F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/FTN del 29 Marzo 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMORGESE DOMENICO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Rutigliano), SOCIETÀASDVIRTUSRUTIGLIANO-(notan.6974/332pf18-19GP/AS/agdel14.1.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMORGESE DOMENICO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Rutigliano), SOCIETÀASDVIRTUSRUTIGLIANO-(notan.6974/332pf18-19GP/AS/agdel14.1.2019).

Il deferimento

Con provvedimento n.  6974/332 PF 18/19 GP/AS/ag del 14.01.2019 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) Il Sig. Domenico Lamorgese, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Virtus Noicattaro (ora ASD Virtus Rutigliano), per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A5) e A6) del Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, secondo la modalità on-line, entro il termine del 15/07/2017, la fidejussione in originale (punto 5 del cit. C.U.,) ed il versamento della quota saldo passivo per euro 5.000,00 (punto 6 del CIT. C.U.) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti;

2) la società ASD Virtus Rutigliano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il fatto

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, in base a segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenuta alla Procura Federale in data 12.06.2018, accertava che la società ASD Virtus Noicattaro (ora ASD Virtus Rutigliano) non ha depositato secondo la modalità on-line, entro il termine del 15 Luglio 2017, la fidejussione (punto 5 del C.U. 1066 del 22.06.2017) ed il versamento della quota saldo passivo per euro 5.000,00 (punto 6 del C.U. 1066 del 22.06.2017) e ha ritenuto che dette omissioni integrassero gli estremi:

Per il Sig. Domenico Lamorgese, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Virtus Noicattaro (ora ASD Virtus Rutigliano), della violazione di cui all’art. 10 com- ma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A5) e A6) del Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, se- condo la modalità on-line, entro il termine del 15/07/2017, la fidejussione in originale (punto 5 del cit. C.U.,) ed il versamento della quota saldo passivo per euro 5.000,00 (punto 6 del CIT. C.U.) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti in- combenti; Per la società ASD Virtus Rutigliano (all'epoca ASD Virtus Noicattaro), la responsa- bilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, essendo il Sig. Domenico Lamorgese suo legale rappresentante al momento dei fatti contestati.

Alla  luce  di  quanto  sopra  la  Procura  Federale  incardinava  il  presente  giudizio  dinanzi  al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

Le memorie difensive

I deferiti non hanno depositato memorie difensive in sede istruttoria.

Il dibattimento

Per i deferiti nessuno è comparso.

La Procura Federale, presente in persona dell’Avv. Lorenzo Giua, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- giorni 40 (quaranta) di inibizione a carico del sig. Domenico Lamorgese, nella sua qualità;

- € 600,00 (euro seicento/00) di ammenda a carico della società ASD Virtus Rutigliano (all'epoca ASD Virtus Noicattaro).

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.

Il Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque prevede che: “l’inosservanza del termine perentorio del 15 Luglio 2017 ore 18.00, con riferimento all'adempimento previsto al punto A) comporterà l'esclusione dal Campionato di Serie A2 stagione 2017/2018 per effetto della decadenza della domanda di iscrizione. L'inosservanza del medesimo termine del 15 Luglio 2017, per l'invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6),7), 8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 300,00 per ciascun inadempimento

È pacifico che alla data di scadenza prevista dalla normativa, la fidejussione non sia stata prodotta, né documentato il versamento prescritto. Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, determinato in misura congrua rispetto alle previsioni  della  normativa applicabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Domenico Lamorgese, all’epoca dei fatti Presi- dente e legale rappresentante della società ASD Virtus Noicattaro (ora ASD Virtus Rutigliano), nonché della società ASD Virtus Rutigliano (all'epoca ASD Virtus Noicattaro), per i fatti loro ad- debitati e pertanto dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- giorni 40 (quaranta) di inibizione a carico del sig. Domenico Lamorgese, nella sua qualità;

- € 600,00 (euro seicento/00) di ammenda a carico della società ASD Virtus Rutigliano (all'epoca ASD Virtus Noicattaro).

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