F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 70/FTN del 24 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEL GOBBO FRANCESCO (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD PGS Potenza Picena), SOCIETÀ ASD PGS POTENZA PICENA – (nota n. 9616/204 pf18-19 GP/AS/ag del 7.3.2019)
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEL GOBBO FRANCESCO (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD PGS Potenza Picena), SOCIETÀ ASD PGS POTENZA PICENA - (nota n. 9616/204 pf18-19 GP/AS/ag del 7.3.2019)
Il deferimento
Con provvedimento prot. 9616/204 pf18-19 GP/AS/ag del 7.3.2019 la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare:
1) sig. Francesco Del Gobbo, in qualità di presidente della ASD PSG Potenza Picena all’epoca dei fatti, per rispondere del mancato deposito entro il termine previsto dal C.U. n. 1066 datato 22/06/2017 della LND della quota complessiva di iscrizione relativa al Campionato Nazionale Serie B Calcio a 5 - 17/18 da parte della Società di cui egli era Presidente;
2) la ASD PGS Potenza Picena a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.
Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.
Il fatto
In data 28 Maggio 2018 la Co.Vi.So.D. segnalava il mancato versamento da parte della società ASD PSG Potenza Picena, entro il termine ultimo del 15 Luglio 2017, della somma di euro 3.444,95 quale quota complessiva di iscrizione, come previsto dal punto 4/B del C.U. 1066 del 22.06.2017 della LND - Divisione Calcio a Cinque.
La Procura federale, espletata l’indagine di rito, incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto mediante notifica del deferimento in epigrafe, qui inteso integralmente trascritto. Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti dalla Procura federale vari atti di indagine, tra i quali ha assunto, per la Procura medesima, particolare valenza dimostrativa ai fini dell’accertamento del mancato rispetto del termine previsto dal C.U. n. 1066 del 22/06/2017, l’inadempimento nei termini di rito, relativo al deposito del documento attestante l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione al Campionato Nazionale Serie B, Calcio a 5, relativo alla stagione 2017/2018 da parte della società ASD PSG Potenza, come indicato in epigrafe.
Il dibattimento
Preliminarmente, il Presidente riferisce alle parti presenti che non è possibile allo stato procedere nei confronti del sig. Del Gobbo in quanto la segreteria non ha ancora acquisito l’esito della notifica dell’atto di deferimento nei confronti del deferito. La posizione processuale del sig. Del Gobbo viene, pertanto, stralciata e regolata come in dispositivo.
La Procura Federale ha concluso chiedendo irrogarsi la sanzione dell’ammenda pari ad euro 300,00 (euro trecento/00) nei confronti della società ASD PGS Potenza Picena.
Per la società deferita nessuno è comparso.
I motivi della decisione
Il Collegio preliminarmente ritiene, condividendo sul punto la giurisprudenza di questo Tribunale, che il termine indicato nel C.U. n. 1066 del 22/06/2017 abbia natura perentoria, in quanto alla sua violazione, il Comunicato medesimo ricollega immediatamente un effetto sanzionatorio.
L’ampia ed esaustiva documentazione prodotta dalla Procura federale e attentamente esaminata dal Collegio comprova “per tabulas” la responsabilità della società deferita. È pacifico ed incontestato anche per la mancata prodizione di memorie difensive, che la compagine societaria sia venuta meno ad un preciso obbligo imposto dall’ordinamento federale, senza addurre giustificazioni; né tali giustificazioni emergono aliunde dalla versata documentazione.
Deve ritenersi pertanto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente
accoglimento delle richieste sanzionatorie.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:
- in via preliminare dispone lo stralcio della posizione del Sig. Francesco del Gobbo con rinvio a nuovo ruolo e sospensione dei termini processuali, ex art. 34 bis, comma 5 CGS con decorrenza dal 13.6.2019;
- nel merito, dichiara la responsabilità disciplinare della ASD PGS Potenza Picena per i fatti addebitati e, per l’effetto, dispone irrogarsi alla medesima la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (euro trecento).
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