F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/FTN del 29 Marzo 2019 RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ART. 30 CGS CONI DEL SIG. DE REMIGIS DANIELE (ARBITRO EFFETTIVO A.I.A.).

RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ART. 30 CGS CONI DEL SIG. DE REMIGIS DANIELE (ARBITRO EFFETTIVO A.I.A.).

Il procedimento

Il Comitato Nazionale AIA, con delibera 30.06.2018, pubblicata sul CU n. 11 di pari data, disponeva la dismissione per motivate valutazioni tecniche dell’arbitro effettivo Daniele De Remigis.

Il De Remigis impugnava innanzi questo Tribunale il suddetto provvedimento, ma il ricorso veniva rigettato con decisione 20.09.2018.

La Corte Federale di Appello, adita del De Remigis in sede di gravame, annullava siffatta decisione a motivo del difetto di notifica del ricorso introduttivo ad almeno uno dei contro interessati e, per l’effetto, rimetteva gli atti a questo Tribunale per il nuovo esame di merito, previa integrazione del contraddittorio.

Riaperto il procedimento, questo Tribunale, ha disposto che l’AIA fornisse al ricorrente dati e le informazioni utili per consentire al ricorrente di integrare il contraddittorio (come disposto dalla CFA), comunicagli gli indirizzi di residenza degli arbitri effettivi inclusi nella graduatoria finale AIA ss. 2017-2018 CAN Pro.

Acquisiti tali dati, il ricorrente ha posto in essere i conseguenti adempimenti e, quindi, è stata fissata la riunione odierna.

Il dibattimento

A tale udienza sono comparsi per il ricorrente gli Avv.ti Prof. Sandro Pelillo e Angelo Raffaele Pelillo; per l’AIA gli Avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello.

I difensori del ricorrente, dando atto di aver inviato ai contro interessati una lettera contenente gli estremi del procedimento, hanno depositato le ricevute di spedizione delle raccomandate afferenti tale lettera, inviate ai contro interessati, unitamente ad alcune  delle  ricevute  di ritorno, tra le quali, la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata all’arbitro Clerico, che si era collocato in posizione immediatamente poziore rispetto al De Remigis e che era stato individuato dalla Corte Federale di Appello come persona direttamente interessata all’esito del ricorso; hanno illustrato i termini del ricorso stesso ed hanno insistito per il suo accoglimento, ovvero, in subordine, per il rinvio del dibattimento allo scopo di effettuare il deposito degli avvisi di ricevimento mancanti.

L’AIA, costituitasi ritualmente, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per il fatto che ai contro interessati non era stato notificato il ricorso introduttivo dell’odierno procedimento, non potendosi attribuire analogo valore alla lettera di cui sopra; in subordine e nel merito, ha insistito per la declaratoria di rigetto del ricorso, siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto.

Sul contrastante assunto delle parti, questo Tribunale ha riservato la decisione.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dall’AIA circa  l’irritualità dell’integrazione del contraddittorio, che è stata effettuata dalla difesa del ricorrente.

Siffatta eccezione appare fondata.

Nell’ampio ordine temporale nel corso del quale si è sviluppato il dibattimento, il ricorrente avrebbe dovuto ottemperare all’integrazione del contraddittorio con la notifica ai contro interessati del ricorso introduttivo.

Egli si è invece limitato ad inviare a costoro una lettera, che, per quanto riassuntiva dei termini del ricorso, non ha la valenza del ricorso stesso.

Detta modalità di comunicazione ai contro interessati del procedimento in essere, anche a voler prescindere dai consolidati principi giurisprudenziali sulla natura e sulle finalità del controricorso, non ottempera all’ordinanza di questo Tribunale del 07.02.2019, a mezzo della quale si era ordinato al ricorrente “(…) ai fini dell’integrazione del contraddittorio, di notificare il ricorso ai contro interessati (…)”; la finalità dell’ordinanza era con tutta evidenza di consentire ai destinatari della notifica di partecipare compiutamente al procedimento e di non esservi coinvolti solo formalmente.

Non sembra, pertanto, condivisibile, la tesi del ricorrente, che – di fronte alla eccezione dell’AIA – ha dedotto che alla lettera inviata ai contro interessati avrebbe dovuto riconoscersi una mera ma sufficiente finalità notiziale, atta ad escludere la necessità della notifica dell’intero ricorso, posto che la notifica del ricorso (a differenza della lettera effettivamente  inviata) avrebbe consentito ai contro interessati di conoscere, in concreto, gli effettivi termini del contenzioso ed, in particolare, le censure proposte dalla parte ricorrente, al fine di consentire ai contro interessati di valutare se intervenire in giudizio e di controdedurre al riguardo.

Il ricorrente – come si è visto - ha ritenuto, invece, di ottemperare all’integrazione del contraddittorio attraverso la predisposizione di un atto (la lettera) dal contenuto estremamente generico, con il quale egli si è limitato a contattare alcuni dei contro interessati, richiamando il CU n. 42 - 28.01.2019 di questo Tribunale ed indirettamente il CU n. 59 - 07.12.2019 della Corte Federale d’Appello.

La lettera utilizzata dal ricorrente per l’integrazione del contraddittorio non è una copia del ricorso introduttivo e neppure un atto che riproduca il contenuto di tale ricorso e che dia anche conto degli sviluppi procedurali successivi all’introduzione del procedimento.

Pur volendo prescindere da tali considerazioni in diritto, non può non osservarsi che la lettera confezionata dal ricorrente è inidonea allo scopo.

Essa, infatti, a causa del suo contenuto, non ha consentito ai contro interessati di valutare il da farsi, imponendo loro di impiegare una diligenza particolare (che l’ordinamento non richiede), onerandoli del compito di andare a verificare presso gli uffici competenti il tenore delle tesi sostenute nel ricorso introduttivo del giudizio, trovandosi così costretti a ricostruire autonomamente i vari passaggi procedurali ed il contenuto sostanziale del contenzioso.

La genericità dell’atto finalizzato alla integrazione del contraddittorio è tale che non è neppure ipotizzabile, in via astratta, l’applicazione del “principio di conservazione degli atti” invocato da ultimo dallo stesso ricorrente.

Se, per un verso, il detto principio protegge meritevolmente lo scopo e l’utilità di un atto, per altro verso, la sua applicazione non può essere arbitraria ed indiscriminata a tal punto da porsi a discapito della sfera giuridica del destinatario dell’atto stesso, come è avvenuto nel caso qui in esame.

Peraltro, nessuno dei contro interessati si è costituito in giudizio (nemmeno il Clerico ha ritenuto di farlo) e, quindi, non è ipotizzabile alcuna sanatoria del vizio della mancata notificazione del ricorso, che la costituzione di uno o più dei contro interessati avrebbe potuto consentire.

Sono, pertanto, da ritenersi fondate le eccezioni dell’AIA, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara il ricorso improcedibile. Nulla per la tassa.

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