F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAPODAGLIO ANDREA (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore per la CS Loreto AD), VESSELLA LEANDRO (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza per la Academy Civitanovese ASD), PIAZZA UMBERTO (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Coordinatore della Attività di Base della US Sassuolo Calcio Srl), SOCIETÀ CS LORETO AD, ACADEMY CIVITANOVESE ASD, US SASSUOLO CALCIO SRL – (nota n. 10818/512 pf18-19 GP/MS/vdb del 1.4.2019).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAPODAGLIO ANDREA (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore per la CS Loreto AD), VESSELLA LEANDRO (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza per la Academy Civitanovese ASD), PIAZZA UMBERTO (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Coordinatore della Attività di Base della US Sassuolo Calcio Srl), SOCIETÀ CS LORETO AD, ACADEMY CIVITANOVESE ASD, US SASSUOLO CALCIO SRL -
(nota n. 10818/512 pf18-19 GP/MS/vdb del 1.4.2019).
Il deferimento
Con provvedimento n. 10818/512 pf18-19 GP/MS/vdb del 1.4.2019 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
a) Capodaglio Andrea, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore per la CS Loreto AD, violazione di cui all’articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 1.1., comma 7 lett. B e m), 2.6 e 8.7 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017, per avere, unitamente al signor Leandro Vessella, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente con firma di legale rappresentanza della Società Academy Civitanovese ASD, organizzato in data 8.05.2018 ore 15 in Loreto, presso il campo sportivo “Salvo D’Acquisto”, un provino di selezione per giovani calciatori della categoria esordienti, alla presenza di osservatori della US Sassuolo Calcio, simulando una gara amichevole tra le squadre della CS Loreto e la Academy Civitanovese ASD, con modalità tecniche in contrasto con le previsioni di impiego dei calciatori della categoria esordienti, senza la preventiva autorizzazione degli organi federali competenti;
b) Vessella Leandro, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza per la Academy Civitanova ASD, violazione di cui all’articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 1.1., comma 7 lett. B e m), 2.6 e 8.7 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017, per avere, unitamente al signor Andrea Capodaglio, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società CS Loreto AD, organizzato in data 8.05.2018 ore 15 in Loreto, presso il campo sportivo “Salvo D’Acquisto”, un provino di selezione per giovani calciatori della categoria esordienti, alla presenza di osservatori della US Sassuolo Calcio, simulando una gara amichevole tra le squadre della CS Loreto e la Academy Civitanovese ASD, con modalità tecniche in contrasto con le previsioni di impiego dei calciatori della categoria esordienti, senza la preventiva autorizzazione degli organi federali competenti;
c) Piazza Umberto, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Coordinatore della Attività di Base della US Sassuolo Calcio, violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 1.1., comma 7 lett. m), 2.6 e 8.7 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017, per avere, preso parte in qualità di osservatore al fine di visionare giovani calciatori della categoria esordienti in occasione della gara amichevole disputata in data 8.05.2018 ore 15 in Loreto, presso il campo sportivo “Salvo D’Acquisto”, tra le squadre della CS Loreto e la Academy Civitanovese ASD, con modalità tecniche in contrasto con le previsioni di impiego dei calciatori della categoria esordienti, in assenza della preventiva autorizzazione degli organi federali competenti;
d) le Società CS Loreto AD e Academy Civitanovese ASD, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per responsabilità diretta in relazione ai fatti contestati ai propri legali rappresentanti pro- tempore, nonché la Società US Sassuolo Calcio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti contestati al proprio tesserato;
Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.
Il fatto
In data 22.05.2018 il Coordinatore Federale Regionale SGS Marche segnalava alla Lega Nazionale Dilettanti l’irregolarità di cui in epigrafe.
Alla luce di quanto sopra la Procura Federale, avviava attività di indagine avente ad oggetto “Condotte delle Società CS Loreto e Academy Civitanovese che hanno organizzato una gara amichevole, senza la preventiva autorizzazione della Delegazione Provinciale di Ancona, finalizzata a selezionare tesserati per una Società professionistica.” – Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 3.12.2018 e, all’esito comunicava ritualmente la Conclusione Indagini del 31.01.2019, cui hanno fatto seguito nei termini di rito le memorie difensiva del 1.03.2019 e 14.03.2019 presentate dal signor Umberto Piazza e dalla US Sassuolo Calcio S.r.l. nonché in data 1.03.2019 dalla Società Academy Civitanovese ASD a r.l.
