F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/FTN del 12 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 7451/599 pf18-19 GP/GC/blp del 23.1.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 7451/599 pf18-19 GP/GC/blp del 23.1.2019).

Il deferimento

Con atto del 23/01/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Lamberti Rosario, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Matera Calcio Srl;

- la Matera Calcio Srl; per rispondere:

- il sig. Lamberti Rosario della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione

all’art. 85, lettera C), paragrafo VI), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il 30/11/2018, l’indicatore di liquidità al 30/09/2018 e la situazione patrimoniale intermedia al 30/09/2018 approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la società Matera Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dalla sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante  pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memorie.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (dr. Scarpa e dr. De Dominicis), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per il sig. Lamberti l’inibizione di mesi 1 (uno), per la Società Matera Calcio Srl l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Ai sensi dell’art. 85, lettera C), paragrafo VI), delle NOIF, tra gli adempimenti a carico delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico è previsto quello del deposito presso la Co.Vi.So.C. dell’indicatore di liquidità al 30/09/2018 e della situazione patrimoniale intermedia al 30/09/2018, approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione: adempimento da eseguire entro il 30/11/2018.

L’art. 90, comma 2, delle NOIF prevede che la violazione da parte della società e dei suoi dirigenti dell’obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui al menzionato 85 è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana  Calcio Professionistico.

Atteso che in data 20 Dicembre  2018, la Commissione vigilanza società di calcio (Co.Vi.So.C.) ha accertato che la  società  Matera Calcio Srl non ha depositato nel termine previsto la documentazione sopra indicata, sussiste la responsabilità disciplinare che si perfeziona al solo vano trascorrere del termine perentorio indicato.

Conseguentemente, dell’illecito disciplinare risponde l’Amministratore unico e, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS la Società Matera Calcio Srl.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

Visti gli artt. 85 e 90 NOIF, nonché gli artt. 1 bis; 4 CGS, dispone l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di 1 (uno) mese a carico del sig. Rosario Lamberti;

- ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) a carico della Matera Calcio Srl.

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