F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/FTN del 04 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 9427/785 pf18-19 GP/GC/blp del 4.3.2019).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  BECCHIO  OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 9427/785 pf18-19 GP/GC/blp del 4.3.2019).

Il deferimento

Con atto del 04/03/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl e la Società AC Cuneo 1905 Srl per rispondere:

- Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del CGS e all’art. 80 delle NOIF, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituale richiesta del 10/01/2019 prot. 139/2019, informazioni ed evidenza documentale in merito ad alcune posizioni finanziarie, economiche e patrimoniali della Società anche connesse alle prospettive di prosecuzione dell’attività aziendale sino alla conclusione dell’esercizio sociale ai sensi dell’art. 2423-bis, comma 1, n.1) codice civile. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AC Cuneo 1905 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, come  sopra  descritto;

La Procura configurava a carico di entrambi i deferiti l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS in considerazione delle condotte loro ascritte nell’ambito dei procedimenti n. 35pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31/10/2018), 415pf18-19 e 416pf18-19 (C.U. 42/TFN del 28/01/2019) trattandosi di violazioni  della  stessa  natura  gestionale  ed  economico- finanziaria  commesse  nella  corrente  stagione  sportiva.

Il dibattimento

All’udienza del 29 Marzo  2019 si costituiscono entrambi i deferiti a mezzo dei difensori di fiducia nominati.

La Procura Federale si riporta all’atto di deferimento e conclude formulando le  seguenti richieste sanzionatorie anche in considerazione della contestata recidiva:

- per la società AC Cuneo 1905 Srl la sanzione dell’ammenda di € 10.500,00 (Euro diecimilacinquecento/00);

- per Becchio Oscar, mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici) di inibizione.

La difesa chiede il proscioglimento dei deferiti in quanto allo spirare del termine ultimo fissato al 17/01/2019 per il riscontro delle richieste istruttorie avanzate dalla Co.Vi.So.C. con nota del 10/01/2019, il sig. Becchio risultava essere inibito ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 8 e dell’art. 19, comma 1 lett. h) e comma 2 CGS, il che escluderebbe qualsivoglia responsabilità a carico dello stesso e della società in considerazione della carenza di poteri gestori in capo al Becchio in quel frangente.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Con nota del 4 Febbraio 2019, prot. 814/2019, la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale di aver indirizzato alla Società AC Cuneo 1905 Srl una richiesta istruttoria (con nota del 10 Gennaio 2019, prot. 139/2019) resasi necessaria all’esito dell’intervento ispettivo condotto in data 7 Dicembre  2018 nella sede del sodalizio. L’organismo di vigilanza, nell’esercizio dei propri poteri di controllo, fissava quale termine ultimo per il riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria il successivo 17 Gennaio 2019. Tuttavia, allo spirare di detto termine, la società manteneva una condotta del tutto omissiva, mancando di riscontrare in alcun modo l’istanza.

Orbene, gli odierni deferiti non contestano le predette circostanze di fatto le quali possono ritenersi provate per tabulas.

Il mancato riscontro da parte della società alla richiesta di informazioni e di evidenza documentale avanzata dalla Co.Vi.So.C. in merito a determinanti posizioni finanziarie, economiche e patrimoniali, anche perché connesse alle prospettive di prosecuzione dell’attività aziendale sino alla conclusione dell’esercizio sociale ai sensi dell’art. 2423-bis, comma 1, n.1) codice civile, integra la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del CGS e all’art. 80 delle NOIF.

Le disposizioni federali in materia gestionale ed economica sono, infatti, tassative nello stabilire che “1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla Co.Vi.So.C. e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. 2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa Federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia” art. 8, commi 1 e 2, CGS. Altrettanto puntualmente la normativa fissa e definisce i confini dei poteri di controllo e di intervento attribuiti in tale ambito all’organismo di vigilanza: “…alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione. 2. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l’altro, può: a) richiedere il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni; b) richiedere di fornire informazioni integrative relative ai documenti depositati…” art. 80 delle NOIF.

Nessun pregio si può attribuire alla circostanza rappresentata dalla difesa secondo cui lo stato di inibizione in cui versava il sig. Becchio, quale legale rappresentante della società, al momento dello spirare del termine fissato dalla Co.Vi.So.C. per gli adempimenti istruttori, farebbe venire meno la responsabilità a carico dei deferiti in considerazione della menomata capacità di agire in nome e per conto dell’ente e, quindi, della carenza di poteri gestori in capo al sig. Becchio medesimo in quel determinato momento storico.

Si premette per completezza espositiva, che anche in caso di accoglimento di tale eccezione sollevata dalla difesa, sarebbe residuata comunque la contestata responsabilità diretta della società AC Cuneo 1905 Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.

In ogni caso, come più volte ribadito da questo Collegio (da ultimo con decisione pronunciata nei confronti degli odierni deferiti, pubblicata con CU n. 45 del 18.02.2019, confermata dalla Corte Federale di Appello alla riunione del 28.03.2019), le disposizioni di cui all’art. 19, commi 1 lett. h) e 8 nel prevedere quale sanzione la “inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito Federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro” espressamente prevedono anche che i “soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società”.

Alla luce delle menzionate disposizioni, si deve affermare la responsabilità del sig. Becchio per la mancata predisposizione e trasmissione delle informazioni e dei documenti attestanti alcune posizioni finanziarie, economiche e patrimoniali della società specificamente individuate dalla Co.Vi.Soc. all’esito della verifica ispettiva condotta.

Per quanto concerne la raccolta delle informazioni e la predisposizione della documentazione, si tratta con tutta evidenza di attività amministrativa e di gestione interna connaturata al ruolo aziendale di Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. rivestito dal sig. Becchio e come tale non oggetto di provvedimento inibitorio. Mentre, per quanto concerne la trasmissione/comunicazione all’organismo di vigilanza richiedente, non risultando agli atti la nomina da parte del Becchio di un soggetto facente funzioni delegato a rappresentare la società nell’ambito Federale durante il periodo della propria inibizione, si deve ritenere che anche tale adempimento non sia trasmigrato in capo a terzi. Una diversa interpretazione delle menzionate disposizioni finirebbe con il creare un grave vulnus nell’impianto normativo, la sanzione inibitoria irrogata al legale rappresentante della società rischierebbe di lasciare l’ente del tutto sfornito di rappresentanza endofederale. Ma vi è di più, basterebbe a qualsiasi sodalizio non provvedere tempestivamente alla delega dei poteri momentaneamente inibiti al

rappresentante legale in capo a un soggetto terzo, per garantirsi una sorta di impunibilità generale all’interno della federazione nel periodo in oggetto, con ogni abnorme conseguenza legale.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della società a  titolo  di  responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, e dell’Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte.

Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo e del rappresentante legale durante la corrente stagione sportiva per fatti della stessa natura (procedimenti n. 35 pf18-19, C.U. 34/TFN del 31/10/2018, n. 415 pf18-19 e n. 416 pf18-19, C.U. 42/TFN del 28/01/2019) ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 comma 1 del vigente CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per Becchio Oscar: mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per la società AC Cuneo 1905 Srl: ammenda di € 10.500,00 (Euro diecimilacinquecento/00).

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