In particolare, nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e acquisiti documenti allegati al fascicolo della Procura, tra cui:
1) Copia comunicazione del Delegato Provinciale di Ancona – LND del 23.05.2018, con relativi allegati;
2) Fogli di censimento della Società CS Loreto AD relativi alle stagioni sportive 2017-2018 e 2018-2019;
3) Fogli di censimento della Società Academy Civitanovese ASD relativi alle stagioni sportive 2017-2018 e 2018-2019;
4) Verbale di audizione resa in data 12.12.2018 dal sig. Andrea Capodaglio, Presidente della Società CS Loreto AD;
5) Verbale di audizione resa in data 11.01.2019 dal sig. Leandro Vessella, nella qualità di responsabile tecnico del settore giovanile della Società Academy Civitanovese ASD;
6) Verbale di audizione resa in data 18.01.2019 dal sig. Giovanni Pespani, tesserato nella qualità di segretario della Società CS Loreto AD;
7) Relazione di indagine redatta dal Collaboratore della Procura Federale sig. Stefano D’Agostino in data 24.01.2019, con relativi allegati;
Detta indagine ha messo in evidenza che il signor Andrea Capodaglio, nella qualità di Presidente della Società CS Loreto AD, e il signor Leandro Vessella, nella qualità di Vice Presidente con poteri di rappresentanza legale della Società Academy Civitanovese ASD, hanno organizzato in data 8.05.2018 ore 15, presso il campo sportivo “Salvo D’Acquisto” in Loreto (AN), un incontro tra rappresentative riservato alla categoria esordienti tra le squadre della CS Loreto AD e la Academy Civitanovese ASD, finalizzato alla visionatura e eventuale selezione da parte della Società US Sassuolo Calcio per il tramite del Coordinatore dell’attività di base signor Umberto Piazza, in assenza della preventiva autorizzazione del competente organo federale.
Tali fatti risultano comprovati, ad avviso della Procura procedente, dagli elementi di fatto e dalle modalità di svolgimento della predetta gara, cui erano impiegati giovani calciatori della categoria esordienti, da cui emergono circostanze idonee a configurare tale incontro in realtà come un “provino di selezione”, come tale pubblicizzato, ancorché in assenza di preventiva autorizzazione, e in contrasto con le disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico che impone espressamente il divieto di provini e/o raduni selettivi per la categoria esordienti (C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017).
Non decisive, a discolpa sono risultate, ad avviso della Procura, le dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati, né le memorie difensive presentate in corso di istruttoria dai difensori Avv. Giancarlo Nascimbeni, nell’interesse della società Academy Civitanovese ASD a rl e Avv. Mattia Grassani, nell’interesse dell’US Sassuolo Calcio Srl e del sig. Umberto Piazza, a fronte del materiale istruttorio acquisito in corso di indagine, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Vessella Leandro all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente della Società Academy Civitanovese ASD, nonché dall’allegata locandina che pubblicizzava l’evento.
Il dibattimento
All’udienza sono comparsi l’Avv. Mattia Grassani, il quale ha anche fatto pervenire nei termini memoria difensiva, l’Avv. Giancarlo Nascimbeni, nonché il legale rappresentante società Academy Civitanovese ASD a rl Squadroni Paolo, il legale rappresentante della CS Loreto AD Capodaglio Andrea e il Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Academy Civitanova ASD Vessella Leandro. Per la Procura Federale è comparso l’Avv. Dario Perugini.
Le altre parti non hanno presentato memorie.
La Procura ha concluso chiedendo:
a) a carico di Capodaglio Andrea, all’’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore per la CS Loreto AD, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
b) a carico di Vessella Leandro, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza per la Academy Civitanova ASD la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
c) a carico di Piazza Umberto, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Coordinatore della Attività di Base della US Sassuolo Calcio la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;
d) a carico della Società CS Loreto AD, l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
e) a carico della società Academy Civitanovese ASD, l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
f) a carico della Società US Sassuolo Calcio Srl, l’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento). I difensori hanno illustrato e discusso le rispettive difese, alle quali si sono riportate integralmente, chiedendo il rigetto del deferimento e l’integrale proscioglimento dagli addebiti contestati.
I motivi della decisione
In via preliminare, l’eccezione formulata dalla difesa del sig. Piazza e US Sassuolo è stata ritenuta superata, avendo il difensore accettato di svolgere le sue difese anche nel merito, ed avendo potuto prendere posizione in contraddittorio su tutti i punti del deferimento.
Nel merito, gli addebiti risultano fondati, ed il deferimento della Procura Federale deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Sulla base del principio sostanzialistico cui deve essere improntata, in generale, la giustizia sportiva, giova premettere che oggetto del deferimento è la violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver voluto gli incolpati realizzare un’attività equiparabile ad un “provino” dissimulata sotto altra e diversa forma.
Poco importa che l’attività realizzata non avesse i crismi formali della partita amichevole o raduno o provino in base alle disposizioni del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 1.07.2017.
Anzi, da questo punto di vista, gli elementi rimarcati dalle difese (assenza di maglie da gara, assenza di righe tracciate, parziale o nulla osservanza delle regole del gioco) depongono a favore della tesi della Procura e, cioè, che l’iniziativa sia stata organizzata e realizzata non per giocare una partita di calcio, amichevole o di allenamento, ma proprio al fine di consentire all’Osservatore presente del Sassuolo di visionare alcuni giovani atleti in azione.
