F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POULINAKIS MATTHAIOS (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della Società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL – (nota n. 9267/388 pf18-19 GC/GP/ma del 27.2.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POULINAKIS MATTHAIOS (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della Società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 9267/388 pf18-19 GC/GP/ma del 27.2.2019).

Il deferimento

La Procura federale con atto del 27 Febbraio  2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Poulinakis Matthaios, nella qualità all’epoca del fatto di presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società FC Rieti, per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione alla inosservanza dell’impegno assunto dalla Società con la dichiarazione di cui al punto 2), lettera T), del Titolo III - Criteri Sportivi ed Organizzativi - del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato sul C.U. n. 50 del 24 Maggio 2018, consistito nel mancato deposito del programma di formazione del settore giovanile, che doveva essere effettuato entro il termine del 1° Ottobre 2018, previsto dalla normativa federale.

È stata altresì deferita la Società FC Rieti Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC per il comportamento posto in essere non solo dall’odierno deferito, ma anche dall’altro legale rappresentante della Società, a nome Gianluca Marini, il quale aveva patteggiato la pena ai sensi dell’art. 32 sexies stesso Codice.

Il deferimento di che trattasi aveva tratto le mosse dalla segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo-Organizzati  presso la FIGC, risalente  al 19 Ottobre 2018, pervenuta alla Procura federale il 22 Ottobre successivo, che aveva documentato il fatto, costituente illecito disciplinare, così come previsto dall’ultimo capoverso del punto 2) del richiamato Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C ss 2018/2019.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura federale l’avv. Alessandro Pietrangeli e per la Società FC Rieti Srl l’avv. Elisa Tempesta, munita di delega con facoltà di patteggiare.

Le suddette parti, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per la Società FC Rieti Srl, sanzione base ammenda di € 30.000,00 (trentamila), diminuita di 1/3 pari ad € 10.000,00, sanzione finale ammenda di € 20.000,00 (ventimila).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società FC Rieti Srl, a mezzo del proprio difensore avv. Elisa Tempesta, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata.

Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura federale all’organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente Ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione. Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309  000000001083,  adotta  il  seguente  provvedimento.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della Società FC Rieti Srl.

Il dibattimento

La riunione è proseguita per la trattazione del deferimento del sig. Poulinakis Matthaios, nei confronti del quale la Procura federale ha chiesto la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta).

Il deferito non è comparso, né ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Il deferimento è fondato.

L’incolpazione a carico del sig. Poulinakis Matthaios è documentalmente provata e non risulta né smentita né contestata dal deferito, che non si è neppure costituito.

Accertata per tabulas la responsabilità del deferito, la sanzione chiesta dalla Procura federale a carico del Poulinakis trova fondamento nell’art. 19, comma 1, inciso  H)  CGS-FIGC  ed  è ritenuta  congrua.

L’evidenza della violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS-FIGC, addebitata al deferito, è in stretta relazione con  l’illecito disciplinare, che la speciale normativa delle Licenze Nazionali, ove inosservata, ha specificatamente previsto.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS:

- dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila) nei confronti della società FC Rieti Srl.

Accoglie il deferimento promosso nei confronti del sig. Poulinakis Matthaios e, per l’effetto, infligge al medesimo l’inibizione di gg. 30 (trenta).

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