F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 68/FTN del 17 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BEVILACQUA BRUNO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società SSDARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE – (nota n. 11744/1080 pf18-19 GP/GT/AG del 18.4.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BEVILACQUA BRUNO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società SSDARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE - (nota n. 11744/1080 pf18-19 GP/GT/AG del 18.4.2019).

Il deferimento

La Procura Federale il 18.04.2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Bruno Bevilacqua, presidente e legale rappresentante della Società SSDARL Ternana Calcio Femminile, al quale ha mosso la precisa incolpazione di aver violato gli artt. 1bis comma 1 e 5 comma 1 CGS - FIGC a motivo di una nota di detta Società pubblicata il 21 Marzo  2019 sul sito web “https://ferellemagazinewebsite.jimdo”, che, fatto riferimento alla gara Città di Montesilvano - Ternana Calcio a 5 Femminile del 21.03.2019, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia di categoria, era stata del seguente letterale tenore: “la Ternana Calcio Femminile  esprime  il proprio sgomento e la propria indignazione per l’arbitraggio del duo Piccolo-Salvatore e per come hanno vergognosamente influenzato la partita con decisioni fuori dal normale. In modo fermo ci aspettiamo che le due direttrici di gara vengano sospese immediatamente e si faccia chiarezza per il rispetto e per la serenità del nostro sport al femminile”.

È stata altresì deferita la Società SSDARL Ternana Calcio Femminile in relazione all’art. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS - FIGC per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Bevilacqua.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Lorenzo Giua, il quale, richiamato il deferimento, ne ha illustrato le ragioni e ne ha chiesto l’accoglimento, in uno  a  queste sanzioni:Bevilacqua inibizione di mesi 3 (tre), Società SSDARL Ternana Calcio Femminile ammenda  di  €  600,00  (seicento).

Nessuno è comparso per i deferiti, dai quali non sono pervenuti scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Si rinviene in atti la memoria a firma del Bevilacqua, intestata alla Procura Generale dello Sport, ma rivolta in realtà alla Procura Federale, con la quale si è chiesto il proscioglimento perché il sito, che aveva pubblicato la nota riportata nel deferimento, non era riconducibile alla Società, che non lo controllava e che la smentita della nota suddetta era stata resa impraticabile a cagione dell’elevato numero di siti creati e/o gestiti dalla tifoseria locale e da giornalisti, stante l’interesse che suscitava la Società, espressione storica del calcio femminile e che non era possibile controllare nello specifico; la Società, peraltro, si serviva del proprio sito ufficiale (www.ternanacalciofemminile.it) e solo di questo doveva rispondere.

Tale memoria, seppur non inviata a questo Tribunale ma che è sembrato opportuno analizzare, è priva di fondamento.

Sul sito denominato “Ferelle Magazine” e sotto il logo Ternana Femminile 2011, che riproduceva la foto del presidente della Divisione Calcio a 5 e dei due contestati arbitri della gara, è possibile dar conto dell’articolo intitolato “Fermate Piccolo-Salvatore! il Comunicato della Società Rossoverde”, nel quale, oltre al brano riportato nel corpo del deferimento, è possibile leggere le seguenti espressioni: “si dice che a pensar male si fa peccato, ma che molto spesso ci si azzecca. È andata in scena ieri al palazzetto dello sport di Cavezzo quella che rimarrà negli annali del futsal la madre di tutte le farse, tanto da far gridare allo scandalo e addirittura da far pensare ad un complotto e ancor di più ad una vera e propria cospirazione. Sotto gli occhi di tutti (...) i pacchiani errori o meglio orrori del duo arbitrale in gonnella (...) Ellen Salvatori e Martina Piccolo (...). Proprio non ci stupiremmo affatto se fra qualche tempo venissero a galla fatti e misfatti dell’arbitraggio di ieri. Cosa non improbabile viste le tante voci che riecheggiavano nel palazzetto emiliano. (...) Comunque, fra rigori non assegnati, falli e cartellini distribuiti a iosa in un’unica direzione e le risatine tra le direttrici di gara ed alcune giocatrici adriatiche, il sospetto (...) di un possibile pilotamento di alcuni incontri è divenuto in poco tempo una realtà documentata. E se poi vogliamo scavare a fondo, abbiamo saputo anche cose extracampo che.... ci fermiamo qui senza aggiungere altro! (...) Ci auguriamo che presto la società rossoverde ricusi questi due sedicenti arbitri e che Angelo Montesardi presidente della CAN 5 faccia chiarezza (...)”.

In questo preciso contesto non è in dubbio che il contenuto di ciò che è stato pubblicato sul sito “Ferelle Magazine” sia di per sé riconducibile alla Società deferita e che costituisca pubblica espressione di giudizi e rilievi lesivi delle reputazione di persone (nella specie i due arbitri della gara) e della stessa Divisione Calcio a 5 (veggasi tra l’altro la foto del presidente della Divisione Calcio a 5, pubblicata su detto sito, con alle spalle l’immagine dei due arbitri).

Il contenuto di che trattasi ha certamente avuto una rilevante audience, come può dedursi dalla affermazione della stessa Società, che non ha avuto difficoltà ad ammettere di essere seguita da una vasto numero di tifosi e di giornalisti.

E poiché gli odierni deferiti non si sono dissociati dal contenuto della pubblicazione, né lo hanno in qualche modo smentito, la violazione che è stata contestata al Bevilacqua ed alla Società si inquadra perfettamente nell’art. 5 comma 1 CGS - FIGC (“dichiarazioni lesive”) e va sanzionata come da richiesta della Procura Federale.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Bruno Bevilacqua, nella sua qualità, l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società SSDARL Ternana Calcio Femminile l’ammenda di € 600,00 (seicento).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it