F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/FTN del 16 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTANGELO NICOLA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL – (nota n. 10102/293 pf18-19 GP/AS/ac del 18.3.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTANGELO NICOLA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 10102/293 pf18-19 GP/AS/ac del 18.3.2019).

Il deferimento

Con provvedimento n. 10102/293 pf18-19 GP/AS/ac del 18.3.2019 del 18.3.2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Santangelo Nicola, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 CGS, per aver consentito al Sig. Giuseppe Pagana, persona non abilitata e priva della qualifica richiesta, a svolgere l’attività di allenatore della prima squadra;

- società Siracusa Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Santangelo Nicola, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, è comparso per la Procura Federale l’avv. Maurizio Gentile, mentre per i deferiti Santangelo Nicola e Siracusa Calcio Srl è comparso l’Avv. Maurizio Angelucci, in sostituzione dell’Avv. Mattia Grassani; gli stessi, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il sig. Santangelo Nicola, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione, sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre); per la società Siracusa Calcio Srl, sanzione base ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita di  1/3 – € 1.000,00 (Euro mille/00), sanzione finale ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

Il  Tribunale  Federale  Nazione  –  Sezione  Disciplinare,  risultando  ritualmente  formulata  la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Santangelo Nicola e la società Siracusa Calcio  Srl,  a  mezzo  del  procuratore  speciale  Avv.  Maurizio  Angelucci,  munito  di  procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, ha depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate

alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309   000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) per Nicola Santangelo;

-  ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per la società Siracusa Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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