F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 68/FTN del 17 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAGLIANO SALVATORE – (nota n. 11862/289 pf18-19 GP/MS/blp del 19.4.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAGLIANO SALVATORE - (nota n. 11862/289 pf18-19 GP/MS/blp del 19.4.2019).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Interregionale,

Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 289pf18-19, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine allo svolgimento dell’Assemblea Straordinaria Elettiva del C.R. Campania del 28.9.2018 e   fatti ad essa connessi”;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 9.1.2019, trasmessa alla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. e notificata al sig. Salvatore Gagliano;

Vista la richiesta di audizione fatta pervenire alla Procura Federale dal Dott. Salvatore Gagliano all’esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle indagini;

Letto il verbale dell’audizione del Dott. Salvatore Gagliano del 6.2.2019, nonché la nota allo stesso    allegata;

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati acquisiti documenti, espletati atti di indagine e, in particolare:

a) due segnalazioni del Presidente del Comitato Regionale Campania, sig. Salvatore Gagliano, inviate a mezzo pec in data 01.10.2018 alle ore 10.45 ed alle ore 10.46, quest’ultima con allegati un comunicato stampa e due “post” delle 14.29 e delle 22.33 pubblicati sulla pagina Facebook dell’On.le Mara Carfagna;

b) segnalazione del Presidente della LND con nota prot. n. 0003311 – U – del 02.10.2018, con allegati:

- nota prot. n. 0003291 – E – del 02.10.2018 del Segretario del Comitato Regionale Campania con allegata videoregistrazione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva del 28.09.2018, nonché copia del verbale delle operazioni di verifica poteri dell’Assemblea del Comitato Regionale Campania del 28.09.2018, non tenutasi per il mancato raggiungimento del  numero legale;

- pen drive USB contenente immagini tratte da file audio e video dell’Assemblea;

- “Post” pubblicati sulla propria pagina Facebook dal Presidente del Comitato Regionale Campania, sig. Salvatore Gagliano, in data 29 e 30 Settembre , nonchè 1 Ottobre 2018;

- Articoli di stampa pubblicati in data 28 Settembre  2018 sulle seguenti testate: “Campania Football” social Magazine “I Am Calcio”;

- Articoli di stampa pubblicati in data 29 Settembre  2018 sulle seguenti testate: “Il Mattino” “Il Roma” “Sportcampania.it”

- Articoli di stampa pubblicati in data 30 Settembre  2018 sulle seguenti testate: “La Repubblica” edizione di Napoli “Il Mattino”, “Il Roma”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Corriere del Mezzogiorno” edizione di Napoli “La Città”;

- Articoli di stampa pubblicati in data 1 Ottobre 2018 sulle seguenti testate: “Il Mattino”, “La Città”, “Campania Football”, “Le Cronache”, “Corriere del Pallone”;

- “Post” pubblicati sulla propria pagina Facebook dal Sen. Isabella Rauti (28 Settembre  2018), dall’On.le Mara Carfagna (29 Settembre  2018) e dal Ministro Sergio Costa (30 Settembre  2018);

c) nota del Vice Procuratore Generale dello Sport prot. n. 5127 del 03.10.2018, con allegato copia dell’articolo di stampa del Quotidiano “Il corriere del Mezzogiorno” edizione di Napoli del 30 Settembre  2018, inviata a mezzo pec in data 03.10.2018;

d) dichiarazione rilasciata da Gerardo Trombetta di cui al verbale del 27.09.2018 e pervenuta alla Procura Federale il 04.10.2018;

e) segnalazione della sig.ra Giuliana Tambaro, Consigliere Regionale della L.N.D. Campania – Responsabile del Calcio Femminile del Comitato Regionale Campania, con allegati nota delle stessa del 4.10.2018, video MP4 dell’Assemblea Straordinaria Elettiva del 28.09.2018 e due schede di accesso alle UU.OO. del Pronto Soccorso dell’ASL Napoli 1 Centro nr. 36913 e nr. 25260, entrambe datate 28.9.2018 ed inviate a mezzo pec del 4.10.2018;

f) nota del Presidente del Comitato Regionale Campania, sig. Salvatore Gagliano, inviata a mezzo pec in data 7.10.2018 delle ore 10.00 con allegata nota del Presidente della L.N.D. prot. 0002143 – U – del 4.9.2018, nonché nota dello stesso sig. Gagliano Salvatore del 13.9.2018;

g) esposto anonimo, privo di data, con allegata videoregistrazione su DVD dell’Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Campania del 28.9.2018, pervenuto alla Procura Federale in data 19.9.2018;

h) nota prot. n. 0004058 – U – del 24.10.2018 del Presidente della L.N.D. di trasmissione della relazione dell’organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 in merito alle segnalazioni relative all’Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Campania del 28.9.2018, inviata dallo stesso organismo di vigilanza in data 24.10.2018;

i) verbali di audizione del sig. Gagliano Salvatore, della sig.ra Tambaro Giuliana, del sig. Faccenda Vincenzo, del sig. Pasquariello Giovanni, del sig. Longhi Sergio e del sig. Frojo Arturo; Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie  acquisite,  è  emerso quanto   segue:

