F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFN del 13.9.2019 – (Deferimento della Procura Federale n. 1941/1136 pf18-19 GP/GT/ag del 7.8.2019 a carico di Mulas Giulio e Piacenza Calcio 1919 Srl – Reg. Prot. 34/TFN) Decisione n. 4/TFN 2019/2020 Deferimento n. 1941/1136 pf18-19 GP/GT/ag del 7.8.2019 Reg. Prot. 34/TFN
Decisione n. 4/TFN 2019/2020
Deferimento n. 1941/1136 pf18-19 GP/GT/ag del 7.8.2019
Reg. Prot. 34/TFN
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);
Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 6 Settembre 2019,
a seguito del Deferimento n. 1941/1136 pf18-19 GP/GT/ag del 7.8.2019,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 7/8/2019 il Procuratore Federale Aggiunto F.F. ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Mulas Giulio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Piacenza Calcio 1919 Srl e la società Piacenza Calcio 1919 Srl per rispondere:
- Mulas Giulio, calciatore tesserato per la società Piacenza Calcio 1919 Srl, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS, per avere, prima della gara Entella – Lucchese del 26/03/19, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, comunicando con il calciatore della Lucchese, Alessandro Provenzano, attraverso un messaggio vocale, allo scopo di trarre un vantaggio per il Piacenza, in particolare offrendo una somma di denaro affinché la Lucchese conseguisse la vittoria contro l’Entella, diretta concorrente del Piacenza per la vittoria del Campionato, nel tentativo di favorire in classifica la sua società;
- la società Piacenza Calcio 1919 Srl, ai sensi dell’art. art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS e dell’art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Mulas Giulio.
Le memorie difensive
Nei termini di rito sono pervenute memorie difensive nell’interesse del giocatore Mulas Giulio e della società Piacenza Calcio 1919 Srl
La difesa del Mulas nel confermare i fatti posti alla base del deferimento, ne contesta tuttavia la portata violativa della normativa federale e, conseguentemente, la rilevanza disciplinare.
Si sottolinea il carattere palesemente scherzoso del messaggio vocale inviato dal Mulas al Provenzano, in ragione di un pregresso e solido rapporto di amicizia e frequentazione. Il contenuto del messaggio non rivelerebbe alcuna volontà reale di cercare un accordo economico in merito alla partita Virtus Entella – Lucchese Libertas del 26/03/19, in tal senso anche la circostanza che vede il calciatore proporsi di pagare personalmente i giocatori della Lucchese per una vittoria contro l’Entella. Tali profili consentirebbero di escludere che la condotta contestata contrasti con i principi di lealtà, correttezza e probità cui deve informarsi ogni rapporto riconducibile all’attività sportiva.
La difesa della società si sofferma per un verso sulla totale comprovata estraneità della stessa ai fatti oggetto di contestazione, per altro verso sulla fattiva opera di prevenzione posta in essere per combattere la commissione di illeciti sportivi a proprio vantaggio o interesse.
Nel richiamare recente giurisprudenza in tema di responsabilità oggettiva, nonché l’art. 7 del CGS entrato in vigore a giugno 2019 nella parte in cui consente al giudice di escludere o attenuare la responsabilità della società in considerazione dell’adozione, idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, la difesa afferma la necessità di procedere ad una valutazione critica e graduata dei fatti e ad una applicazione non meccanica delle forme di responsabilità oggettiva.
In tal senso, si sottolinea come anche l’ordinamento sportivo si sia allineato ai principi più volte ribaditi dalla Suprema Corte in tema di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 secondo cui l’ente è esente da responsabilità oggettiva per fatti illeciti estranei alla politica d’impresa, posti in essere nell’interesse dell’agente, per un fine proprio o di terzi.
L’adozione da parte del Piacenza Calcio dal 22 dicembre 2017 di un modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001, poi integrato da un codice etico, unitamente alla indubbia ed incontestata estraneità del club rispetto alla iniziativa del tutto personale ed estemporanea posta in essere dal Sig. Mulas, l’assenza di vantaggi di qualsiasi genere per la società, dovrebbero portare ad escludere la sussistenza nel caso di specie di qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva.
Il dibattimento
All’udienza del 6 Settembre 2019 la Procura Federale, nel riportarsi all’atto di deferimento, conclude formulando le
seguenti richieste sanzionatorie: per la società Piacenza Calcio 1919 Srl un’ammenda pari a € 9.000,00 (novemila/00); per il Sig. Mulas Giulio chiede una squalifica di anni 1 (uno).
Le difese dei deferiti hanno ripercorso le argomentazioni formulate nelle memorie difensive e si sono riportate alle conclusioni ivi rassegnate.
In particolare, la difesa del calciatore Mulas ha insistito sulla valenza manifestamente scherzosa del messaggio vocale e sulla portata inoffensiva dello stesso, chiedendo il proscioglimento del proprio assistito o, in subordine, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di contenuta entità.
