F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BOSSI FRANCESCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Pol. Chaminade ASD), SOCIETÀ POL. CHAMINADE ASD – (nota n. 6975/333 pf18-19 GP/AS/ag del 14.1.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BOSSI FRANCESCO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Pol. Chaminade ASD), SOCIETÀ POL. CHAMINADE ASD - (nota n. 6975/333 pf18-19 GP/AS/ag del 14.1.2019).
Il deferimento
Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Francesco Bossi, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, secondo la modalità on-line, entro il termine del 15/07/2017, il documento di proroga della fidejussione in originale (punto 5 del C.U. 1066 del 22.06.2017) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; 2) - la società ASD Chaminade a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS.
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. del 12 Giugno 2018.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Anna Maria De Santis), la quale si è riportata integralmente all’atto di deferimento, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- Bossi Francesco, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società ASD Chaminade, ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto all’adempimento previsto dal punti A/5 del C.U. 22.6.2017 non avendo depositato l’originale della proroga della polizza fideiussoria secondo le previste modalità on line, non essendo all’uopo sufficiente il deposito, ancorché tempestivo, della copia non originale. Sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.
Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.
Il dispositivo
Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:
- Bossi Francesco, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società ASD Chaminade, ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).
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