F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 57/FTN del 17 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO SCIUTO (Arbitro Benemerito della Sezione A.I.A. di Latina) – (nota n. 8678/192 pf18-19 MS/vdb del 14.2.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO SCIUTO (Arbitro Benemerito della Sezione A.I.A. di Latina) - (nota n. 8678/192 pf18-19 MS/vdb del 14.2.2019).

Il deferimento

In data 12 Febbraio 2018 la Presidenza della Sezione AIA di Latina segnalava alla Segreteria AIA il comportamento, ritenuto non regolamentare, dell’Arbitro Benemerito dr. Rosario Sciuto, il quale, in occasione di due gare disputate dalla Rappresentativa Allievi Provinciali di Latina, aveva svolto mansioni anche di natura medica, che, in quelle circostanze, non aveva titolo di espletare e che apparivano, pertanto, del tutto indebite.

Il fatto era stato portato a conoscenza di detta Presidenza dai due arbitri, a nome Gianmarco Farina e Tommaso Cifra, che avevano diretto le rispettive gare.

Il 25 Marzo  2018 la stessa Presidenza sezionale segnalava alla Segreteria AIA che il giorno prima le era pervenuta una lettera dell’arbitro Farina, che gli riferiva di una telefonata ricevuta dallo Sciuto, di  cui ne  riportava il  testo e  che siffatta Presidenza riteneva  opportuno trasmettere, visto che presso la Procura Arbitrale, con riferimento ai fatti di cui sopra, risultava aperto un fascicolo riguardante proprio lo Sciuto.

Il 23 Aprile 2018 la Procura Arbitrale inviava l’intero incarto alla Procura Federale, la quale, svolte le conseguenziali indagini, con atto datato 14 Febbraio 2019 deferiva a questo Tribunale il dr. Rosario Sciuto, al quale contestava la violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS - FIGC e 1 del Regolamento AIA, “perché in data 19.3.18 telefonava all’arbitro effettivo Farina della Sezione AIA di Latina, durante il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dalla Procura Nazionale AIA, per chiedergli cosa avesse scritto e da chi gli era stato richiesto, con riferimento alla lettera scritta dallo stesso Farina ed inviata al presidente della sezione AIA e da quest’ultimo poi trasmessa alla Procura Nazionale AIA” (virgolettato il testo integrale del deferimento).

La memoria difensiva

Il dr. Sciuto ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 24 Gennaio 2019, a mezzo della quale, fatto riferimento alla odierna incolpazione, ha ammesso l’esistenza della telefonata, che egli ha definito di durata assai breve, che tuttavia non aveva il fine di influenzare il suo interlocutore. Lo Sciuto ha dedotto di essersi limitato di chiedere al Farina se la lettera fosse stata redatta da lui ovvero se gli fosse stata dettata dal presidente settoriale, senza con questo aver voluto intromettersi nell’indagine, essendo suo diritto sapere come erano andate le cose per difendersi da ciò che riteneva essere stata una grave ingiustizia ai suoi danni. Ha precisato di non aver chiesto al Farina di modificare la lettera, né di fare alcunché in suo favore. Ha concluso affinché venisse disposta l’archiviazione del caso e, nel contempo, che fosse esercitata l’azione investigativa nei confronti del presidente della Sezione AIA di Latina e dei due arbitri Farina e Cifra.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati), la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento, in una alla sanzione della inibizione di gg. 60 (sessanta) a carico del deferito.

