F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 57/FTN del 17 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA – (nota n. 8441/24 pf18-19 GP/AS/blp dell’11.2.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n. 8441/24 pf18-19 GP/AS/blp dell’11.2.2019).
Il deferimento
Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto,
Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 24pf18-19, avente ad oggetto: “Notizie stampa in ordine ad un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari in relazione a presunte violazioni in materia gestionale ed economica poste in essere dalla Società FC Bari 1908 Spa”;
Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 28/12/2018;
Vista la memoria trasmessa alla Procura Federale in data 18.1.2019 nell’interesse del sig. Cosmo Giancaspro e della FC Bari 1908 Spa, all’esito della notifica agli stessi della comunicazione di conclusione delle indagini;
Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati acquisiti documenti e, in particolare:
- atti e documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Bari relativi al procedimento penale iscritto al n. 10259/2016 R.G.N.R.;
Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che:
- dai verbali di interrogatorio dinanzi all’A.G.O. di sei dipendenti, tra impiegati e funzionari, della Banca presso la quale la FC Bari 1908 Spa aveva in essere il conto dedicato ai pagamenti degli emolumenti spettanti ai tesserati, dei contributi previdenziali e delle imposte e ritenute, emerge che il sig. Cosmo Antonio Giancaspro, all’epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore della FC Bari 1908 Spa, poneva in essere un’attività prolungata di richieste costanti e pressanti al fine di ottenere il pagamento di quattro modelli F24, per un importo complessivo di € 1.146.986,37, in assenza di fondi;
- dai medesimi verbali, in particolare, emerge che la società FC Bari 1908 Spa nei giorni 16.3.2018 e 19.3.2018 inseriva nel sistema online della banca le deleghe di pagamento dei citati modelli F24 e che le stesse non venivano evase dall’Istituto di credito per assenza di fondi;
- nei giorni seguenti, poi, il sig. Cosmo Antonio Giancaspro contattava funzionari ed impiegati della Banca inducendo gli stessi, facendosi presentare ed accompagnare da imprenditore che era cliente importante e socio dell’Istituto di Credito, a far sì che in data 6.4.2018 i quattro modelli F24 venissero pagati, sempre in assenza di fondi sul conto corrente intestato alla
società; la Banca, in particolare, poneva in essere una procedura di pagamento in favore degli enti beneficiari in virtù della quale la valuta di pagamento risultava essere quella del 16.3.2018, scadenza per il corretto adempimento per l’ordinamento settoriale sportivo, e che l’effettuazione dell’operazione in data 6.4.2018 dipendeva da responsabilità dell’Istituto di credito, addirittura con addebito di sanzione nei confronti dello stesso;
- ottenuto il pagamento dei modelli F24 secondo le modalità appena descritte con valuta 16.3.2018, inoltre, sempre con il costante intervento dell’imprenditore cliente e socio dell’Istituto di Credito, il sig. Cosmo Antonio Giancaspro chiedeva ripetutamente ai funzionari dell’Istituto di credito, fino ad ottenerla, una dichiarazione dalla quale risultasse che il pagamento dei modelli F24 non avesse solo valuta alla data 16.3.2018, ma fosse anche contabilmente riportata a quel giorno; tanto all’evidente fine di produrre tali documenti in sede di ordinamento settoriale sportivo ed al fine di evitare che la società dallo stesso rappresentata fosse sanzionata dagli Organi di Giustizia Sportiva;
- tali circostanze, inoltre, risultano documentalmente provate anche dalle relazioni di indagine interna all’Istituto di Credito, acquisite agli atti del procedimento in quanto trasmesse alla Procura Federale dalla Procura della Repubblica di Bari, nonché dalla stessa copia della dichiarazione dei movimenti bancari del 16.3.2018 chiesta e ottenuta dal sig. Giancaspro, sequestrata dagli Organi di P.G. nella sede legale della FC Bari 1908 Spa;
- tutte tali azioni e comportamenti non costituivano circostanze note alla Procura Federale al momento della contestazione degli addebiti nell’ambito dei due procedimenti disciplinari che hanno avuto ad oggetto il pagamento degli stessi modelli F24;
- nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1125pf17-18, infatti, al sig. Cosmo Antonio Giancaspro ed alla società dallo stesso rappresentata è stato contestato di non aver corrisposto entro il 16.3.2018 gli emolumenti spettanti ai tesserati, nonché di non aver provveduto entro la medesima data al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2018; nello stesso procedimento, inoltre, è stato anche contestato ai medesimi dirigente e società di aver prodotto in data 16.3.2018 alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione che in maniera non veridica attestava il pagamento dei contributi e delle ritenute IRPEF appena indicati;
- nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1217/2018, invece, al sig. Cosmo Antonio Giancaspro ed alla società dallo stesso rappresentata è stato contestato di non aver consentito alla società di revisione incaricata dalla Co.Vi.So.C. di svolgere attività ispettiva in data 20.4.2018 e di non aver inviato, a fronte di espressa richiesta, all’Organo Federale di Controllo gli estratti conto relativi ai conti correnti intestati alla FC Bari 1908 Spa;
- con ogni evidenza, pertanto, l’attività volta ad ottenere dall’Istituto di Credito il pagamento in data successiva dei modelli F24 in assenza di fondi e con valuta retrodatata al 16.3.2018, nonché le ulteriori azioni dirette all’acquisizione di una dichiarazione da parte dell’Istituto di Credito che attestasse il saldo dei quattro modelli F24 più volte citati alla data del 16.3.2018, e cioè in un momento non rispondente a quello di reale pagamento da parte della società, con disponibilità dei relativi fondi sul conto dedicato, costituiscono condotte diverse e distinte rispetto a quelle oggetto di contestazione nell’ambito dei due precedenti procedimenti disciplinari innanzi specificati;
- deve evidenziarsi sul punto, peraltro, a Maggior riprova di quanto appena esposto, che con ogni evidenza le condotte oggetto di contestazione con il presente provvedimento hanno costituito attività rivolta a cercare di ottenere pagamenti e documenti che consentissero ai deferiti di essere prosciolti nonostante la commissione delle violazioni, peraltro attraverso documenti che non avrebbero riportato la situazione reale dei pagamenti effettuati; le condotte, pertanto, sono ontologicamente distinte rispetto a quelle precedentemente contestate anche perché rivolte all’ottenimento di un ingiusto diverso fine, e cioè non più il tentativo di rappresentare all’Organo di Vigilanza una situazione di regolare adempimento dei propri obblighi, ma quello di fornire ad Organi di Giustizia Sportiva una realtà processuale diversa da quella reale,
hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
a) il Sig. Giancaspro Cosmo Antonio, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Bari 1908 Spa;
b) la Società FC Bari 1908 Spa; per rispondere
- il sig. Cosmo Antonio Giancaspro della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver richiesto all’istituto bancario presso il quale era in essere il conto corrente dedicato agli adempimenti in ambito federale della Società FC Bari 1908 Spa, ottenendole, le non veridiche attestazioni di pagamento di modelli F24 in data 16/03/2018, producendo poi le stesse all’Organo di Controllo ed agli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- la FC Bari 1908 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal sig. Cosmo Antonio Giancaspro, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di tale società.
L'assenza di memoria difensiva
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di deferimento non risulta pervenuta nei termini alcuna memoria difensiva, dovendosi così far riferimento solo a quella del 17.1.2019 inoltrata alla Procura Federale dopo la comunicazione dell'avviso di chiusura delle indagini.
Il dibattimento
All'odierna riunione Il rappresentante della Procura Federale, dopo aver depositato, a richiesta, la scheda dalla quale emerge la persistenza dell'affiliazione del sodalizio sportivo, ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione a carico del signor Antonio Cosmo Giancaspro della sanzione di 3 (tre) anni di inibizione e della Società FC Bari 1908 Spa della sanzione dell'ammenda di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00).
Non hanno presenziato i deferiti neppure tramite difensori.
I motivi della decisione
Il deferimento è meritevole di accoglimento risultando pacificamente comprovati i fatti posti a fondamento dello stesso.
