F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/FTN del 12 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ SSD VARESE CALCIO SRL – (nota n. 7455/112 pf18-19 GP/GC/ma del 23.1.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ SSD VARESE CALCIO SRL - (nota n. 7455/112 pf18-19 GP/GC/ma del 23.1.2019).

Il deferimento

Con nota del 23 Gennaio 2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la società Varese Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del CGS, per il comportamento posto in essere, in occasione dell’incontro Varese - Gozzano del 21 Febbraio 2018, valevole per il campionato di Serie D - Girone A, dal Signor Sergio Visentin, steward delegato alla sicurezza per la stessa società,  il  quale,  al  termine  della  gara,  in  sorveglianza  dell’area  spogliatoi,  dopo  avere correttamente negato l’accesso ai predetti locali al Signor Alex Casella, in quanto sottoposto ad un provvedimento inibitorio, veniva coinvolto in un acceso diverbio con lo stesso, degenerato in una violenta colluttazione, nel corso della quale colpiva il  dirigente, provocandogli le lesioni rilevate dal medico sociale del Gozzano Calcio.

La deferita non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 4 Aprile 2019 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Luca Zennaro, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la seguente sanzione:

- ammenda di € 900,00 (novecento/00) per la società Varese Calcio Srl.

Nessuno è comparso per la società deferita.

Motivi della decisione

L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 24 Ottobre 2018.

Il deferimento, anch’esso ritualmente  notificato in data 23  Gennaio 2019, è  fondato e  va accolto per le seguenti considerazioni.

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Comunicato Ufficiale n° 101 del 22/02/2018 comminava la sanzione di Euro 1.500,00 di ammenda alla società ASDC Gozzano SSDARL, “ per avere persona non identificata, ma riconducibile alla società, fatto indebito ingresso nell’area degli spogliatoi, ove colpiva con un pugno al volto un addetto alla sicurezza, rompendogli gli occhiali”, fatto consumato al termine dell’incontro Varese - Gozzano del 21.2.2018, valevole per il campionato di Serie D- Girone A;

La società Gozzano Calcio proponeva reclamo avverso il suindicato provvedimento avanti alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale che, alla prima udienza di trattazione, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale ritenendo necessario un approfondimento “… al fine di chiarire l'esatta dinamica dell'evento sentendo anche i testimoni oculari così da esplicitare le modalità della colluttazione, nonché il luogo in cui essa è avvenuta.";

Acquisita la relazione istruttoria dell’organo inquirente, la Corte Giudicante, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo, riduceva la sanzione dell’ammenda a Euro 1.000,00, trasferendo il fascicolo alla Procura Federale al fine di valutare le condotte poste in essere dal Sig. Alex Casella, dirigente della ASDC Gozzano SSDARL e della società Varese Calcio per il comportamento dello steward addetto al proprio servizio d’ordine.

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono  stati  espletati vari atti di indagine, fra i quali assumono particolare rilevanza:

a) Comunicato ufficiale n. 101 del 22.2.2018 LND - Dipartimento Interregionale;

b) Referto gara arbitro Matteo Centi relativo alla partita Varese - Gozzano del 21.2.2018 Serie D- Girone A, con relativo supplemento 22.2.2018 a seguito di richiesta a LND-Dipartimento Interregionale;

c) Comunicato Ufficiale LND-Dipartimento Interregionale n. 94 del 14.2.2018;

d) Denuncia/Querela 22.2.2018 del Sig. Sergio Visentin presso l'Ufficio denunce della Questura di Varese;

e) Verbale di Pronto Soccorso n. 2018309173 ASST Sette Laghi Sergio Visentin;

f) Certificazione medica di infortunio lavorativo di Sergio Visentin;

g) Denuncia/Querela 22.2.2018 del Sig. Vittorio Emanuele Venere presso l'Ufficio denunce della Questura di Varese;

h) Verbale di Pronto Soccorso n. 2018309174 ASST Sette Laghi Vittorio Emanuele Venere del 22.2.2018;

i) Denuncia/querela del sig. Alex Casella del 19/5/2018;

l) Remissione querela di Venere, Visentin e Casella dell’8 Agosto 2018;

m) Atto di transazione dell’8 Agosto 2018;

n) Audizione del Sig. Sergio Visentin, responsabile della sicurezza per la società Varese Calcio per la stagione sportiva 2017/2018;

o) Audizione del Sig. Vittorio Emanuele Venere, addetto alla sicurezza per la società Varese

