F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 68/FTN del 17 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TARQUINI ALESSANDRO (calciatore tesserato per la società ASD Vastese Calcio 1902 s.s. 15-16, per la società ASD Cupello Calcio s.s. 16-17 e per la società Lanciano Calcio 1920 s.s. 17-18), TARQUINI FRANCESCO (calciatore tesserato per la società ASD Guastameroli 1973 nella stagione sportiva in corso e per la società San Vito 83 L.D.N. nelle due precedenti stagioni sportive), SOCIETÀ ASD VASTESE CALCIO 1902, ASD CUPELLO CALCIO, ASD GUASTAMEROLI 1973, SAN VITO 83 LDN – (nota n. 11511/249 pf18-19 GP/GM/sds del 12.4.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TARQUINI ALESSANDRO (calciatore tesserato per la società ASD Vastese Calcio 1902 s.s. 15-16, per la società ASD Cupello Calcio s.s. 16-17 e per la società Lanciano Calcio 1920 s.s. 17-18), TARQUINI FRANCESCO (calciatore tesserato per la società ASD Guastameroli 1973 nella stagione sportiva in corso e per la società San Vito 83 L.D.N. nelle due precedenti stagioni sportive), SOCIETÀ ASD VASTESE CALCIO 1902, ASD CUPELLO CALCIO, ASD GUASTAMEROLI 1973, SAN VITO 83 LDN - (nota n.

11511/249 pf18-19 GP/GM/sds del 12.4.2019).

Il deferimento

La Procura Federale il 12 Aprile 2019 ha deferito a questo Tribunale i sigg.ri Alessandro Tarquini, calciatore tesserato per le Società ASD Vastese Calcio 1902 ss 2015/2016, ASD Cupello Calcio ss 2016/2017 e Lanciano Calcio 1920 ss 2017/2018 e Francesco Tarquini, calciatore tesserato per la Società Guastameroli 1973 ss in corso e per la Società San Vito 83 LDN nelle due ss precedenti, ai quali ha contestato la violazione degli artt. 1bis comma 1 e 6 comma 2 CGS - FIGC, con la seguente motivazione: per essere gli stessi, nonostante la loro posizione di calciatori tesserati per società affiliate alla FIGC, socio Alessandro Tarquini, socio ed amministratore Francesco Tarquini di una società a responsabilità limitata, titolare di due agenzie per la raccolta di scommesse su circuito non autorizzato dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), aventi ad oggetto il risultato di incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e, pertanto, per avere gli stessi accettato scommesse per interposta persona presso un soggetto non autorizzato a riceverle.

Sono state altresì deferite ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS - FIGC le Società Vastese Calcio 1902 e ASD Cupello Calcio (per il tesseramento di Alessandro Tarquini); ASD Guastameroli 1973 e San Vito 83 LND (per il tesseramento di Francesco Tarquini), a titolo di responsabilità oggettiva in relazione all’addebito ascritto ai due calciatori di cui sopra.

Si legge nel deferimento che, all’esito delle attività di indagine svolte dall’organo inquirente e dei documenti in quella sede acquisiti, era risultato che: i fratelli Tarquini erano possessori in ragione del 49% e del 51% del capitale della Srl Frale; che tale loro società era titolare di due agenzie, una in Lanciano e l’altra a Vasto, operative la prima da quattro anni e mezzo e la seconda da due anni, finalizzate entrambe alla ricezione e gestione di scommesse sportive; che il circuito delle scommesse, al quale risultavano collegate le due agenzie, era l’Aleabet; che essa Frale Srl era contrattualmente affiliata alla Società Ulisse GmbH, di diritto austriaco, operante nel settore delle scommesse sportive; che all’interno delle citate agenzie era possibile effettuare giocate su campionati e coppe nazionali sino alla Serie D compresa e che si poteva scommettere su campionati esteri e coppe internazionali, anche on line; che Francesco Tarquini presso le due agenzie aveva la direzione ed anche la diretta ricezione delle scommesse, mentre il fratello Alessandro svolgeva il compito di coordinatore del lavoro di alcuni collaboratori.

