F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/FTN del 12 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CITRO NICOLA (Calciatore tesserato per la società Frosinone Calcio Srl, attualmente trasferito in prestito alla società Venezia FC Srl) – (nota n. 8759/380 pf18-19 GP/AA/mg del 18.2.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CITRO NICOLA (Calciatore tesserato per la società Frosinone Calcio Srl, attualmente trasferito in prestito alla società Venezia FC Srl) - (nota n. 8759/380 pf18-19 GP/AA/mg del 18.2.2019).
Il deferimento
Con provvedimento del 18 Febbraio 2019, il Procuratore Federale ha deferito davanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Nicola Citro, tesserato per il Frosinone Calcio all’epoca dei fatti ed oggi trasferito a titolo temporaneo al Venezia FC, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1 bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lanciato un pallone nel terreno di giuoco al fine di interrompere, o comunque disturbare, lo svolgimento della partita Frosinone – Palermo del 16 Giugno 2018. Il deferimento nasceva dall’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 380 pf 2018/19, avente ad oggetto: “Comportamento antisportivo tenuto dai calciatori del Frosinone Calcio, Nicola Citro, Luca Matarese e Prince Emmanuel Besea, in occasione della gara di spareggio finale play off ritorno, Frosinone – Palermo del 16 Giugno 2018”.
In data 16 Giugno 2018, durante la gara di spareggio finale play off ritorno, Frosinone – Palermo, venivano lanciati, nei minuti di recupero del secondo tempo, dei palloni nel terreno di giuoco, al fine di interrompere lo svolgimento della partita (sul punteggio di 1 a 0 per la squadra di casa).
Dalla relazione di gara redatta dai collaboratori della Procura federale designati, risultava che tale condotta fosse stata posta in essere, oltre che dai tifosi del Frosinone della curva nord, anche dal n. 8 del Frosinone, Raffaele Maiello e dalla panchina del Frosinone Calcio.
Con il comunicato ufficiale del Giudice sportivo n. 200 del 19-6-2018 (1 pf. 18/19), veniva irrogata al sig. Raffaele Maiello l’ammenda di € 10.000,00 per la condotta antisportiva sopradescritta, oltre che per aver tenuto una condotta intimidatoria nei confronti sia di un calciatore della squadra avversaria, che dei rappresentanti della Procura Federale, rifiutandosi, peraltro, di farsi identificare poiché privo della divisa di gioco.
Avverso tale sanzione, il sig. Raffaele Maiello proponeva formale reclamo in data 28 Giugno 2018, chiedendo la revoca o l’annullamento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflittagli dal Giudice sportivo, contestando in particolare la condotta attribuitagli consistente nel lancio di un pallone nel terreno di giuoco al fine di interrompere lo svolgimento della partita, evidenziando come la stessa, in realtà, fosse stata posta in essere da un suo compagno di squadra, comprovando il tutto allegando al reclamo un estratto video di Sky TV, avente ad oggetto la condotta a lui ascritta.
A seguito del reclamo presentato dal sig. Raffaele Maiello, veniva riconosciuto con il C.U. n. 28/CSA come lo stesso non fosse l’autore materiale del fatto e pertanto, la Corte sportiva d’appello trasmetteva gli atti alla Procura federale al fine di valutare le condotte degli altri tesserati del Frosinone, in relazione alla medesima violazione;
Dagli atti trasmessi dalla Corte Sportiva d’appello, si evince chiaramente come il sig. Nicola Citro, tesserato per il Frosinone Calcio all’epoca dei fatti e oggi trasferito a titolo temporaneo al Venezia FC, abbia lanciato il pallone nel campo di giuoco (mentre era seduto sul muretto laterale della panchina accanto al sig. Raffaele Maiello). In particolare, della condotta antisportiva del sig. Nicola Citro viene data evidenza nella videoripresa sopramenzionata di Sky TV. Peraltro lo stesso sig. Nicola Citro ha ammesso, dopo aver visionato la videoripresa di Sky TV, di essere l’autore materiale della condotta precedentemente ascritta al sig. Raffaele Maiello (si veda il verbale di audizione del 10.08.2018, presso la sede della Procura federale, davanti al collaboratore dott. Giuseppe Montanaro). All’esito della visione del medesimo filmato, anche i compagni di squadra sigg.ri Raffaele Maiello, Luca Matarese e Prince Emmanuel Besea, tutti tesserati presso il Frosinone Calcio all’epoca dei fatti, nonché il sig. Manuel Milana, dirigente del Frosinone Calcio, hanno dichiarato alla Procura Federale di riconoscere il sig. Nicola Citro quale autore del lancio del pallone nel campo di giuoco. L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente comunicato in data 18 Dicembre 2018.
In data 1 Aprile 2019 il deferito faceva pervenire memoria difensiva a mezzo del difensore Avv. Alessandro Calcagno, con la quale riconosceva le proprie responsabilità.
In data 4 Aprile 2019, prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale, nella persona del Sostituto Avv. Luca Zennaro ed il deferito, rappresentato dal Dott. Giovanni Via per delega dell’Avv. Alessandro Calcagno ed in forza di procura speciale, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.
Il patteggiamento
Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale pronuncia il seguente provvedimento:
Rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [pena base 2 (due) giornate di squalifica ed € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) di ammenda, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad una giornata di squalifica ed € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda].
Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
Visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;
Esaminata la documentazione inerente l’odierno deferimento e ritenute non incongrue, in relazione ai fatti accertati, alle contestazioni sollevate ed al materiale probatorio acquisito, le sanzioni proposte;
Comunicato, infine, che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IBAN: IT 50 K 01005 03309 000000001083.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali ed € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda a carico di Nicola Citro.
Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del deferito.
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