F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASILE RAFFAELE (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società SSDARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE – (nota n. 9654/447 pf18-19 GP/AS/sds del 7.3.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASILE RAFFAELE (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società SSDARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE - (nota n. 9654/447 pf18-19 GP/AS/sds del 7.3.2019).
Il deferimento
Con il deferimento in oggetto la Procura federale ha deferito allo scrivente Tribunale:
1) “Il sig. Raffaele Basile, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società SSDARL Ternana Calcio Femminile, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A6) e A8) del Comunicato Ufficiale n. 1067/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, secondo la modalità on-line, entro il termine del 15/07/2017, il versamento della quota saldo passivo per Euro 8.162,00 (punto 6 del C.U. 1067 del 22.06.2017) e la disponibilità del campo da gioco (punto 8 del C.U. 1067 del 22.06.2017) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti”;
2) “la società SSDARL Ternana Calcio Femminile a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante”.
La Procura ha avviato l’azione disciplinare all’esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenutale il 12 Giugno 2018.
Il dibattimento
All’udienza del 9 Maggio 2019, è comparso il rappresentante della Procura federale avv. Lorenzo Giua il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ne ha chiesto l’integrale accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- inibizione di giorni 40 (quaranta) per Raffaele Basile;
- ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) per la società SSDARL Ternana Calcio Femminile. Per i deferiti nessuno non è comparso.
I motivi della decisione
L’esame della versata documentazione ha confermato la circostanza dedotta nell’atto di incolpazione. Il deferito non ha provveduto agli adempimenti previsti dai punti A6) e A8) del Comunicato Ufficiale n. 1067/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque. Segnatamente, non ha depositato, secondo la modalità on-line, entro il termine del 15 Luglio / 2017, la documentazione attestante il versamento della quota saldo passivo per euro 8.162,00 (punto 6 del predetto C.U.) né indicata la disponibilità del campo da gioco (punto 8 del medesimo C.U.).
E’, dunque, accertata per tabulas la responsabilità del deferito, tenuto conto del ruolo di rappresentanza esterna dallo stesso ricoperto all’intero della compagine societaria e della conseguente responsabilità.
Consegue alla responsabilità del deferito quella diretta della società.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accertata la sussistenza delle violazioni contestate, infligge le seguenti sanzioni:
- giorni 40 (quaranta) di inibizione al sig. Raffaele Basile;
- ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) alla società SSDARL Ternana Calcio Femminile.
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