Era risultato che il deferimento aveva tratto le mosse da una segnalazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli afferente un preteso flusso anomalo di scommesse sulla gara di Serie D girone F Vastese - Recanatese del 29 Aprile 2018, terminata 1 a 4 per la squadra ospite, in seguito alla quale la Procura Federale, aperto il relativo procedimento, aveva raccolto alcune dichiarazioni di persone informate dei fatti, dalle quali era emerso che i calciatori fratelli Tarquini erano titolari di due ricevitorie di scommesse.

All’esito delle attività svolte, nel mentre era stata rilevata l’insussistenza di elementi atti a suffragare l’ipotesi di illecito relativo al flusso anomalo di scommesse sulla gara oggetto dell’indagine, sicché veniva disposta dalla Procura Federale, previa condivisione della Procura Generale dello Sport, l’archiviazione degli atti, veniva aperto il procedimento nei confronti dei fratelli Tarquini, avente ad oggetto la possibile gestione da parte loro delle due agenzie di scommesse su gare di calcio organizzate dalla FIGC.

Le risultanze di siffatta attività investigativa determinavano l’odierno deferimento, nell’ambito del quale, a seguito della CCI, la Società Lanciano Calcio 1920 aveva patteggiato la pena ai sensi dell’art. 32 sexies CGS - FIGC.

La memoria difensiva

I sigg.ri Alessandro e Francesco Tarquini, con il patrocinio degli avvocati Pasquale Pittella e Rosanna Norcia, hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 3 Giugno  2019, a mezzo della quale hanno chiesto per il primo il proscioglimento ed in subordine la sanzione disciplinare nella misura minima prevista dal CGS - FIGC e per il secondo la diretta ed esclusiva applicazione della stessa sanzione minima.

Hanno dedotto che, in sede di audizione da parte della Procura Federale, avevano dichiarato il Tarquini Alessandro di essere un tesserato della Società Lanciano 1920 nella categoria Promozione e di avere quote di minoranza della Srl Frale, avente per oggetto la gestione di due agenzie di scommesse sportive; il Tarquini Francesco di essere tesserato  per  la  ASD Guastameroli, squadra attualmente di Terza Categoria e di possedere il 51% del capitale sociale della Frale Srl; avevano aggiunto che le scommesse sportive non erano affatto raccolte sulle gare dei suddetti campionati e che il contratto di prestazione servizi con il bookmaker austriaco Ulisse Gmbh, titolare del brand New Alea, che producevano in copia, era stato sottoscritto dal solo Francesco; che l’apertura delle due agenzie era il frutto di un investimento dei loro genitori, posto in essere per tentare di assicurare ai figli un introito mensile, stante l’assenza di sbocchi lavorativi  particolarmente  significativi;  che  entrambi  erano  da  molti  mesi  fuori  rosa  delle rispettive squadre e che, più in particolare, Alessandro aveva subìto l’esclusione dal Lanciano 1920 in ragione dell’apertura del procedimento disciplinare incardinato dalla Procura Federale. Hanno infine dedotto che il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che aveva ritenuto l’attività delle due agenzie non rientrante nel circuito legale, era stato impugnato e che il relativo ricorso era attualmente a cognizione del Tar Lazio.

I  patteggiamenti

Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura Federale l’avv. Paolo Mormando e per le Società ASD Cupello Calcio, ASD Guastameroli 1973 e San Vito 83 LND l’avv. Nicola Artese, munito di procura speciale al fine di richiedere ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC l’applicazione di sanzione   concordata.

Le suddette parti, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: ASD Cupello Calcio, sanzione base ammenda € 500,00 (cinquecento/00), diminuita di 1/3 - € 166,00 (centosessantasei) - sanzione finale ammenda € 334,00 (trecentotrentaquattro/00); ASD Guastameroli 1973, sanzione base ammenda € 500,00 (cinquecento/00), diminuita di 1/3 - € 166,00 (centosessantasei) - sanzione finale ammenda € 334,00 (trecentotrentaquattro/00); San Vito 83 LND, sanzione base ammenda € 500,00 (cinquecento/00), diminuita di 1/3 - € 166,00 (centosessantasei) - sanzione finale ammenda € 334,00 (trecentotrentaquattro/00);

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento le tre Società deferite, a mezzo del proprio difensore, munito di separate procure rilasciate anche ai sensi dell’art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento in relazione a detta norma con le sanzioni sopra evidenziate.

Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare adotta il provvedimento riportato nel dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

La discussione

Il procedimento è proseguito per i sigg.ri Tarquini Alessandro, Tarquini Francesco e Società Vastese Calcio 1902, nei confronti dei quali la Procura Federale, nella persona dell’avv. Paolo Mormando, illustrato il deferimento, ha chiesto applicarsi le seguenti sanzioni: per Tarquini Alessandro e Tarquini Francesco la squalifica di anni 2 (due) ciascuno, per la Società Vastese Calcio 1902 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Per Tarquini Alessandro e Tarquini Francesco, presenti di persona, è comparsa l’avv. Rosanna Norcia, la quale ha preliminarmente chiesto l’accoglimento dell’istanza di rinvio del dibattimento, tempestivamente depositata, per impedimento dell’avv. Pasquale Pittella a comparire in concomitanza di impegni professionali, cadenti nella medesima data della presente riunione, innanzi il Tribunale di Messina; nel merito si è riportata alla memoria difensiva ed ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare espone quanto segue.

Va rigettata l’istanza di rinvio formulata da uno dei due difensori dei deferiti; la presenza in udienza dell’altro difensore, munito di delega congiunta, da esercitarsi anche disgiuntamente, che risulta dalla procura in atti, assicura infatti ai deferiti la piena espressione della difesa tecnica, sicché la discussione del deferimento può essere ritualmente disposta.

Nel merito il deferimento è fondato.

È agli atti del procedimento i contratto sottoscritti il 17.11.2016, su modulistica Aleabet, identici nella sostanza, l’uno per l’agenzia di Lanciano, l’altro per l’agenzia di Vasto, intercorsi tra la Ulisse Gmbh e la Frale Srl con sede in Lanciano, denominato “Accordo di prestazione di servizi”, dal cui testo si evince che la Società Ulisse Gmbh opera come bookmaker autorizzato con licenza austriaca datata 7.11.2016 e che essa, organizzando scommesse su eventi sportivi e di altro genere di tutto il mondo, opera sul mercato italiano per mezzo del brand denominato New Alea.

Su tale premessa, l’attività della Frale Srl dei fratelli Tarquini, in contratto indicata come CTD (Centro di trasmissione ed elaborazione dati), è deputata a provvedere essenzialmente alla diffusione e promozione della raccolta scommesse a distanza per conto di Ulisse Gmbh; tale attività si sostanzia: nella trasmissione on-line di dati contenenti proposte di scommessa indirizzate da clienti locali alla Ulisse Gmbh; nella ricezione on-line contenente l’accettazione delle proposte da parte della stessa Ulisse Gmbh; nei servizi di riscossione dai players e di inoltro od accredito ad Ulisse Gmbh delle poste versate, nonché di trasferimento od accredito per conto di Ulisse ai players o ad altri soggetti dagli stessi indicati delle vincite.

Viene precisato dalle parti contraenti che il contratto di scommessa si perfeziona nel momento in cui Ulisse Gmbh, valutata ed accettata la proposta di giocata ricevuta dal cliente, vi dà esecuzione in Austria, ivi ponendo in essere gli adempimenti necessari e conseguenti a detta accettazione, anche in conformità alla normativa austriaca di settore; l’inizio della esecuzione del contratto è prontamente comunicata al cliente mediante la generazione ed il rilascio, per il tramite della Frale Srl (CTD), della ricevuta di giocata.