Ed invero, le norme richiamate dalla Procura mirano a salvaguardare gli atleti di fascia di età esordienti dalle dinamiche dell’attività di scouting che prelude a trasferimenti e/o tesseramenti di atleti: le autorizzazioni da richiedersi per le attività tipizzate garantiscono che un preventivo controllo dell’Autorità federale competente possa prevenire fenomeni distorsivi nella indicata fascia di età.
Il fatto storico, pertanto, è incontestato, vertendo il procedimento sull’inquadramento giuridico della fattispecie e sulla sua liceità o illiceità.
In proposito, va riconosciuta determinante portata e rilevanza probatoria al manifesto promopubblicitario acquisito agli atti dell’indagine.
In merito al quale, risultano in troppo grave contraddizione le affermazioni del Vessella, secondo cui il Piazza sarebbe stato conosciuto ed invitato esclusivamente in virtù di un rapporto di amicizia personale e quelle del Segretario della CS Loreto (cfr. “relazione conclusiva della Procura 24.01.2019”) sig. Pespani Giovanni, il quale avrebbe di propria iniziativa e senza la preventiva autorizzazione del proprio presidente, disposto la stampa del manifesto pubblicitario dell’incontro.
Infatti, non è credibile che un Segretario di società, il quale ammette che l’incontro sia stato organizzato tra il suo Presidente ed dal Vessella, assuma poi una iniziativa non concordata in ordine alla pubblicazione del manifesto ed alla definizione del suo contenuto.
Molto più verosimile è che si avvenuto l’esatto contrario e, cioè, che il Presidente abbia informato il Segretario dell’accordo raggiunto con il Vessella, della certa partecipazione del Piazza, e lo abbia incaricato di dare adeguato risalto all’evento, commissionandogli il manifesto o impartendo comunque istruzioni in tal senso.
Orbene, tale manifesto indica espressamente “Partita amichevole esordienti”, espone i segni distintivi delle tre società CS Loreto, Academy Civitanovese e US Sassuolo evidenziando, accanto a quest’ultimo la frase “Durante la partita saranno presenti osservatori del US Sassuolo Calcio”.
Nessuno dei soggetti coinvolti nella vicenda, ed in particolare la società US Sassuolo, ha espresso formalmente smentita o almeno, anche informalmente, preso le distanza dal contenuto del manifesto, contribuendo così ad alimentare comunque, sino all’avvio del procedimento disciplinare, il pubblico e diffuso convincimento che proprio di un provino si sia trattato, perché tale è l’informazione veicolata dal suddetto manifesto.
Né è credibile, sotto il profilo soggettivo, che il sig. Piazza, tesserato di alta qualifica tecnica di una società militante nella massima serie di campionato, decidesse di intervenire nell’occasione per pura amicizia personale.
Se anche ciò fosse, il suo ruolo di osservatore di club di serie A, cui dovrebbe accompagnarsi la puntuale conoscenza delle regole e, ancor più, un grado di diligenza ben superiore a quella del buon padre di famiglia, imponeva al sig. Piazza di verificare se e come l’invito cui aveva aderito fosse riferito ad attività consentita e rientrante nelle regole e quale fosse l’intento dell’evento stesso.
Se infatti entrambe le società organizzatrici che collaborano nell’iniziativa evidenziano la presenza di osservatori del Sassuolo – senza smentita da parte di alcuno – è evidente che l’obiettivo di entrambe le società fosse quello, nel caso di specie, di porre all’attenzione dell’osservatore alcuni giovani atleti.
A tanto non si è sottratto il sig. Piazza il quale non ha dato prova neppure di aver fatto uso del canone della diligenza al livello richiesto ad un professionista, per accertarsi che l’iniziativa fosse lecita ed attuata nel rispetto delle regole tecniche e, soprattutto, dei principi federali. Adeguata risulta la proposta sanzionatoria della Procura che attribuisce Maggior peso nella causazione dell’illecito alle due società organizzatrici, attive attraverso i rispettivi rappresentanti e chiamate perciò a rispondere in via diretta, rispetto alla US Sassuolo, evocata in addebito di responsabilità oggettiva.
Per le persone fisiche vengono proposte sanzioni modulate secondo tale principio, mentre le ammende richieste a carico delle società sono determinate in senno inverso, posto che la società US Sassuolo milita nella massima serie, in ragione di un principio di proporzionale afflittività.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:
- dichiara la responsabilità disciplinare dei deferiti, per i fatti loro addebitati.
- per l’effetto dispone irrogarsi:
a) a carico di Capodaglio Andrea, all’’epoca dei fatti tesserato in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore per la CS Loreto AD, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
b) a carico di Vessella Leandro, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza per la Academy Civitanova ASD la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
c) a carico di Piazza Umberto, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Coordinatore della Attività di Base della US Sassuolo Calcio la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;
d) a carico della Società CS Loreto AD, l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
e) a carico della società Academy Civitanovese ASD, l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
f) a carico della Società US Sassuolo Calcio Srl, l’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento).
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