È altresì comparso il deferito di persona, assistito dall’Avv. Gianluca Ciotti, il quale, a mezzo del proprio difensore, ha eccepito l’incompetenza di questo Tribunale a favore della competenza della Commissione di Disciplina dell’AIA; nel merito, si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha insistito per l’accoglimento delle richieste ivi formulate; il deferito, prendendo la parola, ha aggiunto di non essere mai venuto meno al suo ruolo e di subire l’intento persecutorio della presidenza settoriale dell’AIA, che – a suo dire – era maturata di seguito a precedenti personali frizioni.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

È infondata l’eccezione sollevata dal deferito sulla incompetenza di questo Tribunale e sulla competenza della Commissione di Disciplina dell’AIA.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento AIA “gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli organi di giustizia della FIGC per le violazioni delle norme federali” (comma 1 - art. cit.) e “sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell’AIA per la violazione degli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall’art. 40, commi terzo e quarto, del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC” (comma 2 - art. cit.).

Appare pertanto di tutta evidenza che la violazione ascritta allo Sciuto rientra nella fattispecie del comma 1 dell’art. 3 cit., con conseguente piena competenza di questo Tribunale a conoscere e decidere il presente deferimento.

Nel merito, va evidenziato che lo Sciuto non ha smentito l’esistenza della lettera; egli ha voluto sminuirne il contenuto e la finalità.

Tuttavia le espressioni riportate nella lettera a firma dell’arbitro Farina, riferite alla telefonata intercorsa tra lo Sciuto ed il Farina depongono a sfavore della tesi difensiva del deferito. Alcune di queste espressioni (“ma tu ha scritto sotto dettatura del presidente?”; “che lui ti ha detto no scrivi così correggi fai e dici”; “tu sai cosa Cifra abbia scritto?”; “chi te lo ha chiesto?”; “e  ti  ha  chiamato  solo  il  tuo  presidente?”;  “ma  tu  non  sai  chi  l’ha  chiamato?”)  lasciano chiaramente intendere che lo scopo dello Sciuto, che egli voleva perseguire da una fonte diretta del fatto quale era per l’appunto l’arbitro Farina, era di conoscere i termini di un procedimento che egli sapeva essersi aperto presso la Segreteria dell’AIA e che lo coinvolgeva personalmente e soprattutto di sapere da quali premesse aveva tratto le mosse tale procedimento; era chiaro l’intento dello Sciuto di sollecitare il Farina a dirgli se era stata la presidenza settoriale dell’AIA di Latina ad architettare una sorta di congiura ai suoi danni, come egli riteneva che fosse.

La telefonata dello Sciuto all’arbitro Farina, da costui fedelmente trascritta nella lettera 24.3.2018 inviata alla presidenza della Sezione AIA di Latina, appunto perché finalizzata a sapere di soppiatto cosa stesse accadendo, costituisce violazione del principio di trasparenza ed anche di correttezza, al quale si riferisce l’art. 1 comma 1 Regolamento AIA; tale telefonata, inoltre, costituisce una sorta di pressione dello Sciuto, Arbitro Benemerito, nei confronti del più giovane collega, che viola gli ulteriori principi richiamati dalla suddetta norma al comma 3, che obbliga gli arbitri a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo colleganza e rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti (inciso b), ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, a lealtà, trasparenza e rettitudine (inciso c) ed, infine, a collaborare fattivamente e lealmente con gli organi disciplinari (inciso f).

L’art. 1 bis comma 2 CGS – FIGC, a cui si richiama l’odierno deferimento, è norma regolatrice dell’obbligo di segretezza, che impone a società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale, di non dare notizie o informazioni che riguardino fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso; lo Sciuto, attraverso la contestata telefonata, ha esposto il Farina al rischio di eludere siffatto obbligo, che, di contro, lo stesso Farina, nonostante le esplicite sollecitazioni dello Sciuto, risulta abbia in pieno rispettato.

In questo contesto, il deferimento è fondato.

Il complessivo esame dell’intera vicenda, fatto riferimento anche all’origine del caso, che, seppur estraneo all’oggetto specifico del deferimento, non può essere trascurato, induce questo Tribunale a ridimensionare la richiesta sanzionatoria, relegandola in ambito di minore intensità.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e per l’effetto infligge al dr. Rosario Sciuto, Arbitro Benemerito, l’inibizione di gg. 20 (venti).

 

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