La Frale Srl, tra i suoi obblighi, deve rispondere della responsabilità dei locali all’interno dei quali è esplicata l’attività; deve utilizzare i marchi ed i segni distintivi dell’Ulisse Gmbh soltanto in detti locali; deve rendere edotta la Ulisse Gmbh di ogni anomalia in relazione ai sistemi informatici/telematici ed ai software necessari per l’espletamento dell’attività; deve, per tutta la durata del contratto e per i tre anni successivi allo scioglimento dello stesso, non esercitare qualsivoglia attività collegata ad operatori che siano concorrenti e/o operanti nello stesso settore di attività dell’Ulisse Gmbh; deve astenersi dall’utilizzo per se stessa delle apparecchiature atte al gioco e dal concludere con le ricevitorie transazioni in qualità di players; deve astenersi dal richiedere ai players un sovraprezzo per le singole scommesse e dall’alterare con qualsiasi mezzo il valore nominale associato alle singole ricevute predisposte dall’Ulisse Gmbh; deve evitare alcuna forma di credito nei confronti dei players, né a pretenderlo dall’Ulisse Gmbh; deve rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali, mantenendo la più completa riservatezza con riguardo alle transazioni intercorse tra i players e l’Ulisse Gmbh; deve trasmettere all’Ulisse Gmbh, fedelmente e senza indugio,  attraverso le strutture informatiche, ogni proposta di scommessa ricevuta dai players, secondo le procedure e le istruzioni di volta in volta impartite dall’Ulisse Gmbh; deve ricevere e trattenere in deposito la totalità delle vincite da trasmettere ai players, sempre secondo le procedure e le istruzioni di volta in volta impartite dall’Ulisse Gmbh.

La Frale Srl, infine ed in relazione alla complessiva attività svolta, ha diritto di ricevere dalla Ulisse Gmbh il pagamento settimanale di provvigioni, previste e quantificate secondo il volume delle giocate in un apposito documento indicato con la lettera A), allegato al contratto come parte integrante di esso; ha altresì diritto di percepire un bonus mensile, da determinarsi in considerazione degli obiettivi raggiunti.

In questa precisa ottica, appare evidente che da parte della Frale Srl e per essa dei fratelli Tarquini sussiste l’aperta violazione del comma 2 dell’art. 6 CGS – FIGC, a mente del quale “ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci ed ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile, è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti – prosegue la norma – è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona – presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre”.

Appare marginale, nell’ottica dell’odierno deferimento, che l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, su espressa richiesta della Procura Federale, abbia comunicato alla stessa a mezzo mail del 22.10.2018, che le agenzie recanti insegna e marchio Aleabet, sui quali risultano riportati i due contratti Ulisse Gmbh (gestrice del circuito di scommesse Aleabet) – Frale Srl (in persona quest’ultima del rappresentante legale Francesco Tarquini), siano estranee al circuito legale; quel che rileva è che i deferiti abbiano esercitato l’attività che si è descritta in pendenza del tesseramento dei Tarquini per società affiliate FIGC e che tale attività sia illecita proprio perché posta in relazione allo status dei medesimi.

La sanzione a carico di costoro va commisurata al disposto del comma 3 dell’art. 6 cit. ed alla pena di natura edittale in esso stabilita in misura non inferiore ad anni 3 (tre) di squalifica e, nello specifico, va graduata in proporzione alla Maggiore o minore responsabilità dei due deferiti; nel mentre Tarquini Francesco è risultato essere il legale rappresentante della Frale Srl ed il socio di Maggioranza della stessa, che, come tale, ebbe a sottoscrivere entrambi i contratti, Tarquini Alessandro è risultato essere socio di minoranza della stessa Società, che ha coordinato ed organizzato il lavoro di raccolta delle scommesse attraverso il lavoro dei collaboratori (circostanza affermata dal Tarquini, che non ha trovato smentite).

Alessandro Tarquini nella ss sportiva 2015/16, allorquando l’attività della Frale Srl era già in essere, è stato tesserato per la Società Vastese Calcio 1902, militante nel Campionato Regionale di Eccellenza.

Tale Società è chiamata pertanto a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la colpa ascritta al proprio tesserato (art. 4 comma 2 CGS – FIGC), la cui sanzione, da ricercarsi nell’ottica dell’art. 18 comma 1 lettera B), può essere conforme alla richiesta della Procura Federale.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 334,00 (trecentotrentaquattro) ciascuno alle Società ASD Cupello Calcio, ASD Guastameroli 1973 e San  Vito 83 LND e dispone la  chiusura del procedimento nei confronti delle predette.

Accoglie per il resto il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Tarquini Francesco la sanzione della squalifica di anni 4 (quattro); al sig. Tarquini Alessandro la squalifica di anni 3 (tre); alla Società Vastese Calcio 1902 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

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