F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/FTN del 12 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POULINAKIS MATTHAIOS (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della Società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL – (nota n. 7453/600 pf18-19 GP/GC/blp del 23.1.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POULINAKIS MATTHAIOS (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della Società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 7453/600 pf18-19 GP/GC/blp del 23.1.2019).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto 23 Gennaio 2019, ha deferito a questo Tribunale il sig. Poulinakis Matthaios, quale Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società FC Rieti Srl, al quale ha contestato la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 85 lettera C paragrafo VI delle NOIF per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30.11.2018, l’indicatore di liquidità al 30.09.2018 della Società e la situazione intermedia alla medesima data, approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio dell’organo di revisione.

È stata nel contempo deferita la Società FC Rieti Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC per l’addebito ascritto al proprio legale rappresentante.

Il deferimento aveva tratto le mosse dall’esposto della Co.Vi.So.C. - Commissione Vigilanza Società di Calcio - del 21.12.2018, a mezzo del quale si notiziava la Procura Federale del mancato deposito da parte della Società alla data del 30.11.2018 della documentazione sopra evidenziata.

A tale esposto era allegata la lettera di contestazione di pari data, con cui la Co.Vi.So.C. aveva significato alla Società la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, ai sensi dell’art. 90 comma 4 delle NOIF, salvo che fosse stata dalla Lega riscontrata, per ogni acquisizione di tali prestazioni, l’integrale copertura  del relativo costo, attraverso il  saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente  e/o contestualmente intervenute.

La memoria difensiva

Entrambi i deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 1.4.2019 di totale contestazione della fondatezza del deferimento, con conseguente richiesta di archiviazione, ovvero, in difetto ed in subordine, nella ipotesi che le  incolpazioni  fossero ritenute sussistenti, l’applicazione di sanzioni particolarmente lievi in considerazione della inesperienza del presidente Poulinakis, che si era indotto a non presentare l’indicatore di liquidità e la situazione patrimoniale intermedia al 30.9.2018 della Società perché  aveva ritenuto non obbligatorio il loro deposito, quanto meno nel termine del 30.11.2018.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale Cons. Giuseppe Chiné, dr. Luca Scarpa e dr. Mauro De Dominicis e per i deferiti gli avv.ti Giorgio Pierantoni, Federica Fucito e Ludovica Cesaroni.

Le parti, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il sig. Poulinakis Matthaios, sanzione base inibizione di gg. 30 (trenta), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società FC Rieti Srl, sanzione base ammenda di € 10.000,00 (diecimila), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette).

La decisione

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Poulinakis Matthaios e la Società FC Rieti Srl, a mezzo dei propri difensori avv.ti Giorgio Pierantoni, Federica Fucito, muniti di procura rilasciata anche ai  sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato  istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate.

Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e  di  tutti  i  relativi  gradi  nei  confronti  dei  richiedenti,  salvo  che  non  sia  data  completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

Comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate

alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, adotta il seguente.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Poulinakis Matthaios, nella qualità in atti, inibizione di gg. 20 (giorni venti); per la Società FC Rieti Srl, ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette), da corrispondersi alla FIGC a mezzo bonifico bancario sul c/c BNL 50K0100503309000000001083 entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta) decorrenti dalla data di pubblicazione della presente decisione, pena la risoluzione dell’accordo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

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