Ed invero la condotta posta in essere dal signor Giancaspro, quale legale rappresentante di FC Bari 1908 Spa, coadiuvato dal signor Ricci, socio e cliente privilegiato della BPB (vedasi l'interrogatorio del 3.7.2018) in ragione della sua attività di imprenditore edile e di procacciatore di clientela abbisognosa di mutui in relazione all'acquisto di immobili e dalla compiacenza di alcuni funzionari dell'Istituto di credito al fine di ottenere una documentazione obiettivamente falsa, tesa a rappresentare l'intervenuto pagamento ad opera di FC Bari 1908 Spa di 4 modelli F24 relativi alle ritenute fiscali ed ai contributi previdenziali del bimestre Gennaio-Febbraio 2018 in data 16.3.2018 (data ultima prevista dall'ordinamento settoriale sportivo per non incorrere in violazioni disciplinari), mentre l'effettivo pagamento degli stessi era avvenuto solo il successivo 6.4.2018 a seguito del reperimento di provvista riversata in pari data sul conto corrente del sodalizio, risulta acclarata per effetto degli atti e documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Bari, relativi al procedimento penale n. 10259/2016 R.G.N.R.
In tale univoca direzione vanno evidenziate:
- le dichiarazioni rese al P.M. dai dipendenti bancari concordi nel sostenere (salvo i distinguo sulle rispettive responsabilità personali) che il signor Giancaspro aveva posto in essere una pressante attività al fine di indurli a pagare i 4 modelli F24, per un importo complessivo di Euro 1.146.986,37= in data 16.3.2018, pur in assenza di fondi sul conto corrente dedicato, peraltro inizialmente senza esito, nonostante l'inserimento nel sistema online della banca delle deleghe di pagamento dei citati modelli F4 nelle date del 16 e del 19 Marzo 2018;
- gli stessi hanno anche chiarito l'escamotage applicato dopo il pagamento realmente avvenuto in data 6.4.2018 al fine di far risultare retrodatata l'operazione e la valuta al 16.3.2018, addirittura provocando sanzioni a carico della banca che, profittando della procedura, "confessava" una sorta di proprio colpevole ritardo nei versamenti e che avevano poi rilasciato al signor Giancaspro una falsa dichiarazione nella quale facevano risultare l'intervenuto pagamento dei 4 modelli F24 alla data del 16.3.2018 con valuta in pari data (documentazione riversata nel precedente procedimento disciplinare di cui si dirà in quanto inviata a Covisoc);
- la relazione della Guardia di Finanza e la documentazione dell'Agenzia delle Entrate;
- la relazione di indagine dell'auditing interno all'istituto di credito del 24.5.2018 (e l'interrogatorio del rag. Giuseppe Marella) che ha ricostruito i fatti di interesse anche ai fini della false attestazione di cui sopra ed allegati i veri movimenti contabili sul conto corrente della società calcistica dai quali emerge la mancanza di provvista alla data del 16.3.2018, le modalità con le quali è stata successivamente reperita (in gran parte con un'apertura di credito a favore di società riferibile al Gruppo Giancaspro e da questa riversata sul conto corrente del sodalizio sportivo), l'effettivo pagamento alla data del 6.4.2018;
- la testimonianza del segretario della Covisoc e dei vari accertamenti dalla stessa eseguiti a carico del sodalizio.
Tutte queste condotte hanno perseguito l'unico scopo di ottenere il proscioglimento dagli addebiti, come desumibile dalla memoria 16.4.2018 depositata nel procedimento disciplinare promosso dalla Procura Federale con deferimento n. 9821/1125pf17-18/GP/blp del 9.4.2018 nel quale si contestava al signor Giancaspro, quale legale rappresentante di FC Bari 1908 Spa la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS e 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85, lettera B,
paragrafo VII NOIF per non aver corrisposto entro il 16.3.2018 le ritenute Irpef ed i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori per il primo bimestre 2018 e per non aver documentato alla Covisoc entro lo stesso termine l'avvenuto pagamento degli stessi nonché di aver violato, in concorso con il signor Palasciano (poi prosciolto), il disposto dell'art. 1 bis, comma 1° CGS e 8, comma 1°, CGS per aver depositato alla Covisoc, in data 16.3.2018, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche risultanti dagli atti trasmessi alla Lega e si contestava alla società sportiva la responsabilità diretta e oggettiva per tali condotte.