- dagli atti acquisiti al presente procedimento emerge che in data 28.9.2018 è stata convocata in Napoli, presso l’Hotel Ramada Naples, l’Assemblea straordinaria elettiva del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti;

- dagli stessi atti, inoltre, emerge pacificamente che l’Assemblea appena citata non ha avuto neanche inizio, a causa della sua non valida costituzione in assenza di intervento del numero minimo di soggetti aventi titolo;

- altrettanto pacificamente, poi, dal contenuto delle audizioni espletate nel corso dell’attività inquirente svolta, emerge che l’allora Presidente del Comitato Regionale Campania Dott. Salvatore Gagliano, una volta accertata la mancanza del numero minimo di intervenuti per la valida costituzione dell’Assemblea, ha preso la parola e si è rivolto agli intervenuti proferendo un discorso di circa venti minuti, integralmente riportato nella video registrazione dell’evento acquisita agli atti;

- il Dott. Salvatore Gagliano, in particolare, invece di limitarsi a comunicare agli astanti la mancata valida costituzione dell’assemblea così come il suo ruolo istituzionale avrebbe imposto nel rispetto  dei doveri di  comportamento secondo  i principi di lealtà, probità e correttezza, ha rivolto agli stessi un discorso nel quale ha affermato tutta una serie di circostanze volte a manifestare la propria convinzione di essere stato ostacolato nel proprio ruolo  di  presidente  del  Comitato  Regionale  Campania,  con  una  successiva  serie  di espressioni volte a rappresentare alla platea una pretesa responsabilità della Lega Nazionale Dilettanti correlata alla presenza di troppi dipendenti, all’inefficienza del lavoro degli stessi, nonché all’utilizzo improprio dei proventi delle risorse provenienti dalle società ed essenzialmente tratti dagli eccessivi importi che le stesse sarebbero costrette a versare per l’ottenimento dei “cartellini” dei calciatori (id est per il tesseramento degli atleti);

- tali espressioni, così come testualmente riportate nel capo di incolpazione formulato con il presente provvedimento, sono state pacificamente rese dal Dott. Salvatore Gagliano utilizzando in maniera quantomeno inappropriata il proprio ruolo di presidente del Comitato Regionale Campania nell’ambito di un’assemblea non validamente costituita, e soprattutto le stesse travalicano qualsiasi diritto di legittima critica, risolvendosi in apprezzamenti ed utilizzo di espressioni che in maniera non velata attribuiscono a soggetti terzi, peraltro nemmeno specificatamente citati, comportamenti ed azioni concretanti l’utilizzo non corretto delle risorse finanziarie della Lega Nazionale Dilettanti e la lievitazione di costi a scapito delle società;

- quanto dedotto dallo stesso Dott. Gagliano con la memoria difensiva depositata in occasione della sua audizione a seguito della notificazione della Comunicazione di Chiusura delle Indagini, dallo stesso richiesta, poi, non costituisce elemento tale da giustificare le espressioni utilizzate ed a nulla rileva in merito ai canoni di correttezza, lealtà e probità ai quali deve adeguarsi qualsiasi azione o comportamento posto in essere da dirigenti federali, peraltro nel caso di specie dalla figura apicale di un Comitato Regionale che aveva da poco subito due anni di commissariamento;

- la eventuale veridicità delle affermazioni del Dott. Salvatore Gagliano, peraltro assolutamente indimostrata, infatti, a nulla rileva ai fini del presente procedimento, atteso che oggetto dell’incolpazione è l’aver utilizzato la propria posizione in un ambito assembleare non validamente costituita, della quale peraltro lo stesso era garante di corretto svolgimento, per proferire espressioni che, al di là dei fatti affermati, contengono locuzioni oggettivamente travalicanti il diritto di critica ed ingiustamente valutative del lavoro di dipendenti della Lega Nazionale Dilettanti e non correttamente allusive rispetto all’utilizzo delle risorse economiche della Lega Nazionale Dilettanti per fini diversi dalla corretta gestione  della  stessa;

