F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 58/FTN del 19 Aprile 2019 RICORSO EX ARTT. 30 e 32 CGS CONI DELLA SOCIETÀ SSD JUNIOR SAN SISTO SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG. ROCCAFORTE DIEGO.

RICORSO EX ARTT. 30 e 32 CGS CONI DELLA SOCIETÀ SSD JUNIOR SAN SISTO SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG. ROCCAFORTE DIEGO.

Il ricorso

Con ricorso ex art. 30 Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. (in prosieguo, per brevità, anche, “CGS CONI”), inviato, mezzo pec il 29.3.2019, alla ASD San Sisto Calcio (in prosieguo, per brevità, anche “ASD”), alla Federazione Italiana Gioco Calcio, al Tribunale Federale, alla Lega Nazionale Dilettanti, alla Delegazione Provinciale Perugia – C.R.U. e al Comitato Regionale Umbria – L.N.D., la SSD Junior San Sisto Srl (in prosieguo, per brevità, anche “SSD”),rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Giotti, concludeva, previa istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, “Piaccia  all’On  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione  Disciplinare,  in  accoglimento  del presente ricorso accertare che l’impianto di Via Donizetti Loc. San Sisto – Perugia risulta nella disponibilità della SSD Junior San Sisto Srl in qualità di co-gestore del medesimo impianto insieme alla ASD San Sisto Calcio in forza di Convenzione del Comune di Perugia del 27 Aprile 2016 n. 43/2016 con scadenza il 30/09/2025 e per l’effetto ordinare alla ASD San Sisto Calcio, in persona del legale rappresentante, a dare immediata esecuzione al provvedimento pubblicato sul C.U. n. 52 del 04/03/2019 Delegazione Provinciale di Perugia – C.R.U. e quindi consentire l’uso dell’impianto di Via Donizetti Loc. San Sisto – Perugia anche alla SSD Junior San Sisto Srl per la disputa delle gare casalinghe delle proprie squadre fino al termine della corrente stagione sportiva e per le successive nei limiti della validità ed efficacia della Convenzione del Comune di Perugia del 27 Aprile 2016 n. 43/2016 con scadenza il 30/09/2025 attualmente in vigore. Con vittoria di spese e competenze di lite”.

In particolare, il ricorrente sosteneva che con C.U. n. 52 del 4.3.2019 la Delegazione Provinciale di Perugia aveva disposto che la ricorrente avrebbe dovuto giocare gli incontri interni presso l’impianto sportivo di Via Donizetti (San Sisto – Perugia) in quanto nella disponibilità congiunta sia della SSD sia della ASD.

Conseguentemente riteneva illegittimo il diniego opposto dalla ASD che ha dichiarato di non poter attuare quanto stabilito nel richiamato comunicato ufficiale in quanto i campi sarebbero stati completamente e pienamente utilizzati dalle squadre dell’associazione nel corso di tutti i successivi weekend, poiché lesivo dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., dell’art. 30, commi 1 e 2 dello Statuto F.I.G.C., nonché della Convenzione stipulata in data 27.4.2016, n. 43/2016.

Le memorie difensive

In data 9.4.2019 perveniva al Tribunale una nota a firma del Presidente della ASD San Sisto Calcio avente il seguente “Oggetto: nota della società sportiva ASD San Sisto Calcio in merito al ricorso ex artt. 30 e 32 C.G.S. – CONI al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare presentato dalla società sportiva SSD Junior San Sisto Srl, che verrà discusso nella riunione del 12 Aprile 2019; convocazione Prot.llo 20159/219/TFN/PA”.

Il dibattimento

Alla camera di consiglio del 12.4.2019 partecipava il difensore del ricorrente, Avv. Fabio Ciotti, il quale concludeva per l’accoglimento del ricorso.

I motivi della decisione

In via preliminare, il Collegio non può fare a meno di dichiarare l’inammissibilità della nota trasmessa dalla ASD in quanto non rispetta le formalità prescritte dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI e dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, sia in relazione al ai termini e alle modalità di deposito, sia all’obbligo di costituzione in giudizio tramite difensore.

Il ricorso è comunque inammissibile in quanto l’accertamento della disponibilità di un impianto comunale e la condanna a consentirne l’uso non rientra nell’ambito della giurisdizione sportiva che ha ad oggetto esclusivamente  “la  tutela  di  situazioni  giuridicamente  protette nell’ordinamento federale” (così recita l’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI).

Del resto, come è stato recentemente chiarito anche dal Consiglio di Stato (V, 10.5.2018, n. 3036) “la giustizia sportiva è strumento di tutela allorché si discute della applicazione delle regole  sportive,  mentre  la  Giustizia  dello  Stato  risolve  le  controversie  di  rilevanza  per l’ordinamento generale, a salvaguardia di diritti soggettivi o interessi legittimi”.    L’accertamento  del  contenuto  della  Convenzione  sottoscritta  da  ASD,  SSD  e  Comune  in relazione alla gestione dell’impianto sportivo de quo e la condanna a concederne l’utilizzo a un determinato soggetto esula dall’applicazione delle regole sportive rimessa a Codesto Tribunale.

P.Q.M.

Si dichiara inammissibile il ricorso, nei limiti di quanto specificato in motivazione.

Dispone addebitarsi la tassa.

Si incarica la segreteria del Tribunale Federale affinché comunichi la sentenza alla Procura Federale per consentire la valutazione dell’eventuale rilievo disciplinare delle condotte rappresentate nel ricorso introduttivo del giudizio.

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