazionale Serie D – Stag. Sport. 18-19 era espressamente previsto che vi fosse la necessità del deposito della fidejussione in originale, come stabilito dal punto A5) del detto Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale.

Tale adempimento doveva essere posto in essere entro il termine perentorio del 13.07.2018 ore 18.00.

Lo stesso Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale prevedeva, espressamente, che “…l’inosservanza del  termine perentorio del 13.07.2018 ore 18.00…anche con riferimento ad uno soltanto  degli  allegati previsti dai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11, costituisce illecito disciplinare ed  è  sanzionato,  a seguito di invio degli atti da  parte  della  Co.Vi.So.D.  su  deferimento  della  Procura  Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di Euro 1.000,00, per ciascun inadempimento”.

Erano, pertanto, da ritenersi ben noto sia l’adempimento da compiere, sia la necessità di provvedere al detto incombente al fine del corretto perfezionamento della domanda di iscrizione nel termine detto.

Nota era anche la circostanza che l’inosservanza del detto incombente fosse da considerarsi illecito disciplinare.

É risultato, inoltre, dimostrato che il sig. Maurizio Misiti, all’epoca dei fatti, ricoprisse la carica di Presidente – Legale Rappresentante p.t. della società ASD Roccella.

Egli non risultava avere depositato la richiesta fidejussione entro il termine fissato e neppure risultava dall’istruttoria che egli si fosse in qualche modo attivato od avesse adottato misure idonee per adempiere a detto incombente.

In conclusione, a seguito dell’attività istruttoria sopra illustrata, risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al sig. Maurizio Misiti, all’epoca dei fatti Presidente – Legale Rappresentante p.t. della società ASD Roccella ed alla stessa società con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni:

per il sig. Maurizio Misiti, inibizione di giorni 30 (trenta);

per la società ASD Roccella, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

 

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