- altrettanto pacificamente dalle risultanze degli atti acquisiti al presente procedimento, inoltre, alla fine del discorso tenuto dal Dott. Salvatore Gagliano, la dirigente Dott.ssa Giuliana Tambaro si è avvicinata al microfono posto sul podio predisposto per lo svolgimento dell’assemblea, al fine di rivolgersi a sua volta agli astanti in replica a quanto fino a quel momento  ascoltato;

- in tale frangente, tuttavia, così come emerge pacificamente dagli atti del presente procedimento, ancora una volta non facendo corretto utilizzo della propria posizione e ponendo in essere un’azione comunque contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza, il Dott. Salvatore Gagliano ha impedito di fatto alla Dott.ssa Giuliana Tambaro di utilizzare il microfono frapponendosi fisicamente tra quest’ultimo e la dirigente appena citata;

- sul punto, poi, non può non evidenziarsi che lo stesso Dott. Salvatore Gagliano, in sede di propria  audizione  nella  fase  inquirente  del  presente  procedimento,  ha  ammesso  di  aver impedito di prendere la parola alla Dott.ssa Giuliana Tambaro impedendo alla stessa di accedere al microfono;

Ritenuto che i fatti sopra riportati nel presente capo evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale.

Per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Paolo Mormando, deferiscono innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

il sig. Salvatore Gagliano, all’epoca dei fatti  presidente  del  Comitato  Regionale  Campania della Lega Nazionale Dilettanti, per rispondere:

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, per avere lo stesso, in occasione dell’assemblea straordinaria elettiva del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, sfruttando in maniera non corretta la propria posizione e per giunta in assenza di valida costituzione dell’assemblea stessa, proferito pubblicamente dal palco le seguenti espressioni ingiustamente denigratorie dell’operato della Lega Nazionale Dilettanti e che ipotizzano un non corretto utilizzo, da parte della stessa, delle risorse economiche provenienti dalle società affiliate: “non mi è stato difficile capire che mi era stata costruita una gabbia per dire qua abbiamo una testa di legno ma facciamo quello che diciamo noi”; “io combatterò gli sperperi che si fanno a Roma perché i vostri soldi che pagate non vengono consumati dal Comitato Regionale della Campania”; “a Roma alla Lega Nazionale Dilettanti ci sono più impiegati che nei ministeri in camere così piccole ci sono tre dipendenti figuratevi che io aspetto da un mese una tele … una comunicazione di dare una psw ad un dottore commercialista che lavora nell’ufficio amministrativo e manco quella a tutt’oggi è arrivata perché probabilmente sono oberati ... e allora noi di cosa dobbiamo parlare in una epoca nella quale la politica ci ha insegnato ultimamente che la gente è stanca in Federcalcio”; “e poi dobbiamo vedere che in altri posti si vanno a fare vacanze si vanno a fare foto si vanno a fare convocazioni inutili di gente che non ha titolo a girare in Italia e quelli sono sempre soldi vostri perché i soldi vostri passano al Comitato della Campania e dopo due giorni stanno alla Lega Nazionale dilettanti a Roma ...”; “fortunatamente io ho vissuto sempre d’altro e continuo a vivere d’altro il problema può essere per qualcuno che di calcio vive e probabilmente non conosce nemmeno il verbo lavorare che cosa significa …”; “perché al Comitato ci voleva una testa di legno ...”; “ricordatevi che io sono abituato a camminare con la mia macchina e sono abituato a camminare con un collaboratore che dipende da me non ho altri collaboratori che probabilmente vanno a prendere a portare e ad accompagnare ed anche qua sono molto critico con Roma perché un momento in cui bisogna fare dei risparmi dobbiamo risparmiare tutti anche la macchina presidenziale alla Lega Nazionale Dilettanti di Roma un bel Mercedes con 2 autisti sempre a disposizione …”; “è chiaro se una decisione dipende dai numeri io ho una Maggioranza che non è una mia Maggioranza è una Maggioranza di qualcuno che ha costituito una Maggioranza all’interno del consiglio direttivo con l’intento di bloccare Salvatore Gagliano

