F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1/TFN del 13.9.2019 – (Deferimento della Procura Federale n. 14144/915 pf18-19 GP/AA/mg del 10.6.2019 a carico di Volpi Tommaso e SSD Viareggio 2014 a rl – Reg. Prot. 259/TFN) Decisione n. 1/TFN 2019/2020 Deferimento n. 14144/915 pf18-19 GP/AA/mg del 10.6.2019 Reg. Prot. 259/TFN
Decisione n. 1/TFN 2019/2020
Deferimento n. 14144/915 pf18-19 GP/AA/mg del 10.6.2019
Reg. Prot. 259/TFN
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore); Avv. Gaia Golia – Componente;
Dott.. Pierpaolo Grasso – Componente;
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 6 Settembre 2019,
a seguito del Deferimento n. 14144/915 pf18-19 GP/AA/mg del 10.6.2019,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con atto datato 10 giugno 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Tommaso Volpi, nella qualità all’epoca del fatto di amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Viareggio 2014 arl, nonché della stessa Società SSD Viareggio 2014 arl, per rispondere il primo della violazione degli artt. 1 bis comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC testo previgente in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF (mancato pagamento al calciatore Lorenzo Giovannelli di somme accertate dalla CAE presso la LND a mezzo di decisione pubblicata sul C.U. n. 179/19.12.2018 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta decisione), la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC stesso testo per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla nota - segnalazione della Segreteria della LND - Dipartimento Interregionale del 25 Gennaio 2019, inviata alla Procura Federale, con la quale si era evidenziato l’inadempimento della Società, che non aveva ottemperato alla richiamata decisione, quanto meno nel termine di cui sopra.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Dario Perugini, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento in uno alle seguenti sanzioni: per Volpi Tommaso l’inibizione di mesi 6 (sei), per la Società SSD
Viareggio 2014 arl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso e l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).
Nessuno è comparso per il deferiti, i quali non hanno depositato o fatto pervenire alla Segreteria di questo Tribunale scritti a difesa.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare osserva quanto segue.
La presente riunione è stata fissata di seguito al rinvio della precedente riunione (cfr. CU 18/TFN dell’8.8.2019), disposto - con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 34 bis comma 5 CGS - FIGC testo previgente - per l’accertamento dell’avvenuta notifica al Volpi della convocazione a comparire, che gli era stata inviata ai sensi dell’art. 30 comma 10 CGS - FIGC testo previgente, in relazione alla quale non vi era certezza dell’effettivo ricevimento.
Poiché tale accertamento ha dato esito positivo, può essere trattato il merito del deferimento.
Non è da revocarsi in dubbio che la Società (e per essa il suo legale rappresentante Tommaso Volpi) non ha corrisposto al calciatore Lorenzo Giovannelli nel termine di cui al comma 11 art. 94 ter NOIF (entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione) la somma di € 2.200,00 stabilita dalla CAE FIGC - LND con decisione pubblicata sul CU
n. 86 del 19.12.2018 e comunicata alla Società a mezzo PEC di pari data.
Invero la Società, nel termine assegnatole dalla Procura Federale per il deposito di memorie difensive o per essere ascoltata in sede di conclusione delle indagini (CCI), aveva fatto pervenire alla stessa Procura copia di una quietanza liberatoria firmata dal calciatore Giovannelli in data 5 Gennaio 2019, con allegata copia del documento d’identità di quest’ultimo, che tuttavia risultava priva di data certa e che, peraltro, non era stata neppure inviata alla Lega di appartenenza.
Di guisa che la Procura Federale, ritenendo siffatta documentazione del tutto inconferente (la data di emissione del documento di identità del calciatore risultava essere successiva a quella apposta in calce alla liberatoria), si era indotta a redigere e notificare l’odierno deferimento.
Peraltro, la mancata costituzione degli odierni deferiti impedisce a questo Tribunale di valutare eventuali situazioni suscettibili di escludere l’inadempimento o comunque di limitarlo nelle sue conseguenze, sicché il deferimento deve essere accolto unitamente alle sanzioni che sono state richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Volpi Tommaso, nella qualità, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla società SSD Viareggio 2014 a rl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso e l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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