F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 54/FTN del 01 Aprile 2019 RICORSO DELLA SOCIETÀ JUVENTUS FC SPA, AI SENSI DEGLI ARTT. 43 BIS CGS FIGC E 31 DEL CGS CONI.

RICORSO DELLA SOCIETÀ JUVENTUS FC SPA, AI SENSI DEGLI ARTT. 43 BIS CGS FIGC E 31 DEL CGS CONI.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

Visto il ricorso di cui in epigrafe depositato dalla società Juventus Football Club Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Chiappero e dal Prof. Pasquale Landi, in data 11 Gennaio 2019.

Visti gli atti di costituzione della FIGC, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, Giancarlo Viglione e Giancarlo Gentile e della società Football Club Internazionale Milano Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Luisa Torchia e dagli Avv.ti Adriano Raffaelli, Angelo Capellini e Ferdinando Emanuele con i quali è stata preliminarmente eccepita la litispendenza e la pregiudizialità del procedimento instaurato innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

Considerato che, con istanza del 12 Marzo  2019 l’Avv. Luigi Chiappero ha chiesto il rinvio dell’udienza, già fissata per il 29 Marzo  2019, per impegni professionali già precedentemente fissati;

Tenuto conto che, all’udienza del 29 Marzo  2019, l’Avv. Alfredo Di Mauro, in sostituzione degli avvocati costituiti, in rappresentanza della Juventus Football Club ha chiesto che, in ragione della pendenza di analogo ricorso presso il Collegio di garanzia del CONI, sia disposto il rinvio dell’udienza a data successiva alla definizione del contenzioso innanzi al Collegio di Garanzia del CONI;

Considerato che, i rappresentanti legali della FIGC e della Football Club Internazionale Milano Spa hanno ritenuto di non opporsi a tale richiesta in ragione della pendenza di analoga vicenda di cui è ricorso innanzi al Collegio di Garanzia del CONI e della pregiudizialità della decisione del predetto Organo, così come eccepite;

Preso atto che il Presidente del Collegio di Garanzia del CONI ha rinviato a data da destinarsi l’udienza del ricorso presentato dalla Juventus Football Club Spa, a seguito di istanza di differimento formulata dalla stessa ricorrente;

Ritenuto, pertanto, di disporre il rinvio dell’udienza di discussione in ragione di quanto sopra esposto ed al fine di evitare un potenziale conflitto di competenza all’interno dell’ordinamento sportivo;

DISPONE

L’udienza di discussione relativa al ricorso in questione, su istanza della Juventus Football Club Spa non opposta dalle parti resistenti, è rinviata a data da destinarsi in ragione della sussistenza di analoga controversia innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, rinviata anch’essa a data da destinarsi, impregiudicato ogni ulteriore provvedimento;

ONERA

La parte ricorrente a richiedere istanza di fissazione della nuova udienza al Presidente del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - entro 30 giorni dalla data di avvenuta decisione della controversia da parte del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI relativa alla analoga vicenda ivi pendente.

Trattandosi di rinvio richiesto dal ricorrente e non opposto dalle parti di causa, il termine di cui all’art. 34 bis comma 8, del quale è stato richiesto espressa sospensione, è sospeso dal 29 Marzo 2019 (data dell’udienza).

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