F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 57/FTN del 17 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAMONTE ORESTE (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente e legale rappresentante della Società AS Giana Erminio Srl), SOCIETÀ AS GIANA ERMINIO SRL – (nota n. 7969/386 pf18-19 GC/GP/ma del 1.2.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAMONTE ORESTE (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente e legale rappresentante della Società AS Giana Erminio Srl), SOCIETÀ AS GIANA ERMINIO SRL - (nota n. 7969/386 pf18-19 GC/GP/ma del 1.2.2019).

Il deferimento

La Procura Federale in data 1° Febbraio 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Oreste Bamonte, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Giana Erminio Srl di calcio femminile, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS – FIGC in relazione alla inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lettera e), Titolo III dei Criteri Sportivi e Organizzativi del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con CU n. 113/A del 3 Febbraio 2017, a motivo del mancato tesseramento, all’interno del settore giovanile di detta Società, di almeno venti calciatrici Under 12 e, nel contempo, di non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previsto nel medesimo punto 1), lettera e) di tale Sistema.

Ha altresì deferito la Società AS Giana Erminio Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC per il comportamento   posto   in   essere   dal   proprio   legale   rappresentante.

Il deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC, datata 19.10.2018, che aveva portato a conoscenza della Procura Federale la violazione commessa dalla Società e per essa dal suo rappresentante legale, di inosservanza dell’impegno relativo allo sviluppo e promozione del calcio femminile, assunto, per l’appunto, con apposita dichiarazione della Società in sede di rilascio della Licenza nazionale 2017/2018.

La memoria difensiva

Il sig. Oreste Bamonte, in proprio e nella qualità, ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 27 Marzo  2019, a mezzo della quale ha chiesto il proscioglimento.

Ha dedotto che la Società, nonostante l’impegno profuso, non aveva potuto provvedere al richiesto tesseramento in quanto il proprio Comune di residenza alla data del 31 Agosto 2018 non aveva tra la popolazione residente un numero di ragazzine da poter tesserare e che non vi erano altre soluzioni da adottare; ha aggiunto che, in ogni caso, non vi era neppure la possibilità di disporre di una struttura adeguata al tesseramento delle calciatrici ed al loro avvio alla pratica sportiva, né di avere un personale tecnico in grado di relazionarsi con le giovanissime calciatrici, né, infine, di essere in grado di avviare uno strutturato piano di avvio alla pratica calcistica attraverso la partecipazione a qualche manifestazione agonistica.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati), la quale ha illustrato i termini del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le sanzioni della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del sig. Oreste Bamonte e dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila) a carico della Società AS Giana Erminio Srl.

I deferiti non sono comparsi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato.

La Società, per sua stessa ammissione, non ha rispettato l’obbligo assunto di tesserare all’interno del proprio settore giovanile almeno 20 calciatrici Under 12; detta Società inoltre non ha adottato alcuna delle soluzioni alternative a detto tesseramento, che il Titolo III dei Criteri Sportivi ed Organizzativi le offriva; si trattava, infatti, di acquisire il titolo sportivo, ovvero partecipazioni di controllo, di una società di calcio femminile affiliata alla FIGC partecipante ai Campionati di Serie A o B o C; oppure di concludere accordi di licenza per l’utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi validi per la stagione sportiva 2017/2018, con società di calcio femminile affiliata FIGC partecipante ai Campionati suddetti, con sede nella stessa provincia; oppure ancora ed infine, di concludere accordi di collaborazione, validi per la stagione sportiva 2017/2018, con uno o più gruppi sportivi scolastici affiliati FIGC con sede nella stessa provincia in possesso del tesseramento di almeno 20 calciatrici Under 12.

Come questo Tribunale ha affermato nella soluzione di casi simili (cfr. decisione n. 84 CU 35/TFN – 23.01.2018), il Sistema delle Licenze Nazionali (nell’odierno deferimento riferito al calcio femminile ss. 2017-2018) ha natura cogente ed i suoi contenuti non possono essere interpretati in maniera difforme dal testo letterale; peraltro, la Società Giana Erminio Srl aveva sottoscritto l’obbligo di tesseramento di che trattasi, in un momento in cui la situazione anagrafica del Comune di Gorgonzola, di residenza della Società, non poteva essere difforme da quella esposta nella memoria difensiva, per cui l’inadempimento, oggetto del deferimento, appare di tutta evidenza; aggiungasi che non risulta che la Società abbia espletato (o tentato di espletare) una o più soluzioni alternative prospettate dalla norma.

Si è così concretizzata un’ipotesi di illecito disciplinare, voluta dal medesimo Titolo III dei Criteri sportivi-organizzativi, che, anche in relazione all’art. 1 bis comma 1 CGS-FIGC, va sanzionata per la Società nella sanzione minima edittale dell’ammenda di € 20.000,00 (in caso di ottenimento della Licenza Nazionale, ma con l’inosservanza degli impegni assunti) e per il suo legale rappresentante sig. Oreste Bamonte in misura pari al chiesto.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Oreste Bamonte, nella qualità come in atti, la inibizione di gg. 30 (trenta) e per la Società Giana Erminio Srl l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila).

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