...“; “le società di calcio devono continuare a pagare salatissimi cartellini se devono pagare salatissime quote d’iscrizione per mantenere in piedi e me ne assumo tutte le responsabilità dipendenti la cui metà già basterebbe rispetto al numero elevatissimo che ci sono …”; “ma scherziamo il costo dei cartellini a che cosa arriva e nessuno prende provvedimenti perché le loro spese i loro sfizi aumentano sempre  di  più  ...”;  “assemblee  come  queste  finivano tutti con cene e cenette che sempre voi pagavate perché è questo che vi voglio spiegare

…”; “il Comitato Regionale della Campania non deve rappresentare una federazione di assistenza così come capita in altri posti dove ci sono figli, nipoti, i figli dei figli, i cugini dell’amante e tutto il resto …”; “mi riferisco al dottor Giuseppe Aversano probabilmente non si voleva Aversano in quel posto perché ci doveva essere qualcuno che doveva guadagnare dei soldi nello stesso posto …”;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, per avere lo stesso, in occasione dell’assemblea straordinaria elettiva del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, sfruttando in maniera non corretta la propria posizione e per giunta in assenza di valida costituzione dell’assemblea stessa, dopo aver pronunciato un discorso di circa venti minuti, impedito di fatto di prendere la parola alla consigliera del Comitato Regionale Campania della L.N.D., sig.ra Giuliana Tambaro, frapponendosi fisicamente alla stessa per non consentirle l’utilizzo del microfono posto sul palco, afferrandolo e sottraendo lo stesso alla disponibilità della dirigente appena indicata.

La memoria difensiva

A seguito della regolare notificazione dell'atto di deferimento il signor Salvatore Gagliano depositava memoria difensiva a firma del suo difensore datata 3.6.2019 con una ponderosa produzione documentale, chiedendo di riconoscere "la insussistenza della violazione disciplinare  contestata".

Il dibattimento

All'odierna riunione erano presenti il deferito personalmente, il suo difensore ed il rappresentante della Procura Federale.

Il signor Salvatore Gagliano ha chiesto ed ottenuto di rendere dichiarazioni spontanee nel corso delle quali, premesso di aver ricoperto per numerosi anni la carica di Consigliere Federale FIGC, ha ribadito che avrebbe proseguito anche dall'esterno (essendo decaduto dalla carica di Presidente Comitato Regionale Campania dal 5.10.2018) la stessa battaglia contro sprechi ed abusi in capo alla Lega Nazionale Dilettanti che aveva iniziato dall'interno, aggiungendo che, ad esempio, il trasferimento del dipendente dalla sede di Napoli alla delegazione di Benevento ed il suo demansionamento, anche per la necessità di pagare due collaboratori per svolgere il suo lavoro, avrebbe provocato un danno complessivo di circa  Euro  60.000,00=,  negando recisamente  la  commissione  degli  addebiti.

Il difensore del deferito, sempre in apertura del dibattimento, ha sollevato un'eccezione preliminare di nullità o inammissibilità del deferimento sostenendo che siccome in quest'ultimo sarebbero contestate asserite dichiarazioni lesive ai sensi dell'art. 5, comma 1, CGS l'azione del Procuratore Federale risulterebbe tardiva rispetto al termine per il suo valido esercizio previsto dall'art. 32 ter, comma 8, CGS.

Il rappresentante della Procura Federale ha replicato che il primo addebito, l'unico al  quale potrebbe riferirsi l'eccezione avversa, era stato ascritto come violazione  del disposto  dell'art. 1bis, comma 1, CGS e non dell'art. 5 CGS ed ha poi concluso chiedendo l'integrale accoglimento del deferimento e l'irrogazione a carico del signor Salvatore Gagliano della  sanzione dell'inibizione per 6 (sei) mesi.

Il difensore del deferito ha ampiamente illustrato le sue tesi difensive, sostenendo fra l'altro,

che il signor Salvatore Gagliano si sarebbe comportato in modo onesto e riferendo la verità, richiamando la memoria difensiva e le conclusioni di rigetto del deferimento.

I motivi della decisione

A) La sintesi dei fatti.

