F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/FTN del 04 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 9532/924 pf18-19 GP/GC/blp del 5.3.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 9532/924 pf18-19 GP/GC/blp del 5.3.2019).
Il deferimento
Con atto del 05/03/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl e la Società AC Cuneo 1905 Srl per rispondere:
- Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, a) per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 Febbraio 2019, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Dicembre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 18 Febbraio 2019, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Settembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società AC Cuneo 1905 Srl, a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, come sopra descritto; b) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18 Febbraio 2019, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Dicembre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 18 Febbraio 2019, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Settembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;
La Procura configurava a carico di entrambi i deferiti l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS in considerazione delle condotte loro ascritte nell’ambito dei procedimenti n. 35pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31/10/2018), 415pf18-19 e 416pf18-19 (C.U. 42/TFN del 28/01/2019), 672pf18-19 (CU 45/TFN del 18/02/2019) trattandosi di violazioni della stessa natura gestionale ed economico-finanziaria commesse nella corrente stagione sportiva.
La memoria difensiva
Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell’interesse della società e del signor Becchio.
In sede di memoria si adduce la non ascrivibilità della violazione contestata ad entrambi i deferiti in quanto allo spirare del termine ultimo fissato dalla normativa per gli adempimenti in questione (ossia il 18/02/2019) il sig. Becchio risultava essere inibito per la durata di mesi quattro e giorni dieci ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 8 e dell’art. 19, comma 1 lett. h) e comma 2 CGS, in forza di provvedimento disciplinare pubblicato con C.U. n. 34/TFN del 31.10.2018.
Lo stato di inibizione dell’amministratore all’epoca dei fatti determinerebbe l’improcedibilità del deferimento nei confronti tanto della persona fisica che dell’ente in considerazione della carenza di poteri gestori in capo al Becchio in quel frangente.
La difesa chiede il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, quantificarsi la sanzione con minor rigore ai sensi dell’art. 16 comma 1 CGS, considerando i fatti contestati come stretti dal vincolo della continuazione con i precedenti deferimenti le cui decisioni sono state pubblicate con CU n. 34/TFN-SD del 31/10/2018 e CU n. 42/TFN-SD del 28.01.2019.
Il dibattimento
All’udienza del 29 Marzo 2019 la Procura Federale si riporta all’atto di deferimento, chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa dei deferiti e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la Società AC Cuneo 1905 Srl la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 e un’ammenda pari a € 500,00 (cinquecento/00) per la contestata recidiva. Per il Signor Becchio Oscar chiede mesi 4 (quattro) di inibizione per le violazioni e giorni 15 (quindici) per la recidiva.
La difesa si riporta allo scritto difensivo, insiste nel chiedere il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, chiede quantificarsi la sanzione con minor rigore ai sensi dell’art. 16 comma 1 CGS, considerando i fatti contestati come stretti dal vincolo della continuazione con i procedimenti già definiti come individuati in atti.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
Con nota del 26 Febbraio 2019 prot. n. 1560/2019, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale di aver riscontrato, nel corso della riunione del 26 Febbraio 2019, per la società AC Cuneo 1905 Srl l’inosservanza del termine del 18 Febbraio 2019 stabilito dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) NOIF per il versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di Dicembre 2018. Nonché il permanere, alla data del 18 Febbraio 2019, del mancato versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità pregressa di Settembre 2018, puntualmente segnalato con nota del 10 Gennaio 2019 prot. 132/2019.
Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF le società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.
Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse ai deferiti e dagli stessi non confutate sotto il profilo fattuale.
Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come il sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. del sodalizio sportivo, nonché la stessa Società AC Cuneo 1905 Srl, non abbiano versato e documentato nei termini fissati dalle disposizioni federali i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di Settembre e Dicembre 2018 (art. 85, lett. C), par. V) NOIF).
Nessun pregio si può attribuire alla circostanza rappresentata dalla difesa secondo cui lo stato di inibizione in cui versava il sig. Becchio, quale legale rappresentante della società, al momento dello spirare del termine fissato dalla normativa Federale per gli adempimenti amministrativi menzionati, farebbe venire meno la responsabilità a carico dei deferiti in considerazione della menomata capacità di agire in nome e per conto dell’ente e, quindi, della carenza di poteri gestori in capo al sig. Becchio medesimo in quel determinato momento storico.
Si premette per completezza espositiva, che anche in caso di accoglimento di tale eccezione sollevata dalla difesa, sarebbe residuata comunque la contestata responsabilità diretta della società AC Cuneo 1905 Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.
In ogni caso, come più volte ribadito da questo collegio (da ultimo con decisione pronunciata nei confronti degli odierni deferiti, pubblicata con CU n. 45 del 18.02.2019, confermata dalla Corte Federale di Appello alla riunione del 28.03.2019), le disposizioni di cui all’art. 19, commi 1 lett. h) e 8 nel prevedere quale sanzione la “inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito Federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro” espressamente prevedono anche che i “soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società”.
Alla luce delle menzionate disposizioni, si deve affermare la responsabilità del sig. Becchio per l’inosservanza del termine del 18 Febbraio 2019 stabilito dall’art. 85, let. C), paragrafo V) NOIF per il versamento e la documentazione agli organismi preposti dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di Settembre e Dicembre 2018.
Per quanto concerne il versamento delle somme, si tratta, con tutta evidenza, di un mero pagamento, attività amministrativa e di gestione interna connaturata al ruolo aziendale di Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. rivestito dal sig. Becchio e come tale non oggetto di provvedimento inibitorio. Anche per quanto concerne la trasmissione/comunicazione all’organismo di vigilanza degli eventuali pagamenti (comunque non avvenuti nei termini), non risultando agli atti la nomina da parte del Becchio di un soggetto facente funzioni delegato a rappresentare la società nell’ambito Federale durante il periodo della propria inibizione, si deve ritenere che anche tale adempimento non sarebbe trasmigrato in capo a terzi. Una diversa interpretazione delle menzionate disposizioni finirebbe con il creare un grave vulnus nell’impianto normativo, la sanzione inibitoria irrogata al legale rappresentante della società rischierebbe di lasciare l’ente del tutto sfornito di rappresentanza endofederale. Ma vi è di più, basterebbe a qualsiasi sodalizio non provvedere tempestivamente alla delega dei poteri momentaneamente inibiti al rappresentante legale in capo a un soggetto terzo, per garantirsi una sorta di impunibilità generale all’interno della federazione nel periodo in oggetto, con ogni abnorme conseguenza legale.
Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della società e dell’Amministratore p.t. per le condotte ascritte.
Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.
Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo e del rappresentante legale durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura (nell’ambito dei procedimenti n. 35pf18-19 C.U. 34/TFN del 31/10/2018, 415pf18-19 e 416pf18-19 C.U. 42/TFN del 28/01/2019, 672pf18-19 CU 45/TFN del 18/02/2019), ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 comma 1 CGS.
Per quanto concerne la determinazione della sanzione della penalizzazione in punti, alla luce della vigente normativa Federale (art. 10 CGS), non si ritiene di ricondurre nel vincolo della continuazione le violazioni contestate in questa sede alla Società AC Cuneo 1905 Srl né fra di loro né, tanto meno, con violazioni precedentemente contestate e definite, trattandosi di sanzione applicata per costante giurisprudenza di questo collegio in relazione a ciascun inadempimento commesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:
- per Becchio Oscar: mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
- per la società AC Cuneo 1905 Srl: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
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