F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SCAVO ROSA (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della Società Lupa Roma FC Srl), SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL – (nota n. 9562/1312 pf17-18 GP/GC/blp del 4.3.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SCAVO ROSA (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della Società Lupa Roma FC Srl), SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 9562/1312 pf17-18 GP/GC/blp del 4.3.2019).

Il deferimento

La Procura federale in data 4 Marzo  2019 ha deferito a questo Tribunale la sig.ra Rosa Scavo, all’epoca dei fatti presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC per non aver provveduto a consegnare (ovvero a far consegnare) a 17 (diciassette) calciatori tesserati della Società (nel deferimento nominativamente indicati) le buste paga del mese di Giugno  2017 e per aver provveduto a consegnare agli stessi la certificazione unica 2018 in data 5 Aprile 2018, solo dopo aver ricevuto l’esposto dei diretti interessati e comunque a termini fiscali ormai scaduti per l’adempimento (31 Marzo  2018).

È stata altresì deferita la Società Lupa Roma FC Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC a titolo di responsabilità diretta derivante dal comportamento tenuto dalla sua rappresentante legale.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura federale l’avv. Lorenzo Giua, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con le sanzioni della inibizione di mesi 2 (due) a carico della sig.ra Rosa Scavo e dell’ammenda di € 1.000,00 (mille) a carico della Società Lupa Roma FC Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali neppure hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

L’odierno deferimento ha tratto le mosse da un esposto a mezzo Pec risalente al 4 Aprile 2018, con il quale l’avv. Luca Miranda, nel nome e nell’interesse dei calciatori tesserati della Società attualmente deferita (a nome Salvatore Aloi, Luca Baldassin, Nicolas Bremec, Matteo Brunelli, Claudio Cafiero, Matteo Cavagna, Alessandro Celli, Mohamed Fofana, Agativo Sergio Garufi, Abel Gigli, Pasquale Iadaresta, Giovanni La Camera, Alan Mastropietro, Francesco Mazzarani, Mattia Rosato, Andrea Schicchitano e Marco Sfanò), denunciava che i predetti calciatori non avevano ricevuto dalla Società né la busta paga relativa alla mensilità retributiva di Giugno  2017, né la certificazione unica 2018 (ex mod. CUD) e che ciò era avvenuto nonostante le richieste tempestivamente avanzate dai rispettivi interessati.

In sede di audizione innanzi l’organo inquirente, l’avv. Miranda ed i calciatori Baldassin, Celli e Ladaresta confermavano le circostanze indicate nell’esposto; la sig.ra Rosa Scavo, anch’essa comparsa, dichiarava di non essere a conoscenza che le buste paga di Giugno  2017 erano state consegnate ai calciatori perché, all’epoca, essa non ricopriva la carica di amministratrice della società, essendone soltanto socia; aggiungeva che in data 5 Aprile 2018 essa aveva inviato all’avv. Miranda le CU 2018; nulla precisava in merito alle buste paga, se non che si sarebbe interessata presso i precedenti amministratori per avere notizie in merito.

Questi i fatti e gli atti acquisiti al procedimento, il deferimento risulta fondato.

Le risultanze fattuali sono evidenti. Nessun elemento a confutazione è stato idoneamente allegato dai deferiti in grado di smentirne la rilevanza e la veridicità storica.

La sig.ra Rosa Scavo ha ricoperto la carica di legale rappresentante della Società a far data dall’assemblea del 5.12.2017, per cui i fatti posti a base del deferimento,  quanto  meno afferenti la consegna delle certificazioni uniche 2018, avvenuta il 5 Aprile 2018 a termini fiscali scaduti (31 Marzo  2018), sono avvenuti pacificamente sotto la sua gestione.

Neppure risulta che sotto la sua gestione siano state consegnate ai calciatori di cui sopra le buste paga in contestazione; rileva la circostanza non smentita in fatto  che  i  calciatori escussi dalla Procura federale abbiano dichiarato di non averle ricevute e che di contro nessuna prova contraria sia stata allegata a confutazione di tali dichiarazioni; anzi, la documentazione acquisita al procedimento comprova esattamente il tardivo, quanto ormai inutile adempimento. Neanche risulta, infine, che la deferita si sia attivata  per chiarire la situazione, come da impegno assunto innanzi l’organo inquirente.

È, pertanto, di tutta evidenza la violazione da parte della signora Scavo dei principi sanciti dall’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC, che coinvolge in punto di responsabilità diretta la società, la quale va sanzionata come da richiesta.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 2 (due) a carico della sig.ra Rosa Scavo, nella qualità; ammenda di € 1.000,00 (mille) a carico della Società Lupa Roma Srl.

 

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