F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/FTN del 04 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CANONICO NICOLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bisceglie Srl), SOCIETÀ AS BISCEGLIE SRL – (nota n. 9270/387 pf18-19 GC/GP/ma del 27.2.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CANONICO NICOLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bisceglie Srl), SOCIETÀ AS BISCEGLIE SRL - (nota n. 9270/387 pf18-19 GC/GP/ma del 27.2.2019).
Il deferimento
Con nota del 27 Febbraio 2019, prot. 9270/387pf18-19/GC/GP/ma, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare Il Sig. Canonico Nicola, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società AS Bisceglie Srl, e la società AS Bisceglie Srl, per rispondere:
il primo, della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 2), lettere b), c) e h), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver depositato, entro il termine del 1/08/2018, previsto dalla normativa Federale, le attestazioni del settore Tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra e di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti;
la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
La fase predibattimentale
All’esito della comunicazione di conclusione delle indagini del 10.1.2019, il sig. Canonico Nicola non ha chiesto di essere sentito e non ha inviato memorie difensive.
La società, fatta pervenire memoria difensiva con richiesta di archiviazione, in via subordinata ha richiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies CGS, di seguito non concretizzatasi per la mancata adesione alla proposta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale.
Fissato il dibattimento, entrambi i deferiti, con un’unica memoria, hanno chiesto il proscioglimento da ogni incolpazione per la dedotta tempestività degli adempimenti richiesti e, in subordine, previo riconoscimento delle dedotte circostanze attenuanti, applicato l’istituto della continuazione, l’irrogazione di sanzioni inferiori al minimo edittale.
Il dibattimento
Alla riunione del 29.3.2019 il rappresentante della Procura Federale, contestate le difese degli incolpati e riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di giorni 50 (cinquanta) per il sig. Canonico Nicola e della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019 per la società AS Bisceglie Srl.
Il procuratore dei deferiti si è riportato alla memoria difensiva.
L’attuale presidente della società deferita ha ribadito l’impossibilità del tempestivo adempimento perché in data 16.7.2018 la società aveva mutato la denominazione in AS Bari 2018 Srl, nuovamente mutata, nel mese di Settembre , in AS Bisceglie Srl, senza avere nel contempo ottenuto riscontro all’istanza inviata al Commissario Straordinario della FIGC.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Commissione Criteri infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC del 19/10/2018, pervenuta alla Procura Federale in data 22/10/2018 in uno al Comunicato ufficiale n.50 del 24 Maggio 2018, alla dichiarazione di impegno assunto dal legale rappresentante della società ed al certificato rilasciato dall’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della FIGC, da cui risulta essere avvenuti in data 5 Settembre 2018 il tesseramento del Medico Responsabile Sanitario, ed in data 6 Settembre 2018 quelli dell’Operatore Sanitario e dell’allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti.
Risulta per tabulas come gli anzidetti tesseramenti abbiano avuto luogo oltre il termine del 1° Agosto 2018, la cui scadenza la società e, per essa, il suo legale rappresentante, si era impegnata a rispettare così come previsto dal punto 2), lettere b) e c), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018.
Incombeva dunque sugli incolpati l’onere, non assolto, di provare il tempestivo adempimento delle formalità richieste dalla richiamata disposizione ovvero l’esistenza di fatti impeditivi.
In disparte la circostanza che gli stessi deferiti riconoscono il tardivo tesseramento dell’Operatore Sanitario e del tecnico responsabile della squadra Berretti, a nulla rileva, quanto alla posizione del Medico Responsabile l’asserito invio della richiesta di tesseramento in data 1.8.2018.
Come precisato nel corso della riunione dal rappresentante della Procura Federale, quest’ultima costituisce formalità preliminare al tesseramento, laddove nel termine del 1° Agosto 2018 la società avrebbe dovuto depositare l’attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento dell’anzidetta figura professionale.
La responsabilità del legale rappresentante della società risulta pertanto sufficientemente provata.
Dei fatti ascritti al suo legale rappresentante la società risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il primo e la seconda.
Ai sensi di quanto previsto dal richiamato C.U., l’inosservanza del termine del 1° Agosto 2018 “costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia, per ciascun inadempimento di cui al punto 2) lettere a), b), c) d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019”.
Quanto alla determinazione della sanzione, si precisa che le circostanze invocate dalla difesa, relative alla impossibilità di procedere in termini al tesseramento, non possono assurgere al rango di attenuanti.
Ed infatti, la richiesta di autorizzazione al cambio della denominazione sociale intervenuta il 16.7.2018 non può avere comportato la sospensione dell’operatività della società o delegittimato il suo legale rappresentante e, del resto, se così fosse, non si spiegherebbe, poi, come la società possa avere proceduto ai tesseramenti di che trattasi il 5 ed il 6 Settembre 2018 nonostante abbia proceduto nuovamente alla modificazione della denominazione sociale in epoca successiva agli stessi, vale a dire il 13.9.2018.
“Insuperabile”, infine, “appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento, laddove tassativamente comminano le penalizzazioni per <<ciascun inadempimento>> commesso” (v. C.U. n.34/TFN Sez. Disciplinare 2018/2019).
Ritenuto, pertanto, che le tre violazioni contestate in questa sede al sig. Canonico Nicola ed alla società AS Bisceglie Srl, non si possono ricondurre nel vincolo della continuazione, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
- per Canonico Nicola, inibizione di giorni 50 (cinquanta);
- per la società AS Bisceglie Srl, penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.
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