Calcio per la stagione sportiva 2017/2018;

p) Audizione del Sig. Pietro Frontini, dirigente accompagnatore per la società Varese Calcio, per la stagione sportiva 2017/2018;

q) Audizione del Sig. Mauro Lesina, direttore tecnico per la società Varese Calcio per la stagione sportiva 2017/2018;

r) Audizione del Sig. Alex Casella, direttore sportivo del Gozzano Calcio per la stagione sportiva 2017/2018;

s) Audizione del Sig. Matteo Centi, associato AIA, per la stagione sportiva 2017/2018;

t) Comunicato Ufficiale n° 159 relativo alla riunione della Corte Sportiva di Appello Nazionale del 22 Giugno  2018;

Relazione istruttoria della Procura federale del 28/5/2018.

Dalla relazione della Procura Federale (cfr. allegato s), emerge quanto segue.

Al termine della gara tra Varese e Gozzano del 21.2.2018, valevole per il Campionato di Serie D - Girone A, disputatasi allo Stadio Ossola di Varese, il direttore sportivo del Gozzano Alex Casella (in costanza di squalifica per un provvedimento di inibizione sino al 07/03/2018 del giudice sportivo, giusto comunicato ufficiale del Dipartimento Interregionale n° 94 del 14/02/2018), cercava di accedere all'area spogliatoi dall'ingresso spogliatoi - lato sala stampa, ma gli stewards Sig. Sergio Visentin (delegato alla sicurezza) e Sig. Vittorio Emanuele Venere (addetto alla sicurezza), gli  negavano l'ingresso, in quanto tesserato inibito.

A causa del diniego, i toni tra Casella e Visentin si inasprivano, tanto che la discussione degenerava in una violenta colluttazione con colpi reciproci, a seguito della quale entrambi lamentavano lesioni, meglio indicate nelle rispettive certificazioni mediche prodotte.

I due steward ed il Casella sporgevano reciproche querela, le quali erano tutte oggetto di remissione in data 8 Agosto 2018.

Peraltro con atto di transazione stipulato nella stessa data il Casella “senza riconoscimento alcuno di responsabilità in ordine ai fatti di cui in premessa” corrispondeva al Visentin ed al Venere una somma a titolo di risarcimento danni.

Il direttore di gara Sig. Matteo Centi, assumeva, in sede di audizione, di aver assistito allo scontro (confermando espressamente anche il contenuto del suo referto di gara e della successiva mail di chiarimenti al Giudice Sportivo), mentre gli altri soggetti ascoltati hanno escluso tale possibilità affermando che il direttore di gara era nel suo spogliatoio e da lì non avrebbe potuto vedere o sentire cosa stava accadendo tra Casella e Visentin.

Tali dichiarazioni palesemente contraddittorie, come rilevato dalla Corte sportiva di appello (CU 009/CSA del 13/7/2018), venivano trasmesse alla Procura dell’AIA per  i  seguiti  di competenza.

Le posizioni del Signor Alex Casella, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società ASDC Gozzano SSDARL, nonché della stessa ASDC Gozzano SSDARL, sono state definite con un accordo ai sensi dell’art. 32 sexies, comma 1, del CGS.

Dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalle audizioni eseguite (allegati l, m, n, o e p) e dalla relazione finale della Procura Federale del 28 Maggio 2018 (allegato s) è emerso che la dinamica della violenta colluttazione, con colpi reciproci, è risultata di difficile ricostruzione stante le versioni contrastanti dei soggetti coinvolti e dei testimoni ascoltati.

Cionondimeno al pari del Gozzano Calcio, va sanzionato a titolo di responsabilità oggettiva anche il Varese Calcio ai sensi dell’art. 4, comma 3 del CGS come rilevato, peraltro, dalla Corte sportiva di appello (CU 009/CSA del 13/7/2018), a prescindere dall’accertamento di un’effettiva e diretta colpevolezza del sodalizio sportivo. Infatti  la  responsabilità  oggettiva opera automaticamente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 900,00 (novecento/00) per la SSD Varese Calcio Srl.

 

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