F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/FTN del 12 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FANTINO CLAUDIA (Presidente del CDA, Amministratore e legale rappresentante p.t. della Società Albissola 2010 Srl), COLLA GIANPIERO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Albissola 2010 Srl), NUZZO COSIMO DAMIANO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Albissola 2010 Srl), SOCIETÀ ALBISSOLA 2010 SRL – (nota n. 7442/598 pf18-19 GP/GC/blp del 23.1.2019).

 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FANTINO CLAUDIA (Presidente del CDA, Amministratore e legale rappresentante p.t. della Società Albissola 2010      Srl), COLLA GIANPIERO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Albissola 2010 Srl), NUZZO COSIMO DAMIANO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Albissola 2010 Srl), SOCIETÀ ALBISSOLA 2010 SRL - (nota n. 7442/598 pf18-19 GP/GC/blp del 23.1.2019).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 23.01.2019, ha deferito a questo Tribunale i sigg.ri Claudia Fantino, Gianpiero Colla e Damiano Cosimo Nuzzo, nella rispettive cariche da ciascuno di loro ricoperte in seno alla Società Albissola 2010 Srl, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 85 lettera C) paragrafo VI) delle NOIF, a motivo del mancato deposito entro il 30.11.2018 della situazione patrimoniale intermedia al 30.09.2018 della Società, approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio dell’organo di revisione ai fini del controllo dell’indicatore di liquidità.

Il deferimento, che ha coinvolto la stessa Società Albissola 2010 Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC, ha tratto le mosse dall’esposto 21.12.2018 della Co.Vi.So.C. - Commissione vigilanza società di calcio, con il quale era stato evidenziato alla Procura Federale il detto mancato deposito.

La memoria difensiva

I deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 29.03.2019, redatta dagli avv.ti Anna Cerbara, Marco Fontana e Simona Peluso, a mezzo della quale hanno eccepito l’insussistenza dell’illecito disciplinare ed hanno concluso per il proscioglimento, ovvero, in subordine, per l’applicazione di una sanzione di natura economica, da quantificarsi ai minimi edittali.

Con tale memoria i deferiti, dopo aver dedotto che il deferimento era avvenuto solo sulla base della segnalazione della Co.Vi.So.C. e senza alcuna indagine da parte della Procura Federale, hanno evidenziato che la Società all’epoca del fatto era stata per la prima volta promossa in Serie C e che, passando dal settore dilettantistico a quello del professionismo, aveva dovuto conseguire l’attuale natura di società di capitali in virtù di una trasformazione eterogenea, avvenuta con atto notarile del 15.06.2018, che aveva tra l’altro comportato il ripianamento del patrimonio negativo e l’aumento ad € 10.000,00 del capitale sociale. La Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2500 novies Cod. Civ., aveva mantenuto la precedente natura sportiva dilettantistica sino alla data del 4.9.2018, coincidente con il decorso dei 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di trasformazione presso la CCIAA di Savona, avvenuta il 4.6.2018 al n. 37210, di guisa che tutti gli effetti civili e gli adempimenti anche fiscali, tipici delle società di capitali, non potevano che essere effettuati a decorrere dal 4.9.2018; ciò aveva comportato che non si era potuto far fronte agli adempimenti previsti all’art. 85 lettera C) paragrafo VI) delle NOIF, dal momento che, se questo fosse stato fatto, tali adempimenti avrebbero riguardato solo i primi 25 giorni di inizio attività, con conseguente impossibilità di ricavare indici di liquidità significativi e coerenti con la suddetta normativa; alla data del 30.9.2018 il nuovo regime societario era in vigore da neppure un mese solare e, pertanto, non avrebbe potuto fornire dati utilmente apprezzabili. La Società, tuttavia, il 4.12.2018 aveva trasmesso alla Co.Vi.So.C. l’indice di liquidità all’esito del bilancio contabile relativo ai dati raccolti dal  1.7.2018 al  30 Settembre  successivo, con  ciò  colmando  la mancanza  che le sarebbe stata poi contestata a mezzo dell’odierno deferimento. Hanno aggiunto che, volendo stabilire una connessione tra i diversi aspetti contenuti nel richiamato art. 85 NOIF, appare chiaro che le società richiedenti l’iscrizione al campionato di Lega Pro devono depositare il bilancio, e con esso i prospetti degli indicatori prescritti tra cui quello relativo alla liquidità, entro i sei mesi decorrenti dall’approvazione del primo e che appare altrettanto chiaro che le società neopromosse in Serie C sono esonerate dal deposito di detti indicatori di controllo calcolati sul bilancio d’esercizio della stagione sportiva in cui è  maturata  la  promozione; poiché l’odierna deferita ancora non aveva depositato il primo bilancio, nulla le imponeva di rispettare il termine del 30.9.2018 per la trasmissione alla Co.Vi.So.C. dell’indicatore  di liquidità e della situazione patrimoniale intermedia esistente a quella data. Hanno rivendicato la buona fede che aveva caratterizzato il loro comportamento; al più, si sarebbe potuto configurare, nel mancato rispetto del termine suddetto, un errore scusabile dovuto alle difficoltà interpretative delle norme, che la Società si era trovata ad applicare per la prima volta e che la sollevava da qualsiasi responsabilità.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (dr. Scarpa e dr. De Dominicis), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per i

