F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/FTN del 29 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMADORI GUERRINO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Vis Pesaro Dal 898 Srl – già SSD Vis Pesaro 1898 ARL), SOCIETÀ VIS PESARO DAL 1898 SRL – già SSD Vis Pesaro 1898 ARL – (nota n. 7109/272 pf18-19 GP/GC/ma del 16.1.2019).

 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMADORI GUERRINO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Vis Pesaro Dal 898 Srl - già SSD Vis Pesaro 1898 ARL), SOCIETÀ VIS PESARO DAL 1898 SRL - già SSD Vis Pesaro 1898 ARL - (nota n. 7109/272 pf18-19 GP/GC/ma del 16.1.2019).

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 16 Gennaio 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Guerrino Amadori, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl (già SSD Vis Pesaro 1898 Srl), al quale ha contestato la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione al Titolo II - Criteri Infrastrutturali - lett. A, punti 2 e 4 del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C stagione sportiva 2018/2019, di cui al CU n. 50 del 24.05.2018, per non aver depositato entro il termine del 20.06.2018, previsto dalla normativa federale, la licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa allo Stadio Bruno Recchioni di Fermo ed il nulla osta del Prefetto di Fermo, a corredo dell’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività in un impianto non ubicato nel proprio comune.

È stata altresì deferita la Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS-FIGC stante l’inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.

La memoria difensiva

La Società deferita ha fatto pervenire a questo Tribunale una memoria difensiva, a mezzo della quale ha dedotto di essersi attivata tempestivamente presso le competenti autorità al fine di ottenere la deroga per la disputa le gare del Campionato Serie C stagione sportiva 2018/2019 nello Stadio Bruno Recchioni di Fermo.

Il ritardo dell’invio alla FIGC non della documentazione portante, che già era stata trasmessa, ma della integrazione di detta documentazione, non le poteva essere addebitato; esso era infatti dipeso da problematiche riconducibili all’Amministratore Comunale ed alla Prefettura di Fermo; più in particolare la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, anziché esserle intestata, era stata ascritta alla Società Fermana Football Club Srl.

Ha chiesto per sè e per il proprio legale rappresentante il rigetto del deferimento, ovvero in subordine una sanzione di minimo impatto, avendo essa agito in buona fede e con  la massima trasparenza.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, sono comparsi per la Procura Federale l’Avv. Silvia Loche e per i deferiti l’Avv. Carlo Vitalini Sacconi, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il Sig. Guerrino Amadori, sanzione base inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di giorni 26 (ventisei); per la Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl, sanzione base ammenda di  € 20.000,00 (ventimila), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda di € 13.330,00 (tredicimilatrecentotrenta/00).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Guerrino Amadori, nella qualità e la Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl, a mezzo del loro difensore Avv. Carlo Vitalini Sacconi, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309000000001083;

P.Q.M.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Guerrino Amadori, nella qualità come in atti, l’inibizione di giorni 26 (ventisei);

- per la Società Vis Pesaro Dal 1896 Srl (già SSD Vis Pesaro 1898 a r.l.) l’ammenda di € 13.330,00 (euro tredicimilatrecentotrenta/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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