F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 70/FTN del 24 Giugno 2019 EFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO PETROSINO (titolare di quote pari alla metà del capitale sociale della AS Martina 1947 Srl dal 21.6.2012 al 26.5.2015 e per lo stesso periodo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della stessa società) – (nota n. 12237/477bis pf17-18 GP/GC/blp del 3.5.2019)

EFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO PETROSINO (titolare di quote pari alla metà del capitale sociale della AS Martina 1947 Srl dal 21.6.2012 al 26.5.2015 e per lo stesso periodo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore     della stessa società) - (nota n. 12237/477bis pf17-18 GP/GC/blp del 3.5.2019)

Il deferimento

La Procura Federale il 3 Maggio 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Petrosino Danilo, titolare del 50% del capitale sociale della AS Martina Franca 1947 Srl e amministratore unico della stessa nel periodo dal 21 Giugno  2012 al 26 Maggio 2015, al quale ha imputato la violazione dell’art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 NOIF per aver causato e concorso a causare con il proprio comportamento una gestione anti-economica della Società nonché per avere omesso di effettuare interventi idonei al risanamento della stessa, così provocandone la messa in liquidazione e la revoca dell’affiliazione.

In separati e già conclusi procedimenti altri soggetti, coinvolti nelle medesime vicende, sono stati destinatari di provvedimenti sanzionatori a cagione della carica sociale ricoperta all’interno della compagine societaria (vedi C.U. n. 38/TFN del 6.12.2018).

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura Federale i dr.ri Chinè e Scarpa e per il deferito l’avv.ssa Cinzia Passero, munita di procura, al fine di richiedere ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC l’applicazione di sanzione concordata.

Le suddette parti, dando seguito a tale richiesta, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: Petrosino Danilo, sanzione base inibizione di mesi 30 (trenta) pari ad anni 2 (due) e mesi 6 (sei), ridotta di 1/3 (mesi 10), sanzione finale inibizione di mesi 20 (venti), pari a anni 1 (uno) e mesi 8 (otto).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il deferito, a mezzo del suo difensore, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata.

Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente Ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;

adotta il provvedimento di seguito riportato.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione nei confronti del sig. Petrosino Danilo, nella qualità come in atti, della sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno) e mesi 8 (otto).

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.

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