F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 67/FTN del 10 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORRADO GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società AC Pisa 1909 SSRL), SOCIETÀ AC PISA 1909 SSRL – (nota n. 11319/422 pf18-19 GC/GP/ma del 9.4.2019).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  CORRADO  GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società AC Pisa 1909 SSRL), SOCIETÀ AC PISA 1909 SSRL - (nota n. 11319/422 pf18-19 GC/GP/ma del 9.4.2019).

Il Deferimento

Con provvedimento del 9.4.2019 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Giuseppe Corrado, all’epoca dei fatti Presidente e legale rapp.te p.t. della società AC Pisa 1909 SSRL per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere autorizzato o comunque non impedito l’emanazione e la diffusione di un comunicato ufficiale, letto a mezzo altoparlanti allo stadio e riportato dagli organi di stampa, nel quale si gettava discredito sulla società SS Arezzo Srl, attribuendole il fatto determinato di non aver voluto aderire alla richiesta di rinvio della gara del Campionato di Serie C, Pisa – Arezzo del 25.9.2018, rinvio motivato dal disagio derivato alla popolazione per alcuni incendi avvenuti nei comuni limitrofi;

- la società AC Pisa 1909 SSRL, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente CGS, per la condotta posto in essere dal proprio Presidente Giuseppe Corrado, così come sopra contestata;

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito dell’esposto della società Arezzo.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Dario Perugini, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Giuseppe Corrado, inibizione di giorni 45 (quarantacinque);

- per la società AC Pisa 1909 SSRL, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

Per entrambi i deferiti è comparso l’Avv. Mattia Grassani, il quale ha esposto una serie di considerazioni a difesa dei propri assistiti, riportandosi integralmente alla conclusioni contenute nelle memorie difensive ritualmente depositate.

I motivi della decisione

Dagli atti del procedimento emerge con chiarezza che, malgrado la partita si sia disputata regolarmente atteso che non vi erano ragioni di ordine pubblico e di sicurezza che ne imponevano il rinvio, com’è dimostrato dal fatto che l’Autorità di pubblica sicurezza ha consentito al regolare svolgimento della gara, ciò nondimeno la popolazione locale era particolarmente scossa dall’accaduto in ragione della natura certamente eccezionale degli eventi calamitosi che si erano svolti il giorno stesso dell’incontro ed ancora non erano del tutto superati durante lo stesso.

Ne consegue che, in questo contesto, pur dando atto che la ricostruzione della Procura in ordine alle modalità della verificazione dei fatti è coerente con le dichiarazioni raccolte, può ritenersi non viziato da effettiva lesività il comportamento oggetto di contestazione, tenuto, altresì, conto che il comunicato contiene dati di per sé sintetici e non offensivi e mira essenzialmente ad evitare problemi di ordine pubblico derivanti dalla scelta di disputare comunque la gara nella ridetta situazione calamitosa.

Non sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito e conseguentemente della società.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento e, per l’effetto, proscioglie dagli addebiti contestati il sig. Giuseppe Corrado e la società AC Pisa 1909 SSRL.

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