Ritenuto in punto di fatto, rispetto a quanto necessario ai fini della decisione, dopo avere esaminato tutta la documentazione acquisita e citata nell'atto di deferimento, compresa quella allegata alla memoria difensiva, che:

- in data 28.9.2018 era stata convocata presso il Ramada Naples Hotel di Napoli l'Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Campania (d'ora innanzi per brevità CRC) della LND per la designazione del candidato alla carica di Consigliere Federale per l'Area Territoriale Sud e di due candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale  e che alle  ore 17.30, dopo la seconda convocazione, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale campano, redigeva apposito verbale dal quale risultavano presenti solo 51 rappresentanti  delle  Società  aventi diritto al voto su un totale di 628 con l'effetto che l'Assemblea non si  poteva  validamente costituire per mancanza del quorum (di  215 società, in seconda convocazione). Tale verbale veniva consegnato al segretario del CRC signor Andrea Vecchione che, nell'impossibilità della nomina del Presidente dell'Assemblea, ne dava notizia al Presidente del CRC, rimasto in carica dal 18.12.2017 e poi decaduto in data 5.10.2018, al fine di comunicarlo ai rappresentanti delle società   presenti;

- il signor Salvatore Gagliano, recatosi sulla postazione dedicata agli interventi, dotata di apposito microfono, svolgeva l'intervento, della durata di circa 20 minuti, oggetto della videoregistrazione acquisita dalla Procura Federale. Nello stesso esordiva effettivamente dando atto che non era stato raggiunto il numero legale con l'effetto che l'Assemblea era "nulla", ma poi dichiarava apertamente che avrebbe intrattenuto gli astanti per una quindicina di minuti ed in tale intervento ha cercato di spiegare le ragioni del fallimento dell'Assemblea con la stanchezza di tutti per una serie di situazioni che si erano venute a creare fin dall'Assemblea elettiva del 18.12.2018 che lo aveva visto eleggere Presidente del CRC unitamente ad una squadra i cui componenti non erano stati da lui scelti, ma imposti su proposta del signor Salvatore Errichiello, anch'egli eletto consigliere, con l'effetto di ingabbiarlo e comunque di  rendergli complessa la gestione del Comitato stesso (dai vari  verbali del Direttivo del CRC emerge che, a volte, il Comitato si divideva nelle deliberazioni tra due schieramenti, uno composto da tre consiglieri facente capo al Presidente ed uno composto da sei consiglieri, tra i quali la signora Giuliana Tambaro, come ad esempio sulla nomina di tre dei cinque Delegati Provinciali). Ed è nel corso di quel discorso che il deferito ha apertamente criticato la gestione economica finanziaria della Lega Nazionale Dilettanti ed in particolare della sede romana, e che pronunciava testualmente le frasi che gli vengono contestate nell'atto di deferimento in apposito virgolettato. Verso il termine del suo intervento, dopo l'affermazione che quattro componenti del CRC facevano gli interessi delle società campane, lui compreso e di aver preso dal 2016 in avanti meno soldi di un semplice consigliere regionale, si sentono alcune voci in sottofondo di soggetti presenti in sala che contestano quanto affermato nell'intervento (un soggetto, a voce alta, indicato dalla signora Giuliana Tambaro nel consigliere Salvatore Errichiello, affermava più volte che dal Gennaio 2018 il deferito avrebbe percepito 20.000,00= Euro dalla LND). Al termine del proprio intervento, che aveva determinato un evidente clima di tensione, il deferito ringraziava i presenti e dichiarava "E' chiusa la seduta", interrompendosi anche  la  registrazione ufficiale;

- da due brevi video amatoriali (di cui uno muto), sempre acquisiti dalla Procura Federale, si rileva che non appena il signor Salvatore Gagliano lasciava la postazione con il microfono ricevendo degli applausi, la signora Giuliana Tambaro, componente del CRC e responsabile calcio femminile, raggiungeva tale postazione e, appoggiando le mani sul podio, diceva testualmente: "Salve a tutti". Prima che potesse proseguire, il deferito che era ancora sul palco nei pressi della postazione, le si avvicinava con la mano sinistra (non si coglie se toccandola o meno e, se sì, con quale intensità ed in quale esatto punto) e con quella destra si impossessava del microfono al fine di impedirle l'intervento affermando a voce alta "quando ha finito il Presidente è chiusa l'Assemblea". Nel contempo il corpo della signora Giuliana Tambaro si inarcava e poi scivolava di lato, non cadendo per effetto dell'aiuto di qualcuno, nel mentre una voce urlava "ma non Ti vergogni" e poi "scostumato" al deferito che stava scendendo dal palco, accompagnato da un certo punto in avanti da altri soggetti per evitare che tornasse indietro. Agli atti risulta poi che alla stessa consigliera è stata riconosciuta una prognosi di 5 giorni dall'Ospedale in cui è stata accompagnata poco tempo dopo con l'autoambulanza per il manifestarsi di un malore;

