F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEL GIUDICE MONICA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società ASD Bulls San Giusto C5 ora ASD San Giusto C5), SOCIETÀ ASD SAN GIUSTO C5 – (nota n. 9655/448 pf18-19 GP/AS/sds del 7.3.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEL GIUDICE MONICA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società ASD Bulls San Giusto C5 ora ASD San Giusto C5), SOCIETÀ ASD SAN GIUSTO C5 - (nota n. 9655/448 pf18-19 GP/AS/sds del 7.3.2019).
Il deferimento
Con il deferimento in oggetto, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale:
1) “la sig.ra Monica Del Giudice, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Bulls San Giusto C5, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti 4/B, 5) e 6) del Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, secondo la modalità on-line, entro il termine del 15/07/2017 la fideiussione ovvero il versamento per € 2.500,00 (punto 5 del C.U. 1066 del 22.06.2017), il versamento della quota saldo passivo per Euro 484,55 (punto 6 del C.U. 1066 del 22.06.2017), ed il versamento per € 5.400,00 della quota complessiva di iscrizione (punto 4/B del C.U. 1066 del 22.06.2017) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti”;
2) “la società ASD Bulls San Giusto C5 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante”.
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenutale il 12 Giugno 2018.
Il dibattimento
All’udienza del 9 Maggio 2019 è comparso il rappresentante della Procura federale avv. Lorenzo Giua, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per Del Giudice Monica, inibizione di giorni 50 (cinquanta);
- per la società ASD San Giusto C5, l’ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).
Per i deferiti è comparso il Sig. Meoni Massimo, come da delega del Presidente Del Giudice, che deposita in udienza; il Meoni espone una serie di considerazioni a difesa dei deferiti e nello specifico precisa che il termine di cui al Com. Uff. n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque era stato prorogato, come da Com. Uff. n. 7/LND – Div. C5, che deposita in copia.
La Procura federale ha replicato sulla proroga del termine affermando che, ad ogni modo, anche il nuovo termine non sarebbe stato rispettato dai deferiti.
I motivi della decisione
Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non abbia provveduto agli adempimenti previsti dai punti 4/B, 5) e 6) del Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, non avendo egli depositato, secondo la consentite modalità on-line, entro il termine del 15 Luglio 2017, poi prorogato al successivo 24 Luglio con Com. Uff. n. 7/LND – Div. C5, la documentazione attestante la fideiussione ovvero la prova del versamento di euro 2.500,00 (punto 5 del C.U. 1066 del 22 Giugno 2017), della quota saldo passivo per euro 484,55 (punto 6 del C.U. 1066 del 22 Giugno 2017), e della quota complessiva di iscrizione di euro 5.400,00 (punto 4/B del C.U. 1066 del 22 Giugno 2017).
La difesa dei deferiti ha dedotto in udienza che la violazione del termine sarebbe da imputare all’intermediario bancario incaricato di provvedere ai predetti aspetti economici, che vi avrebbe ottemperato in ritardo.
La tesi non è persuasiva.
L’istituto bancario, chiamato ad effettuare gli incombenti, ha operato in qualità di ausiliario della società e per delega del suo rappresentante legale, sicché il suo agere deve imputarsi direttamente al Presidente della compagine societaria e, per immedesimazione organica, alla società da lui rappresentata, quest’ultima centro di imputazione dei relativi interessi. Sussiste, pertanto, la responsabilità diretta del deferito.
Consegue alla stessa, la responsabilità della società altrettanto diretta della società.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accertata la sussistenza delle violazioni contestate, infligge le seguenti sanzioni:
- giorni 50 (cinquanta) di inibizione al sig. Monica Del Giudice;
- euro 600,00 (seicento/00) di ammenda alla società sportiva ASD San Giusto C5.
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