F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNI SANDRO (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Pescara Futsal Femminile), SOCIETÀ ASD PESCARA FUTSAL FEMMINILE – (nota n. 9661/129 pf18-19 GP/AA/mg del 7.3.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNI SANDRO (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Pescara Futsal Femminile), SOCIETÀ ASD PESCARA FUTSAL FEMMINILE - (nota n. 9661/129 pf18-19 GP/AA/mg del 7.3.2019).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 7 Marzo  2019, ha deferito a questo Tribunale Il sig. Bruni Sandro, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Pescara Futsal Femminile, al quale ha contestato la violazione degli art. 1bis comma 1 CGS - FIGC con riferimento all’art. 91 comma 1 NOIF per aver consentito, o comunque non impedito, al proprio staff tecnico di estromettere, senza motivazione alcuna, la calciatrice Bellucci Diana da allenamenti, convocazioni e gare di campionato, nonchè da ogni residua attività ufficiale, il tutto nonostante che la tesserata avesse formalmente richiesto a mezzo di lettera raccomandata avviso ricevimento del 20.04.2018 il proprio immediato reintegro in squadra; è stata altresì deferita la società ASD Pescara Futsal Femminile ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS - FIGC (responsabilità diretta ed oggettiva) in relazione ai comportamenti posti in essere dai soggetti ad essa appartenenti al momento della commissione dei fatti, nei cui confronti o nel cui interesse era stata svolta l’attività in contestazione e che, oltre al Bruni, erano stati identificati nelle persone dei sigg.ri David Segundo Everaldo Sergio e Aldo Di Pietro, allenatore il primo e vice allenatore il secondo della squadra, i quali, per il loro status, corrispondente alla qualifica ed alle mansioni svolte, erano stati deferiti con separato atto alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Il deferimento, già in calendario per la riunione del 16 Maggio 2019, a mezzo di ordinanza pubblicata  sul  CU  n.  66/TFN  -  Sezione  Disciplinare  del  successivo  23  Maggio  è  stato aggiornato alla riunione odierna per accertare l’avvenuta notifica al Bruni del deferimento e dell’avviso a comparire inviatogli da questo Tribunale in conformità dell’art. 30 comma 10 CGS - FIGC (termini sospesi ai sensi dell’art. 34 bis comma 5 stesso Codice), senza ulteriori avvisi.  

Il dibattimento

A detta odierna riunione, per la Procura Federale è comparso l’avv. Dario Perugini, il quale, in merito alla notifica al Bruni del deferimento, ha depositato uno stampato di Poste Italiane, dal quale è risultato che la lettera raccomandata di spedizione del deferimento al Bruni non era stata ritirata dal destinatario e che tale lettera era stata restituita al mittente, senza peraltro alcuna certificazione, notoriamente apposta sulla busta della lettera, di compiuta giacenza; ha chiesto l’accoglimento del deferimento, con le sanzioni della inibizione di mesi 1 (uno) a carico del Bruni e dell’ammenda di € 1.000,00 (mille) a carico della società.

Nessuno è comparso per il Bruni e per la società ASD Pescara Futsal Femminile; non sono pervenuti a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il Bruni è risultato irreperibile all’avviso di questo Tribunale di convocazione all’udienza di trattazione fissata per il 16 Maggio 2019.

Inoltre la lacunosità del documento proveniente da Poste Italiane, depositato dalla Procura Federale, che è mancante della certificazione di restituzione al mittente del plico raccomandato per la compiuta giacenza, non costituisce prova dell’avvenuta notifica al Bruni del deferimento, atteso che, mancando la data di riferimento della compiuta giacenza, vi è l’impossibilità di far decorrere il termine di dieci giorni dalla detta compiuta giacenza, senza che il plico sia stato ritirato, perché la notifica si abbia per avvenuta.

La mancanza di prova certa sulla notifica del deferimento in una all’attuale irreperibilità del Bruni, depongono per la declaratoria di improcedibilità del deferimento nei confronti di tale incolpato.

Siffatta improcedibilità non consente di valutare la posizione della società in relazione alla previsione del comma 1 art. 4 CGS- FIGC; trattasi di responsabilità diretta della società, che nel caso in esame è di natura mediata, che non può ritenersi sussistente in presenza di patologie del procedimento che riguardano la persona deferita e che finiscono per estendersi alla stessa società.

L’ulteriore capo del deferimento della società, dedotto ai sensi del comma 2 art. 4 cit., che si pone in relazione al comportamento dei sigg.ri David Segundo Everaldo Sergio e Aldo Di Pietro, è suscettibile di accoglimento; tali soggetti, infatti, sono stati sottoposti a giudizio della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico; entrambi i procedimenti sono stati definiti ai sensi dell’art. 23 CGS – FIGC, di guisa che può essere affermata la responsabilità della società per i fatti ascritti ai due tesserati.

In questo limitato contesto, la sanzione che è stata chiesta per la società deve essere ridotta in ragione della metà, dovendo la società stessa rispondere in relazione al solo comma 2 art. 4 CGS – FIGC.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento a carico del sig. Sandro Bruni, nella qualità come in atti; dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della società ASD Pescara Futsal Femminile limitatamente all’art. 4 comma 1 CGS – FIGC; accoglie il deferimento della società ASD Pescara Futsal Femminile ai sensi del comma 2 art. cit. e, per l’effetto, le infligge la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

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