- anche i due testimoni più eloquenti sentiti dalla Procura Federale, signori Giovanni Pasquariello (qualificato come già Vice Presidente CRC nell'audizione del 10.12.2018) e Vincenzo Faccenda (qualificato come "segretario" della delegazione Provinciale di Salerno nell'audizione del 10.12.2018) nel descrivere l'episodio occorso al termine dell'intervento del signor Salvatore Gagliano non riferivano di aver visto alcuno spintone o strattonamento di costui ai danni della consigliera Giuliana Tambaro, alla quale comunque era stato impedito di prendere la parola, precisando il primo di aver assistito ad una "contesa del microfono" vinta dal deferito a seguito di un scivolamento della signora Tambaro (riferisce peraltro in modo spontaneo di un precedente accaduto in quel di Benevento nel quale l'ex Presidente avrebbe impedito alla stessa consigliera del calcio femminile di replicare) e precisando, il secondo, che la signora Tambaro prese il microfono per parlare e che in "brevissimi istanti" il deferito le contendeva il microfono impossessandosene, mantenendo la presa "più energicamente" e provocando la perdita della presa da parte della signora Tambaro: "che arretrò senza però cadere". L'episodio così riassunto contrasta con le diverse versioni offerte dai due protagonisti nelle rispettive audizioni.

B) Considerazioni in diritto.

1) L'eccezione preliminare spiegata dal difensore del deferito in sede dibattimentale ed estranea alla memoria difensiva, trae ragionevolmente origine da un inciso contenuto nel solo primo addebito, nel quale dopo avere richiamato come norma asseritamente violata l'art. 1 bis, comma 1, CGS, si legge che il deferito avrebbe proferito pubblicamente nel suo intervento espressioni ingiustamente denigratorie dell'operato della LND e che ipotizzerebbero un uso non corretto, da parte di quest'ultima, delle risorse economiche provenienti dalle società affiliate, cui segue l'elencazione.

Orbene, al di là del tenore letterale del suddetto inciso, in grado di provocare potenziali equivoci, la corretta interpretazione dell'addebito, derivante anche dalla complessiva lettura dell'atto, consente di ritenere che la norma asseritamente violata è individuata dalla Procura Federale, in ossequio alla previsione di cui all'art, 32 ter, comma 4, CGS ("nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate ed indicate le fonti di prova acquisite...") nel solo disposto di cui all'art. 1bis, comma 1, CGS e non nell'art. 5 del medesimo codice, mai menzionato.

Ne consegue che le espressioni di cui al primo addebito non saranno valutate sotto l'ipotetica violazione del disposto dell'art. 5 citato, non solo perché si incorrerebbe nella sollevata eccezione preliminare, ma anche perché è preclusa all'Organo giudicante ogni modificazione dell'addebito.

2) Passando all'esame del merito del primo addebito, va rilevato che si contesta al deferito di avere sfruttato in maniera non corretta la propria posizione, per giunta in assenza di valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva, per svolgere un intervento di circa 20 minuti esponendo le sue personali opinioni su varie tematiche inerenti le ragioni del mancato raggiungimento del quorum per la valida costituzione dell'Assemblea, per sollevare critiche sulla composizione del direttivo del CRC e sul ruolo oppositivo svolto da alcuni consiglieri che non condividerebbero le sue opinioni ed iniziative, per criticare gli sperperi che sarebbero commessi presso la sede romana della LND (ad esempio, sull'eccessivo numero dei dipendenti, sulla carenza e tardività dei servizi offerti, sulla convocazione in Assemblee di soggetti senza diritto a parteciparvi, sull'impiego della macchina presidenziale e sui due autisti, sulle cene inutili, sulle assunzioni per ragioni di nepotismo, sull'erroneo trasferimento di un dipendente e sulle conseguente dannose connesse all'esito del contenzioso giudiziario).

Sul punto il deferito si è difeso sostenendo che non avrebbe affatto sfruttato alcuna posizione di vantaggio,  avendo semplicemente colto l'occasione per esprimere legittime critiche di politica sportiva in modo informale avanti a soggetti qualificati dalla comune appartenenza al CRC. Il mancato raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea avrebbe legittimato "qualunque confronto tra i presenti" sia pur in riunione informale come "modalità di esplicazione della rappresentanza e della dialettica di qualsiasi sistema di organizzazione sociale".

L'intera argomentazione non è però condivisibile.

