F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/TFN del 13.9.2019 – (Deferimento della Procura Federale n. 1936/1266 pf18-19 GC/GT/ma del 7.8.2019 a carico di Matthaios Poulinakis e FC Rieti Srl – Reg. Prot. 32/TFN) Decisione n. 3TFN 2019/2020 Deferimento n. 1936/1266 pf18-19 GC/GT/ma del 7.8.2019 Reg. Prot. 32/TFN
Decisione n. 3TFN 2019/2020
Deferimento n. 1936/1266 pf18-19 GC/GT/ma del 7.8.2019
Reg. Prot. 32/TFN
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Gaia Golia – Componente;
Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 6 Settembre 2019,
a seguito del Deferimento n. 1936/1266 pf18-19 GC/GT/ma del 7.8.2019,
la seguente
DECISIONE
Con provvedimento prot.1936/1266pf18-19/GC/GT/ma del 7 Agosto 2019 la Procura Federale ha deferito:
1. Il Sig. Matthaios Poulinakis, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della FC Rieti Srl: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lettera e), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali
per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24/05/2018, per non aver tesserato, entro il termine del 31.01.2019 stabilito con CU n. 14/A del 30.11.2018, all’interno del proprio settore giovanile, almeno venti calciatrici Under 12 e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);
2. la società FC Rieti Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante Sig. Matthaios Poulinakis, come sopra descritto.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati non sono state presentate memorie difensive
Il dibattimento
All’udienza del 6 Settembre 2019, assenti le parti deferite, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie, come da minimo edittale:
- Mattahios Poulinakis giorni 30 (trenta) di inibizione;
- Società FC Rieti Srl € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato, giacché dagli atti di indagine presentati dalla Procura emerge chiaramente il mancato rispetto degli obblighi correlati all’ottenimento della licenza nazionale, per il rispetto dei quali l’odierno deferito aveva presentato, fra l’altro, espressa dichiarazione di impegno in relazione al mancato tesseramento, entro il termine del 31.01.2019 stabilito con CU n. 14/A del 30.11.2018, all’interno del proprio settore giovanile, almeno venti calciatrici Under 12 e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo sopra indicato.
Tale circostanza non risulta, peraltro, confutata dai deferiti e, pertanto anche per il principio di non contestazione di cui all’art.115 c.p.c. che, per espresso rinvio dinamico trova attuazione anche nel processo sportivo, il collegio ritiene che le fonti di prova evidenziate dalla Procura siano idonee a ritenere sufficientemente provata la condotta contestata.
Il quadro delineato induce il Collegio a ritenere congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, pari al minimo edittale previsto dall’ultimo capoverso del punto 1) del Titolo III del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della camera di consiglio, accoglie il deferimento e per l’effetto infligge le seguenti sanzioni:
- Mattahios Poulinakis giorni 30 (trenta) di inibizione;
- Società FC Rieti Srl € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.
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