F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/FTN del 26 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL – (nota n. 13555/1189 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL – (nota n. 13556/1190 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL – (nota n. 13554/1188 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 13555/1189 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 13556/1190 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  OTTAVIANI  UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL - (nota n. 13554/1188 pf18-19 GP/GC/blp del 29.5.2019).

Preliminarmente il TFN - SD dispone la riunione per connessione oggettiva e soggettiva dei tre procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura e non opposta dalla difesa.

Il deferimento

Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto,

visti i documenti resi dalla Co.Vi.So.C. che riscontravano quanto di seguito contestato;

- (proc. n. 251) mancato deposito entro il 31.03.2019 dell’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2018, nonché l’indicatore di indebitamento e l’indicatore del costo del lavoro allargato;

- (proc. n. 252) mancato deposito entro il 31.03.2019 dell’indicatore della relazione semestrale al 31.12.2018;

- (proc. n. 253) mancato deposito entro il 31.03.2019 dell’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2018;

constatata la comunicazione di conclusione delle indagini e ritenuto che i fatti indicati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale;

rilevato ulteriormente che i deferiti avevano commesso, in precedenza,  altre  violazioni  della stessa tipologia, per cui veniva contestata la recidiva ex art. 21, comma 1, CGS;

deferivano:

il sig. Umberto Ottaviani, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro - tempore della società Sportiva AS Lucchese Libertas 1905 Srl, per rispondere delle violazioni ex art. 1 bis, co. 1, del vigente CGS, in relazione all’art. 85 lettera C), rispettivamente riferiti ai paragrafi VII), II) e VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza in virtù delle contestazioni sopra individuate e relazionate ai procedimenti n.ri 251, 252 e 253;  con  l’applicazione  della recidiva prevista dall’art. 21, co. 1, del vigente CGS;

la società Sportiva AS Lucchese Libertas 1905 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1, del vigente CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Umberto Ottaviani, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro - tempore della società Sportiva AS Lucchese Libertas 1905 Srl, in virtù delle contestazioni sopra individuate e con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, co. 1, del vigente CGS.

Le memorie difensive

I deferiti non depositavano memorie difensive.

Il dibattimento

In sede di udienza, il rappresentante della Procura Federale, previa istanza di riunione per connessione dei tre procedimenti contestati ai soggetti deferiti, concludeva per la richiesta di irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Umberto Ottaviani - inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici);

- società Sportiva AS Lucchese Libertas 1905 Srl - ammenda di € 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione.

Il Tribunale accoglie la richiesta svolta in rito della Procura Federale e dispone la riunione dei tre procedimenti in un unico contesto processuale, per evidente connessione oggettiva e soggettiva.

In punto di merito, i temi dei deferimenti in esame, secondo i profili istituzionali riferiti al mancato espletamento delle prescritte incombenze amministrative segnalate dalla Co.Vi.So.C. e contestate dalla Procura Federale, sono pacificamente rilevabili per tabulas non meritando un ulteriore commento descrittivo fattuale in assenza della prova documentale liberatoria ovvero di un qualsivoglia suffragio probatorio scriminante a cura dei deferiti, che peraltro non hanno spiegato le  proprie difese. Risulta quindi dimostrata l'assenza dei depositi concernenti la documentazione prescritta ex lege entro la data del 31.03.2019, secondo le modalità e i termini rimarcati in seno ai tre atti di deferimento, comportando tali omissioni l’applicazione giuridica delle richiamate norme. La contestata recidiva va parimenti applicata in conformità all'art. 21 co. 1, CGS in onore alle ragioni indicate dalla Procura Federale, per cui il Tribunale conviene con la specifica richiesta resa in argomento.

Le sanzioni vengono trascritte nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le sanzioni che seguono:

- sig. Umberto Ottaviani - inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici);

- società Sportiva AS Lucchese Libertas 1905 Srl - ammenda di € 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00).

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