Ed invero nel momento nel quale il Presidente del Tribunale Federale Territoriale campano, organo deputato alla verifica dei poteri, ebbe a comunicare al segretario del CRC che neppure in seconda convocazione era stato raggiunto il quorum per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva, non potendosi procedere neppure alla nomina del Presidente dell'Assemblea, insorgeva il solo onere di darne formale comunicazione ai rappresentanti delle poche società presenti. Nel caso di specie tale comunicazione, in assenza di espressa previsione, ben poteva essere data dal Presidente dell'organo di verifica dei poteri o, appurato che forse dopo la consegna del verbale se ne era andato, da altro soggetto qualificato presente in Assemblea. Riferisce il deferito che fu il segretario del CRC ad invitarlo a fare tale comunicazione. Dalla videoregistrazione si ricava che il signor Salvatore Gagliano si trovava nella postazione microfonata e che effettivamente ha esordito segnalando che non era stato raggiunto il numero legale per la valida costituzione dell'Assemblea e che, pertanto, la stessa doveva considerarsi nulla. Con questa formale comunicazione venivano meno le ragioni di tale consesso, convocato su un preciso ordine del giorno e con finalità squisitamente elettive (per la cronaca i tre candidati erano stati concordati all'unanimità nel Direttivo del CRC che aveva preceduto l'Assemblea). Senonché il deferito ha proseguito il suo intervento, preannunciato di 15 minuti e durato poco più, con i contenuti sopra citati. Tale intervento, oltre a non essere previsto dalle norme che regolano lo svolgimento dei lavori assembleari in ragione del mancato raggiungimento del quorum costitutivo, contrasta con gli effetti impeditivi derivanti dalla mancata apertura dell'Assemblea.

Lo stesso intervento, aperto con i saluti ed i ringraziamenti di rito ai presenti, è sostanzialmente consistito, come riconosciuto dallo stesso deferito, in un discorso di politica sportiva, cui non può che attribuirsi lo scopo di proselitismo nei confronti dei rappresentanti delle società presenti per orientarne a suo favore il consenso nelle future assemblee, al di fuori di ogni contraddittorio. Tale intervento è stato reso possibile dal ruolo apicale ricoperto di Presidente CRC che è stato fatto valere in modo improprio, per finalità non istituzionali, nella piena consapevolezza che nessuno di coloro che sedevano al tavolo di presidenza, non essendo stato possibile nominare neppure il Presidente dell'Assemblea, avrebbe potuto impedire o anche solo limitare l'intervento.

Orbene, l'occasione del mancato raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea elettiva non costituiva un valido motivo che giustificasse un "confronto informale". Peraltro nell'occasione in esame non ha avuto luogo alcun confronto, bensì un monologo, talmente critico nei confronti della sua Maggioranza interna al Comitato e della LND da aver creato un clima di tensione e delle reazioni ad opera di alcuni dei presenti e ciò nonostante terminato dal deferito, dando conto della chiusura della seduta, così imprimendo almeno implicitamente, la veste di un "formale" intervento". D'altra parte che il  deferito non volesse un confronto all'interno di una dialettica democratica, lo si desume, senza tema di smentita, da quando accaduto al termine del suo monologo e cioè dall'impedimento frapposto all'intervento della consigliera Giuliana Tambaro, per il quale ha addotto la giustificazione: "quando ha finito il Presidente è chiusa l'Assemblea".

Per queste ragioni il primo addebito risulta fondato, pur nei limiti descritti, senza alcuna valutazione sulla natura lesiva ex art. 5 CGS delle affermazioni svolte.

3) Del pari fondato è il secondo addebito, per il quale non assume rilievo l'eccezione preliminare sopra   esaminata.

Con esso si contesta al deferito che, sempre sfruttando in modo non corretto la propria posizione e per giunta in assenza di valida costituzione dell'Assemblea stessa, ha impedito di fatto di prendere la parola alla consigliera Giuliana Tambaro "frapponendosi fisicamente allo stessa per non consentire l'utilizzo del microfono, afferrandolo e sottraendo lo stesso alla disponibilità della dirigente appena indicata".

Sul punto la difesa ha asserito che il deferito non avrebbe spinto nessuno dal palco (circostanza non contestata in quanto non visibile dai due video amatoriali), di non aver usato alcuna forma di violenza né sfruttato alcuna posizione di forza, essendosi limitato ad esprimere le proprie doglianze allorquando altri hanno cercato di evitare la conclusione del suo intervento, pretendendo di concluderlo: "per poi cedere la parola (fatto che non è avvenuto non per colpa dell'interessato, ma per il clima di confusione creato da altri)".

Le suddette affermazioni, per la sola parte rilevante, sono clamorosamente smentite dai citati filmati e, parzialmente, dalle stesse affermazioni del deferito.

