F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/FTN del 04 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL – (nota n. 9530/923 pf18-19 GP/GC/blp del 5.3.2019).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  OTTAVIANI  UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 9530/923 pf18-19 GP/GC/blp del 5.3.2019).

Il deferimento

La Procura Federale con atto del 5 Marzo  2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Umberto Ottaviani, nella qualità - all’epoca del fatto - di amministratore unico e legale rappresentante della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis comma 1 e 10 comma 3 CGS - FIGC in relazione all’art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF, a motivo del mancato versamento entro il termine del 18 Febbraio 2019 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Novembre e Dicembre  2018.

È stata altresì deferita la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione al comportamento del proprio legale rappresentante, nonchè ai sensi dell’art. 10 comma 3 CGS - FIGC in relazione alla medesima incolpazione contestata all’Ottaviani. È stata chiesta l’applicazione della recidiva ai sensi dell’art. 21 comma 1 CGS - FIGC.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Cons. Giuseppe Chinè, Dr. Luca Scarpa e Dr. Mauro De Dominicis), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento in una alle seguenti sanzioni: per il sig. Umberto Ottaviani l’inibizione di mesi 3 (tre), per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la recidiva. Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta in atti che la Co.Vi.So.C. - Commissione vigilanza società di calcio - con nota del 26 Febbraio 2019 aveva denunciato alla Procura Federale che la odierna deferita non aveva provveduto entro il 18 Febbraio 2019 a versare le ritenute Irpef ed i contributi Inps di cui al deferimento e che l’inadempimento era stato certificato dalla Deloitte & Touche spa a seguito degli ordinari controlli.

La Società nulla aveva osservato in merito a siffatto accertamento, come peraltro era già avvenuto in circostanze analoghe, che erano state sanzionate da questo Tribunale con due distinte decisioni, datate 31.10.2018 e 18.02.2019.

Il deferimento deve essere pertanto accolto e con esso vanno accolte le richieste sanzionatorie della Procura Federale, che appaiono congrue e proporzionate ai fatti.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e per l’effetto infligge al sig. Umberto Ottaviani, nella qualità, l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la recidiva.

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