Nella predetta memoria si chiede infatti l'archiviazione del procedimento in quanto, alla luce della documentazione versata, i pagamenti contestati sarebbero stati effettivamente disposti il 16.3.2018; la dichiarazione del signor Giancaspro per la quale si attestava l'avvenuto pagamento dei modelli F24 in tale data non potrebbe definirsi falsa nonostante non recasse inizialmente allegati i modelli F24 quietanzati; l'omesso invio della prescritta documentazione alla Covisoc atterrebbe solo alla conferma del regolare adempimento già documentato e deriverebbe da un ritardo imputabile alla banca che non avrebbe posto a disposizione del sodalizio i modelli F24 quietanzati se non in data 6.4.2018, nonostante fossero stati presentati e lavorati in data 16.3.2018.
Tale tentativo di indurre l'Organo giudicante ad un eventuale proscioglimento del signor Giancaspro e della società calcistica non sortiva esito sol perché la Procura Federale, alla riunione del 15.5.2018, depositava al Collegio un documento dell'Agenzia delle Entrate di Bari, ricevuto nel frattempo tramite la Procura delle Repubblica di Bari, che attestava che la banca ricevette i modelli F24 in data 16.3.2018 ma che avesse provveduto al riversamento di dette somme solo il 10.4.2018 e la ragione è poi emersa dopo l'acquisizione dell'estratto conto del sodalizio sportivo dal quale emergeva che alla data del 16.3.2018 non esisteva la provvista per adempiere alla delega di pagamento, procurata solo in data 6.4.2018.
Nell'occasione la Procura Federale, preso atto che tale nuova documentazione contraddiceva la dichiarazione in atti ed i modelli F24 quietanzati alla data del 16.3.2018 depositati dai deferiti, chiedeva la rimessione degli atti ai sensi dell'art. 41, comma 10°, CGS per verificare ulteriori responsabilità, senza che il Collegio si pronunciasse sul punto.
Il procedimento disciplinare si concludeva in primo grado con la delibera di cui al C.U. n. 69/TFN del 25.5.2018 con il quale al signor Giancaspro era irrogata la sanzione di mesi tre di inibizione ed alla società FC Bari 1908 Spa era irrogata la sanzione della penalizzazione di due punti da scontare nella scorsa stagione sportiva, rimasta confermata in appello per effetto della delibera di cui al C.U. n. 124/CFA, Sezioni Unite, del 31.5.2018 che, in un inciso a commento della produzione in giudizio dei 4 modelli F24 con quietanza di pagamento al 16.3.2018 ad opera della banca, precisa "le cui ragioni di apposizione esulano dal presente giudizio e rimangono comunque qui irrilevanti".
Orbene, nella memoria difensiva presentata alla Procura Federale in data 17.1.2019 ad opera del difensori dei deferiti dopo l'avviso di conclusione di indagini del presente procedimento, viene eccepito che il signor Giancaspro, in qualità di legale rappresentante della società sportiva, ora fallita, sarebbe già stato giudicato e condannato per i fatti nuovamente contestati con il suddetto procedimento disciplinare e sottolinea che quest'ultima iniziativa della Procura Federale si collegherebbe temporalmente al deposito di un ricorso con il quale il Curatore avrebbe convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Bari soggetti quali Coni, Figc, i signori Malagò e Fabbricini in proprio, gli ex calciatori tesserati e l'ex direttore sportivo riportandone le conclusioni, eccependo infine genericamente che gli addebiti sarebbero del tutto insussistenti in fatto.
Orbene, tralasciando la maliziosa frase sulla contestualità dell'iniziativa della Procura Federale e l'iniziativa giudiziaria promossa dal fallimento (la Procura aveva già manifestato con la richiesta di trasmissione degli atti sin dal 15.5.2018 il fine di eventualmente procedere a altro deferimento, giunto solo ora dopo le richieste di proroghe per la difficoltà nell'acquisizione degli atti penali) e sorvolando sulla frase di stile relativa alla difesa nel merito, palesemente infondata per quanto già ampiamente esposto, resta da esaminare l'eccezione del "ne bis in idem".
