F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/FTN del 26 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), LA MANNA ROBERTO (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 13558/1192 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), LA MANNA ROBERTO (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 13557/1191 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), LA MANNA ROBERTO (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 13559/1193 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  BECCHIO  OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), LA MANNA ROBERTO (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 13558/1192 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  BECCHIO  OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), LA MANNA ROBERTO (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 13557/1191 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  BECCHIO  OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), LA MANNA ROBERTO (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 13559/1193 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

Preliminarmente il TFN - SD dispone la riunione per connessione oggettiva e soggettiva dei tre procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura e non opposta dalla difesa.

Il deferimento

Con atti del 29/05/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della società AC Cuneo 1905 Srl, il sig. Lamanna Roberto all’epoca dei fatti Procuratore speciale e legale rappresentante pro- tempore della società AC Cuneo 1905 Srl (come da atto di conferimento di procura ricevuto in data 2 Novembre 2018 dal Notaio Ghiberti Annamaria in Cuneo) e la società AC Cuneo 1905 Srl per rispondere:

- Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della società AC Cuneo 1905 Srl:

a) Per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2018. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1 del vigente CGS (nota n. 13557/1191 pf18-19/GP/GC/blp del 29.5.2019);

b) per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo II), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, la relazione semestrale al 31/12/2018. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS (nota n. 13558/1192 pf18-19/GP/GC/blp del 29.5.2019);

c) per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, l’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2018, nonché l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS (nota n. 13559/1193 pf18- 19/GP/GC/blp del 29.5.2019).

- Lamanna Roberto, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della società AC Cuneo 1905 Srl:

a) Per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2018. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi (nota n. 13557/1191 pf18-19/GP/GC/blp del 29.5.2019);

b) per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo II), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, la relazione semestrale al 31/12/2018. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi (nota n. 13558/1192 pf18-19/GP/GC/blp del 29.5.2019);

c) per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31/03/2019, l’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2018, nonché l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi (nota n. 13559/1193 pf18-19/GP/GC/blp del 29.5.2019).

la società AC Cuneo 1905 Srl,

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante  pro- tempore della società AC Cuneo 1905 Srl e dal sig. Lamanna Roberto, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della società AC Cuneo 1905 Srl, come sopra descritto; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS (note n. 13557/1191 pf18-19/GP/GC/blp, n. 13558/1192 pf18-19/GP/GC/blp, n. 13559/1193 pf18-19/GP/GC/blp del 29.5.2019).

La Procura, invero, configurava a carico di Becchio Oscar e della società AC Cuneo 1905 Srl l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS in considerazione delle condotte loro ascritte nell’ambito dei procedimenti n. 35 pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31/10/2018), dei procedimenti n. 415-416 pf18-19(C.U. 42/TFN del 28/01/2019) e  del procedimento 672 pf18-19(C.U. 45/TFN del 18/02/2019) trattandosi di violazioni  della  stessa natura  gestionale  ed  economico-finanziaria  commesse  nella  corrente  stagione  sportiva.

Le memorie difensive

Nei termini di rito sono pervenute memorie difensive nell’interesse della società AC Cuneo 1905 Srl e del signor Becchio.

In sede di memorie si adduce la non ascrivibilità delle violazioni contestate al sig. Becchio in quanto allo spirare dei termini ultimi fissati dalla normativa per gli adempimenti in questione lo stesso risultava essere inibito per precedenti sanzioni e, quindi, impossibilitato ad operare quale legale rappresentante della società.

Si chiede, quindi, il proscioglimento del sig. Becchio e, conseguentemente, della società per quanto riguarda la responsabilità diretta derivante dalle contestazioni formulate allo stesso sig. Becchio.

Il dibattimento

All’udienza del 18 Giugno  2019 la Procura Federale si riporta agli atti di deferimento, chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa dei deferiti e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la società AC Cuneo 1905 Srl un’ammenda pari a € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00), di cui € 12.000,00 (dodicimila/00) per le contestate violazioni e € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la recidiva; per il Signor Becchio Oscar chiede mesi 2 (due) di inibizione per le violazioni contestate e giorni 45 (quarantacinque) per la recidiva; per il Signor Lamanna Roberto chiede mesi 2 (due) di inibizione per le violazioni contestate.

La difesa si riporta agli scritti difensivi, insiste nel chiedere il proscioglimento del sig. Becchio anche in considerazione della procura speciale conferita da quest’ultimo al sig. Lamanna con atto notarile e volta specificamente a trasferire in capo a quest’ultimo il potere di rappresentare la società dinanzi agli organi federali nonché per tutti gli adempimenti Covisoc, Figc e Lega Pro durante il periodo di inibizione dell’Amministratore unico.