E' anzitutto pacifico che quest'ultimo ha ultimato il suo intervento nonostante negli ultimi minuti si sentano ogni tanto alcune voci in sottofondo di dissenso, che contestano talune sue affermazioni e che nessuno degli astanti è mai salito sul palco o si è avvicinato alla postazione microfonata per togliergli la parola. Così come è indubitabile che al termine del suo intervento il deferito ha dichiarato per la seconda volta che l'Assemblea era chiusa, all'evidente scopo di evitare interventi di replica e che, allorché la consigliera Giuliana Tambaro, era salita sul palco raggiungendo il podio microfonato ed esordito con un: "salve a tutti", il signor Salvatore Gagliano, che si trovava ancora sul palco a breve distanza, si precipitava sul microfono al fine di precluderle la replica e che dopo essersi reimpossessato dello stesso, in forza della sua Maggior vigoria  fisica,  ebbe  a  dire  a  voce  alta  "quando  ha  finito il  Presidente  è  chiusa l'Assemblea" (altro che confronto informale nell'espletamento di una dialettica democratica). Le  modalità  comportamentali  poste  in  essere  dal  deferito  per  impedire  l'intervento  della consigliera CRC citata non lasciano spazi a dubbi di sorta. Il deferito ha impedito l'intervento della signora Giuliana Tambaro facendo valere, da un lato, il suo ruolo gerarchico apicale e, dall'altro, una forma di violenza morale accompagnata dalla Maggior vigoria fisica rispetto all'interlocutore nella contesa del microfono.

Mai il deferito ha sostenuto che al termine del suo intervento avrebbe consentito delle repliche, neppure in sede di interrogatorio del 22.11.2018, nel corso del quale, per minimizzare la contesa riferita dai testi e documentata dai filmati, spiegava di "aver protetto il microfono" per evitare che la consigliera Tambaro prendesse la parola.

4) Entrambi gli addebiti di cui al deferimento vengono ascritti al deferito sotto il profilo della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, che effettivamente risulta violato in forza delle suddette considerazioni.

Orbene, tale violazione non è affatto contraddetta, ma anzi confermata dalla ricostruzione offerta dalla difesa del deferito illustrando il contenuto dei doveri di lealtà, correttezza e probità (fra l'altro ricorrendo in gran parte ad un articolo "il dovere di lealtà come obbligo cardine della giustizia sportiva" a firma di tale Francesco Paolo Traisci, pubblicato su un sito web collegato ad un noto quotidiano sportivo). Va aggiunto che l'obbligo di comportarsi secondo tali principi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, in aggiunta a quello di osservare le norme e gli atti federali, costituisce una regola fondante del diritto sportivo, richiamata per nomenclatura già da altre fonti normative, oltre che norma di chiusura del sistema sanzionatorio, che armonizza ed evita lacune di tutela per tutte le violazioni non tassativamente regolate. Si è in presenza, come autorevolmente sostenuto, di una clausola elastica prescrivendo un comando capace di adattarsi anche ai più radicali cambiamenti del contesto in cui si inserisce. In sostanza "gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l'attività sportiva" (Collegio di Garanzia, Sezione consultiva, parere n. 5/2017). "L'assenza di collegamento di questa ipotesi di responsabilità disciplinare con qualche concreto pregiudizio esclude, inoltre, l'esigenza che, ai fini dell'esistenza della violazione, sia ravvisato un nesso di causalità tra il comportamento attribuito al deferito e specifici eventi dannosi" (Collegio  di Garanzia,  Seconda Sezione, decisione n. 49/2016).

Nel caso di specie le condotte realizzate dal deferito, sopra riferite e commentate, costituiscono una compressione  dei valori cui si ispira la pratica sportiva, inaccettabili a Maggior ragione nell'ambito sportivo, in aperta violazione dell'art. 1bis, comma 1, CGS.

5) Essendo il deferimento meritevole di accoglimento ed esaminando la richiesta sanzionatoria della Procura Federale che ha concluso per l'irrogazione al deferito di mesi sei di inibizione, la si ritiene congrua e proporzionata tenendo conto del ruolo apicale e di rappresentanza svolto dal signor Salvatore Gagliano al momento della commissione degli addebiti, del contesto nel quale li ha commessi, del fine che li ha ispirati, delle modalità attuative ed, infine, del ruolo svolto all'epoca dalla signora Giuliana Tambaro, consigliera CRC.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

infligge al signor Salvatore Gagliano la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei).

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