La Procura Federale, nel procedere al deferimento, ha in proposito sostenuto che le condotte volte ad ottenere dall'Istituto di credito un attestato di pagamento dei modelli F24 in assenza di fondi e con valuta retrodatata al 16.3.2018 nonché quelle dirette all'acquisizione di una dichiarazione dell'Istituto stesso che attestasse il saldo alla data del 16.3.2018 tramite quietanza e cioè in un momento non rispondente a quello dell'effettivo pagamento da parte della società, costituirebbero condotte diverse e distinte rispetto a quelle oggetto di contestazione nell'ambito dei due precedenti procedimenti disciplinari, neppure conosciute alla data del primo deferimento, fra l'altro poste in essere per consentire ai deferiti il proscioglimento dai precedenti addebiti nonostante l'effettiva commissione delle violazioni. Si tratterebbe pertanto di condotte ontologicamente distinte rispetto a quelle contestate in precedenza e per le quali si era già ottenuta condanna "anche perché rivolte all'ottenimento di un ingiusto diverso fine e cioè non più il tentativo di rappresentare all'Organo di Vigilanza una situazione di regolare adempimento dei propri obblighi, ma quello di fornire ad Organi di Giustizia una realtà processuale diversa da quella reale".
Tali affermazioni, riprese dall'atto di deferimento riportato in epigrafe, non solo non hanno trovato alcuna smentita ad opera dei deferiti che in questa sede hanno ritenuto di non difendersi, ma risultano condivisibili e tali da escludere la violazione del principio generale del ne bis in idem, certamente immanente anche nell'ordinamento sportivo.
Ed invero l'oggetto dell'odierna incolpazione inerisce fatti e comportamenti nuovi rispetto ai precedenti deferimenti in quanto all'epoca ignoti alla stessa Procura deferente (il tentativo di ottenere il pagamento dei 4 modelli F24 in data 16.3.2018 in assenza di provvista sul conto corrente, le modalità realizzate al fine di procurarsi, tramite funzionari compiacenti, la falsa attestazione del pagamento in tale data ed un falso estratto dei movimenti in conto, l'utilizzo in sede processuale di tali false attestazioni accompagnate da dichiarazioni mendaci) e propone questioni obiettivamente nuove, non in grado di provocare neppure astrattamente alcun conflitto di giudicati.
Non può revocarsi in dubbio che dall'insieme dei documenti probatori acquisiti dal fascicolo dell'indagine penale emerga la grave e reiterata violazione del disposto di cui all'art. 8, commi 1° e 2°, CGS avendo il signor Giancaspro ottenuto e poi prodotto documentazione falsa sia all'Organo di controllo che a quello giudicante e che abbia contestualmente reso agli stessi dichiarazioni mendaci, non solo al fine di eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, ma soprattutto al fine di indurre in errore gli Organi giudicanti procurandosi il vantaggio di evitare la penalizzazione al sodalizio sportivo che rappresentava, con un comportamento fraudolento di particolare odiosità in quanto destinato anche ad influenzare la stessa regolarità del campionato cui partecipava FC Bari 1908 Spa, teso a ledere in radice i doveri e gli obblighi generali fondanti di lealtà, correttezza e probità dell'ordinamento sportivo. Per queste ragioni si ritiene che debba applicarsi al signor Giancaspro la sanzione dell'inibizione per tre anni, particolarmente afflittiva in proporzione al disvalore delle sue condotte.
La società FC Bari 1908 Spa, che risponde per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1°, CGS dei comportamenti posti in essere dal signor Giancaspro, all'epoca Presidente e legale rappresentante del sodalizio, risulta tutt'ora affiliata alla F.I.G.C., come da risultanza documentale prodotta in udienza dal rappresentante della Procura Federale a specifica richiesta di codesta Commissione. Tale affiliazione, anche in assenza della disputa di alcun campionato, la rende tutt'ora soggetta alla giustizia federale. In assenza dell'attuale svolgimento di attività sportiva e dell'intervenuto fallimento, risulta logica ed equa l'irrogazione di una sanzione solo pecuniaria che viene individuata nell'ammenda di Euro 20.000,00=:
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,
P.Q.M.
delibera di infliggere le seguenti sanzioni:
- al signor Antonio Cosmo Giancaspro, l'inibizione di 3 (tre) anni;
- alla Società FC Bari 1908 Spa, l'ammenda di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00).
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