Motivi della decisione

I deferimenti sono fondati e, pertanto, meritano accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas tutte le contestazioni mosse ai deferiti e dagli stessi non confutate sotto il profilo fattuale.

Infatti, dagli atti dei tre procedimenti riuniti, risulta come né il sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. del sodalizio sportivo sebbene temporaneamente inibito, né il sig. Lamanna Roberto, quale Procuratore Speciale né altri in nome e per conto della stessa società AC Cuneo 1905 Srl, abbiano provveduto entro il 31/03/2019 a depositare la relazione semestrale al 31/12/2018, né l’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della predetta semestrale, né l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato, né l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2018 ai sensi di quanto prescritto dall’art. 85, lett. C) delle NOIF.

Nessun pregio si può attribuire alla circostanza rappresentata dalla difesa secondo cui lo stato di inibizione in cui versava il sig. Becchio, quale legale rappresentante della società, al momento dello spirare del termine fissato dalla normativa federale per gli adempimenti amministrativi menzionati, farebbe venire meno la responsabilità a suo carico in considerazione della menomata capacità di agire in nome e per conto dell’ente e, quindi, della carenza di poteri gestori in capo al sig. Becchio medesimo in quel determinato momento storico.

Infatti, come più volte ribadito da questo collegio (anche con decisioni pronunciate nei confronti degli odierni deferiti, pubblicate con CU n. 55/TFN del 04.04.2019 e n. 45 del 18.02.2019, confermata dalla Corte Federale di Appello alla riunione del 28.03.2019), le disposizioni di cui all’art. 19, commi 1 lett. h) e 8 nel prevedere quale sanzione la “inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro” espressamente prevedono anche che i “soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società”. E senz'altro gli adempimenti oggetto di contestazione in questa sede rivestono natura prettamente amministrativa.

Alla luce delle menzionate disposizioni, si deve affermare la responsabilità congiunta del sig. Lamanna e del sig. Becchio per l’inosservanza del termine del 31 Marzo  2019 stabilito dall’art. 85, lett. C) NOIF per il deposito della prescritta documentazione.

Invero, non si ritiene che la procura speciale conferita dall’Amministratore Unico al sig. Lamanna possa far venire meno gli obblighi di controllo e vigilanza sull’operato del soggetto delegato da parte del delegante sebbene inibito.

In tal senso, si richiamano i principi di ordine generale affermati dalla Suprema Corte in tema di delega di funzioni e di applicazione di quanto statuito sul punto dall’art. 16 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche al di fuori di tale specifico  settore.

La Cassazione ha chiarito come “la disciplina della delega di funzioni  prevista dall'art. 16 del d.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, sebbene espressamente dettata per la materia della sicurezza del lavoro, si estende anche alla delega conferita in altri settori” (Cass. pen. Sez. III Sent. 27/03/2018, n. 31421).

Il comma 3 dell’art. 16 espressamente prevede che “la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

Pertanto, non solo in tema di infortuni sul lavoro ma quale normativa idonea a fissare principi di natura ordinamentale, la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (Cass. pen. Sez. IV Sent. 21/04/2016, n. 22837). Per quanto qui ci occupa ed alla luce dei richiamati principi, il mero conferimento della delega di poteri gestori da parte del sig. Becchio in capo al sig. Lamanna non ha fatto venire meno quegli obblighi di vigilanza e controllo sul corretto adempimento degli stessi da parte del primo, il quale avrebbe dovuto monitorare che l’attività amministrativa e di gestione interna connaturata al ruolo aziendale di Amministratore Unico e Legale Rappresentante rivestito, e come detto non oggetto di provvedimento inibitorio, venisse dallo stesso puntualmente portata avanti.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della società, del procuratore speciale e dell’Amministratore p.t. per le condotte ascritte.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai  sensi  dell’art.  4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere tanto dall’Amministratore Unico quanto dal Procuratore Speciale della società AC Cuneo 1905 Srl.

Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo e del sig. Becchio Oscar durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura (nell’ambito dei procedimenti n. 35 pf18-19, C.U. 34/TFN del 31/10/2018, n. 415-416 pf18-19, C.U. 42/TFN del 28/01/2019 e 672 pf18-19, C.U. 45/TFN del 18/02/2019), ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 comma 1 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- per Becchio Oscar, anche in considerazione della accertata recidiva: mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per Lamanna Roberto: mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società AC Cuneo 1905 Srl, anche in considerazione della accertata recidiva: ammenda di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00).

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