F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/TFN del 13.9.2019 – (Deferimento della Procura Federale n. 2041/437 pf18-19 GT/MS/blp del 8.8.2019 a carico di Vecchione Andrea – Reg. Prot. 35/TFN) Decisione n. 5/TFN 2019/2020 Deferimento n. 2041/437 pf18-19 GT/MS/blp del 8.8.2019 Reg. Prot. 35/TFN

Decisione n. 5/TFN 2019/2020

Deferimento n. 2041/437 pf18-19 GT/MS/blp del 8.8.2019

Reg. Prot. 35/TFN

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Avv. Valentino Fedeli – Componente; Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 6 Settembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 2041/437 pf18-19 GT/MS/blp del 8.8.2019,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota del 06 Agosto 2019, Prot. 2041/437pf18-19/GT/MS/blp, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Dott. Andrea Vecchione, Segretario del Comitato Regionale Campania, attualmente e all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli art. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del CGS, per avere pubblicato ufficialmente su apposito C.U. la composizione dei gironi e del calendario della cosiddetta Attività Mista (Campionato Juniores Regionale Under 19 e Terza Categoria Under 19) stagione sportiva 2018/19, omettendo di far esaminare preventivamente e far sottoscrivere il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 02.10.18 da parte del Presidente del C.R. Campania della FIGC LND all’epoca dei fatti, Dott. Salvatore Gagliano, o in ogni caso, da parte di chi ne assumeva le veci all’atto dell’assenza del Presidente stesso.

La fase predibattimentale

Nel corso delle indagini, di cui sono state richieste ed autorizzate due proroghe in data 21.1 e 27.2.2019, venivano sentiti il firmatario dell’esposto inviato alla Procura federale, dott. Salvatore Gagliano, già presidente del CR Campania dott. Salvatore Gagliano; i Consiglieri presenti alla riunione del 2.10.2019 e lo stesso Vecchione Andrea.

All’esito della comunicazione della conclusioni delle indagini inviata in data 12.6.2019, su richiesta dell’incolpato si è nuovamente proceduto alla sua audizione in data 15.7.2019.

Convocato per la riunione odierna, l’incolpato, con rituale memoria in atti, eccepito il difetto di giurisdizione di questo tribunale, ha contestato la fondatezza del deferimento nel merito e ne ha chiesto il rigetto.

Il dibattimento

All’odierna udienza, il rappresentante della Procura federale, contestata la preliminare eccezione in rito dell’incolpato, si

è riportato al deferimento ed ha chiesto irrogarsi nei confronti di Vecchione Andrea la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta).

Il difensore del deferito ha concluso come da memoria in atti.

Il dott. Andrea Vecchione ha reso dichiarazioni spontanee in ordine alla correttezza del proprio operato, oggetto di encomio da parte del Reggente del CR Campania, Avv. Luigi Barbiero.

Motivi della decisione

In via preliminare e pregiudiziale, l’incolpato ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo tribunale, atteso il rapporto di lavoro subordinato in essere con la LND, circostanza da cui deriverebbe che la contestata violazione non sarebbe riferibile all’attività sportiva nemmeno in via mediata, potendo al più assumere rilievo nell’ambito del riferito rapporto lavorativo.

Richiama a supporto della propria tesi, l’incolpato, il precedente rappresentato dalla pronuncia della CFA a Sezioni Unite di cui al C.U. n. 20/CFA del 1° Agosto 2017.

Il richiamo è inconferente, in quanto avente palesemente ad oggetto una fattispecie ritenuta estranea all’attività sportiva. Nella fattispecie in scrutinio, di contro, la contestazione riguarda la pubblicazione di un C.U., avente ad oggetto la composizione dei gironi e del calendario della cd. Attività Mista, senza la preventiva sottoscrizione del prodromico verbale del Consiglio Direttivo del Comitato da parte del suo Presidente o di chi ne aveva in quella sede assunto le veci. Nessun dubbio può allora esservi in ordine alla rilevanza e alla riferibilità di detta pubblicazione all’attività sportiva svolgentesi sotto l’egida del Comitato Regionale Campania della LND-FIGC, il cui Consiglio Direttivo ne organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza (art. 14, Regolamento LND).

Nel merito il deferimento è fondato e va accolto.

Ove occorra, si precisa che il deferimento non verte sulla autenticità del verbale del C.D. del CR Campania del 2.10.2018 o sul merito delle decisioni adottate in quella sede e della successiva composizione dei gironi e dei calendari dell’Attività Mista, bensì unicamente della pubblicazione del relativo Comunicato senza la preventiva sottoscrizione del verbale del 2.10.2018 da parte del Presidente dell’organo o di chi ne aveva assunto le veci.

In mancanza di precise disposizioni sul punto, si osserva che nella prassi si verificano casi di verbali cd. “tempestivi” e verbali la cui sottoscrizione da parte del segretario e del presidente viene spostata ad un momento successivo, comunque precedente quello delle successive riunioni.

Il secondo caso è quello che qui interessa e, sul punto, non vi è dubbio che il verbale del 2.10.2018 manchi della sottoscrizione del Presidente del CR e/o di chi, nel momento in cui questi si è allontanato, ne ha assunto le veci.

A  tale  proposito,  a  nulla  rileva  che  il  presidente  in  carica  al  momento  dello  svolgimento  dell’assemblea  si  sia successivamente dimesso unitamente ad altri consiglieri, così provocando la decadenza dell’intero Consiglio.

La circostanza non esimeva il Segretario del Consiglio dall’acquisizione della sottoscrizione dell’organo di presidenza del Consiglio.

In disparte la circostanza che le dimissioni sono intervenute successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, vi è che la firma avrebbe ben potuto essere acquisita prima della stessa pubblicazione, nel mentre non risulta nemmeno che sia stata acquisita in un secondo momento, se pure successivamente alle intervenute dimissioni, dal momento che si trattava di certificare quanto avvenuto in vigenza dell’incarico, circostanza legittimante la sottoscrizione postuma del verbale.

Per quanto detto, comunque, si tratta di una irregolarità formale che non inficia né il verbale del C.D., né il successivo C.U..

All’evidenza, può dunque ritenersi provata con sufficiente certezza la responsabilità del dott. Andrea Vecchione per i fatti ascrittigli, costituenti violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 bis, comma 1, del previgente  CGS,  ora  trasfuso nell’art.  4,  comma  1,  del  nuovo CGS-FIGC alla cui  osservanza, in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, è tenuto ogni soggetto che svolge attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, così come già previsto dal previgente art. 1 bis, cit. ed ora dal combinato disposto degli artt. 2, comma 1 e 4, comma 1, del nuovo CGS FIGC.

Tenuto alfine conto dei tempi ristretti in cui il dott. Andrea Vecchione ha dovuto operare in vista dell’imminente inizio dei

campionati regionali, la sanzione richiesta dal rappresentante della Procura federale può essere congruamente ridotta come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Vecchione Andrea la sanzione della inibizione di giorni 20 (venti).

 

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