F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI :PIPOLA RAFFAELE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Calcio Pomigliano),SOCIETÀ ASD CALCIO POMIGLIANO – (nota n. 6369/354 pf18-19 GP/AS/sds del 21.12.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI :PIPOLA RAFFAELE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Calcio Pomigliano),SOCIETÀ ASD CALCIO POMIGLIANO - (nota n. 6369/354 pf18-19 GP/AS/sds del 21.12.2018).
Il deferimento
Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Raffaele Pipola, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 13/07/2018 ore 18.00, la fideiussione per Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; 2) - la società ASD Calcio Pomigliano a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS.
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. dell’11.9.2018.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Anna Maria De Santis), la quale si è riportata integralmente all’atto di deferimento, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- Raffaele Pipola, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società ASD Calcio Pomigliano, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto all’adempimento previsto dal punto A/5 del C.U. 159 del 4.6.2018 non avendo depositato l’originale della polizza fideiussoria nei termini ivi previsti.
Sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.
Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.
Il dispositivo
Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:
- Raffaele Pipola, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società ASD Calcio Pomigliano, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).
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