La difesa della società, ha insistito per l’assenza di elementi idonei a fondare una responsabilità oggettiva dell’ente trattandosi di una condotta personale del tesserato, realizzata fuori dal contesto del centro sportivo, ignorata dalla stessa fino all’avvio del procedimento, elementi tutti pacificamente confermati anche in sede di indagini della Procura Federale.
Motivi della decisione
Il deferimento è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
Risulta accertato, in punto di fatto, che Mulas Giulio, calciatore tesserato per la società Piacenza Calcio 1919 Srl, il giorno prima della gara Virtus Entella – Lucchese Libertas del 26/03/19, valevole per il Campionato Professionistico di Serie C, Girone A, s.s. 2018/2019, e precisamente in data 25/03/2019, alle ore 17.38, inviava ad Alessandro Provenzano, calciatore tesserato per la Società Lucchese Libertas 1905, a mezzo dell’applicativo di messaggistica WhatsApp, un messaggio vocale dal seguente tenore letterale: “Sono di una nullità bastarda! Domani dovete fargli la guerra, porco due. Vi do premi io per giocare, zio cane! Vi pago io se vincete!”.
Il messaggio, pervenuto al destinatario, era dal medesimo portato a conoscenza della Società di appartenenza e della Procura Federale.
Il Collegio, ritiene che la condotta del Mulas, sebbene non diretta né idonea ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara ovvero ad assicurare un vantaggio in classifica alla squadra di appartenenza (è la stessa Procura Federale, d’altro canto, a non contestare al giocatore l’illecito sportivo) sia comunque da considerare inopportuna da parte di un giocatore professionista alla vigila di una partita di palmare importanza al fine di decidere i primi posti della classifica del campionato di competenza.
I principi sanciti dall’art. 1 bis impongono a ciascun tesserato di mantenere un comportamento informato a lealtà, correttezza e probità nell’ambito di ciascun rapporto riferibile all’attività sportiva, tanto deve valere con ancora maggior rigore nei confronti di chi milita nei campionati professionistici.
In tal senso, anche a voler accogliere la ricostruzione fornita dalla difesa del Mulas, sull’intento scherzoso e goliardico del messaggio vocale inviato all’amico, ciò nondimeno si devono ritenere incompatibili con i menzionati principi e con la posizione di tesserato professionista sia la scelta di contattare un giocatore della squadra che all’indomani avrebbe affrontato la propria diretta avversaria in testa alla classifica generale, sia gli inequivocabili riferimenti alla partita in questione, sia la terminologia utilizzata.
Tanto basta ad affermare la responsabilità disciplinare del Sig. Mulas Giulio ai sensi dell’art. 1 bis del previgente Codice di Giustizia Sportiva.
Per quanto concerne la società Piacenza Calcio 1919 Srl, il Collegio non ravvisa la sussistenza nel caso in esame di quegli elementi anche minimi di riconducibilità oggettiva nella sfera dell’ente necessari per giungere ad una affermazione di responsabilità seppure obiettiva.
I riscontri probatori in atti consentono di affermare con certezza che il Mulas ha agito al di fuori del contesto del centro sportivo della società, in maniera autonoma e con iniziativa personale, che la società non è stata informata né prima né dopo del contatto intervenuto con il Provenzano, giocatore della Lucchese, che, pertanto, il Mulas non ha agito nell’interesse della società Piacenza Calcio 1919 Srl e che la stessa non ha tratto alcun vantaggio dalla condotta medesima.
Se, invero, all’epoca dei fatti ancora non era in vigore la scriminante, attenuante introdotta all’art. 7 del riformato Codice di Giustizia Sportiva al chiaro fine di mitigare gli effetti distorsivi di una applicazione rigida ed acritica delle disposizioni in tema di responsabilità oggettiva dell’ente attraverso l’introduzione di quel giudizio strettamente normativo sulla idoneità astratta e concreta del modello organizzativo adottato (cass. pen. sez. V, 18/12/2013, n. 4677), appare altresì necessario escludere l’operatività del previgente art. 4, comma 2 CGS in assenza di qualsivoglia profilo di riconducibilità, rimproverabilità dei fatti oggetto di deferimento alla società medesima.
Ad avviso del Collegio, infatti, la totale comprovata estraneità dell’ente rispetto alla condotta inadeguata tenuta dal giocatore anche logisticamente al di fuori del centro sportivo di competenza, la predisposizione tempestiva e risalente di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un codice etico ex d.lgs n. 231/2001 e, quindi, l’attività preventiva che il Piacenza Calcio ha complessivamente posto in essere, finiscono con il coinvolgere lo stesso nesso eziologico la cui sussistenza è imprescindibile anche per gli addebiti di natura oggettiva, ponendosi la condotta dell’agente del tutto al di fuori della sfera di signoria dell’ente.
Alla luce di tali considerazioni, la società Piacenza Calcio 1919 Srl viene prosciolta non rinvenendo in capo al sodalizio elementi di colpevolezza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della camera di consiglio, accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, infligge a carico del sig. Mulas Giulio la sanzione della squalifica di giorni 20 (venti). Proscioglie da ogni addebito la società Piacenza Calcio 1919 Srl.
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