F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 55/FTN del 04 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTANGELO NICOLA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL – (nota n. 9786/925 pf18-19 GP/GC/blp dell’11.3.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTANGELO NICOLA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 9786/925 pf18-19 GP/GC/blp dell’11.3.2019).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, con nota prot. 9786/925pf18-19/GP/GC/blp dell’11 Marzo 2019 ha deferito presso questo Tribunale i seguenti soggetti e per i seguenti motivi:
- sig. Santangelo Nicola, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl:
a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 Febbraio 2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Novembre e Dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
2) la Società Siracusa Calcio Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Santangelo Nicola, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver provveduto al versamento, entro il termine del 18 Febbraio 2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Novembre e Dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;
c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva;
Le memorie difensive
È pervenuta nei termini memoria difensiva a firma dell’Avv. Mattia Grassani in rappresentanza dei deferiti.
La difesa ha, in primo luogo, eccepito l’infondatezza del deferimento formulato nei confronti della società Siracusa a titolo di responsabilità propria, in quanto tipologia non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
Nel merito ha fatto presente che i pagamenti richiesti non sono stati effettuati nei termini previsti in ragione del mancato accreditamento di un bonifico urgente atteso proprio per il giorno 18 Febbraio. Ciò avrebbe comportato l’impossibilità di procedere nei termini ai pagamenti richiesti, nella loro interezza, sebbene presso l’istituto bancario di riferimento fossero stati depositati in tempo utile tutti gli ordini di pagamento, ivi compreso gli F24 relativi al versamento degli oneri fiscali e previdenziali.
Ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione ritenuta di giustizia.
Il patteggiamento
Alla riunione odierna, sono comparsi per la Procura Federale il Cons. Giuseppe Chinè, il Dr. Luca Scarpa e il Dr. Mauro De Dominicis e per il deferito Santangelo Nicola, l’Avv. Valerio Santagata, in sostituzione dell’Avv. Mattia Grassani i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il sig. Santangelo Nicola, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due).
Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Santangelo Nicola, a mezzo del procuratore speciale Avv. Valerio Santagata, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, ha depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;
visto l’art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Il procedimento è proseguito per la società Siracusa Calcio Srl.
Il dibattimento
All’udienza del 29 Marzo la Procura Federale (Cons. Giuseppe Chinè, il Dr. Luca Scarpa e il Dr. Mauro De Dominicis) si è riportata all’atto di deferimento ed ha richiesto per la società Siracusa Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la recidiva in ragione di analoghe violazioni già accertate (vedasi Comunicati Ufficiali richiamati nell’atto di deferimento); L’Avv. Valerio Santagata, in sostituzione dell’Avv. Mattia Grassani, in rappresentanza della società si è riportato agli scritti difensivi.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato
Preliminarmente si ritiene ininfluente, ai fini della decisione, esaminare la dedotta infondatezza del deferimento a titolo di responsabilità propria formulata dalla difesa della società deferita. A prescindere dalla natura dell’imputazione formulata, infatti, ciò che rileva è l’oggettiva violazione dei termini procedimentali previsti tassativamente dall’ordinamento Federale.
D’altronde nell’atto di deferimento la società Siracusa viene chiamata (anche) per rispondere a titolo di responsabilità diretta.
Nel merito risulta cartolarmente provato che la società e, per essa l’amministratore (che ha aderito alla definizione del procedimento disciplinare ex art. 23 del Codice di Giustizia sportiva FIGC) in carica al momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto all’adempimento imposto dalla normativa Federale nei termini previsti.
Al riguardo le affermazioni difensive, oltre che inidonee a scriminare la condotta contestata, non sono supportate da alcuna prova documentale, riducendosi a mere asserzioni prive di valore processuale.
Il Collegio ritiene, pertanto, di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale, ivi compresa quella derivante dall’applicazione della cd “recidiva” in ragione dei precedenti richiamati nell’atto di deferimento.
Per quanto concerne la determinazione della sanzione, insuperabile, infatti, appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inbizione di mesi 2 (due) a carico del sig. Santangelo Nicola.
Per il resto accoglie il deferimento, e, per l’effetto, irroga alla società Siracusa Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso oltre all’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la recidiva.
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