F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/FTN del 04 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ FC RIETI SRL – (nota n. 9397/389 pf18-19 GC/GP/ma del 1.3.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 9397/389 pf18-19 GC/GP/ma del 1.3.2019).
Il deferimento
Con nota del 1° Marzo 2019, prot. 9397/389pf18-19/GC/GP/ma, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la società FC Rieti Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, Sig. Gianluca Marini (che ha patteggiato la sanzione), in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 2), lettere b) e c), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver depositato entro il termine dell’1/08/2018, previsto dalla normativa Federale, le attestazioni del Settore Tecnico della F.I.G.C. relative al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario e di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra.
La fase predibattimentale
All’esito della comunicazione di conclusione delle indagini del 17.12.2018, la società non ha chiesto di essere sentita e non ha inviato memorie difensive.
Fissato il dibattimento, la società deferita ha fatto pervenire memoria difensiva con richiesta di proscioglimento e, in subordine, di applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale.
Il dibattimento
Alla riunione del 29.3.2019 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.
Il procuratore della società deferita si è riportato alla memoria difensiva.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Commissione Criteri infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC del 19/10/2018, pervenuta alla Procura Federale in data 22/10/2018 in uno al Comunicato ufficiale n.50 del 24 Maggio 2018, alla dichiarazione di impegno assunto dal legale rappresentante della società ed al certificato rilasciato dall’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico della FIGC, da cui risulta essere avvenuto in data 3 Agosto 2018 il tesseramento del Medico Responsabile Sanitario, ed in data 2 Agosto 2018 quello dell’Operatore Sanitario.
Risulta per tabulas come gli anzidetti tesseramenti abbiano avuto luogo oltre il termine del 1° Agosto 2018, la cui scadenza la società e, per essa, il suo legale rappresentante, si era impegnata a rispettare così come previsto dal punto 2), lettere b) e c), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018.
Incombeva dunque sull’incolpata l’onere, non assolto, di provare il tempestivo adempimento delle formalità richieste dalla richiamata disposizione ovvero l’esistenza di fatti impeditivi.
A tal fine a nulla rilevano, invero, le asserite richieste di inserimento nei ruoli e del numero di matricola che sembrerebbero (considerata l’illeggibilità degli allegati uniti alla memoria difensiva) essere state inoltrate in data 1.8.2018, in quanto, come precisato nel corso della riunione dal rappresentante della Procura Federale, trattasi di formalità preliminari al tesseramento, avendo dovuto invece provvedere nell’anzidetto temine, la società deferita, al deposito dell’attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento delle anzidette figure professionali.
Per le anzidette violazioni, il legale rappresentante della società, secondo quanto risulta dall’atto di deferimento, ha proposto l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies CGS alla quale la procura Federale “ha prestato il proprio consenso e che, positivamente valutata dal Procuratore Generale dello Sport, è ora al vaglio del Presidente Federale”.
Dei fatti ascritti al legale rappresentante della società, il cui compimento risulta sufficientemente provato, la società risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il primo e la seconda.
Ritenuto, infine, ai sensi di quanto previsto dal richiamato C.U., che l’inosservanza del termine del 1° Agosto 2018 “costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia, per ciascun inadempimento di cui al punto 2) lettere a), b), c) d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019”, sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della società FC Rieti Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.
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