sigg.ri Fantino, Colla e Nuzzo l’inibizione di mesi 1 (uno) ciascuno, per la Società Albissola 2010 Srl l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

Per i deferiti è comparsa l’avv. Anna Cerbara, la quale si è riportata alla memoria difensiva ed ha chiesto l’accoglimento delle istanze ivi formulate.

La Procura Federale, nel replicare alla difesa dei deferiti, ha evidenziato che la Società sarebbe stata perfettamente in grado di depositare entro il 30.09.2018 la documentazione richiesta nei limiti dei dati che le erano disponibili a quella data e che erano certamente sussistenti, trattandosi di società oggetto di trasformazione eterogenea e non di nuova società; pertanto i deferiti avevano per propria colpa mancato di rispettare la perentorietà del termine indicato dalla norma e che nel loro comportamento non poteva configurarsi alcun errore scusabile.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato.

Non sussistono ragioni per giustificare il mancato adempimento della Società e dei suoi rappresentanti legali rispetto al termine perentorio del 30.11.2018 fissato dalla norma per il deposito della richiesta documentazione.

Altra e ben diversa situazione si sarebbe potuto verificare se la Società avesse trasmesso all’organo di vigilanza la documentazione a quella data disponibile, che avrebbe reso possibile la successiva integrazione dei dati mancanti, tanto da configurare una sorta di soccorso istruttorio in relazione all’eccepita buona fede; la circostanza della trasformazione della Società da associazione dilettantistica in società di capitali, correttamente  definita eterogenea, sta a dimostrare che l’odierna deferita era comunque in possesso dei  dati richiesti, che, seppur parziali e dunque incompleti, erano comunque suscettibili di essere trasmessi.

Il fatto, comprovato dagli stessi deferiti, che l’obbligo di trasmissione dei  dati  era  stato assolto solo in data successiva a quella prevista (4.12.2018), se da una parte comprova di per sè l’inadempimento della Società, dall’altra è suscettibile di incidere esclusivamente in merito alla riduzione della sanzione chiesta per i tre legali rappresentanti della Società, che va applicata come dal dispositivo che segue.

In merito poi al presupposto del deferimento, consistito nella nota della Co.Vi.So.C. del 21.12.2018, alcuna particolare istruttoria poteva essere richiesta alla Procura Federale, essendo onere della Società deferita comprovare il rispetto del termine del 30.11.2018 per la trasmissione all’organo di vigilanza della documentazione richiesta dalla norma; cosa questa che non è di tutta evidenza avvenuta.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare così dispone:

accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: per i  sigg.ri  Claudia Fantino, Gianpiero Colla e Cosimo Damiano Nuzzo, quali rappresentanti legali della Società Albissola 2010 Srl, l’inibizione di gg. 15 (quindici) ciascuno; per la Società Albissola 2010 Srl l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

 

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