F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFN del 18.9.2019 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 2211/1027 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019 a carico di Martone Vincenzo e ASD Città di Gragnano – Reg. Prot. 36/TFN) Decisione n. 6/TFN 2019/2020 Deferimento n. 2211/1027 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019 Reg. Prot. 36/TFN
Decisione n. 6/TFN 2019/2020
Deferimento n. 2211/1027 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019
Reg. Prot. 36/TFN
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
Avv. Gaia Golia – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 12 Settembre 2019,
a seguito del Deferimento n. 2211/1027 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Valerie Magloire Kameni Mbounga, calciatore in forza alla ASD Città di Gragnano, in data 4 maggio 2018 adiva la Commissione Accordi Economici FIGC - LND per ottenere la condanna della suddetta Società al pagamento della somma di € 2.600,00 (duemilaseicento/00), che assumeva essergli dovuta a saldo del corrispettivo annuale di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00), che egli aveva pattuito con la Società a mezzo dell’accordo economico sottoscritto il 10 Gennaio 2017 per la stagione sportiva 2016/2017.
La Società si costituiva in giudizio e deduceva l’infondatezza della domanda; eccepiva che il calciatore era stato totalmente
soddisfatto delle sue spettanze; depositava all’uopo cinque ricevute di pagamento sottoscritte dal calciatore recanti nella loro sommatoria l’intero dovuto e che comprovavano l’insussistenza del credito vantato dal ricorrente; concludeva per il rigetto della domanda.
Il ricorrente Valerie Magloire Kameni Mbounga disconosceva la firma apposta in calce ad ogni singola ricevuta, ne eccepiva la falsità e, nelle successive fasi del procedimento, produceva una consulenza tecnica grafologica che attestava che le firme contestate non erano state vergate dalla mano del calciatore; si trattava di sottoscrizioni definite eterografe. In questo contesto, la CAE accoglieva la domanda, condannava la ASD Città di Gragnano al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.600,00 (duemilaseicento/00) e, nel contempo, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza in merito alla falsità delle firme del calciatore.
La Procura Federale, aperto il fascicolo ed esperite le conseguenziali indagini, maturava il convincimento che la situazione debitoria nei confronti del calciatore era nota alla dirigenza della Società e che le quietanze liberatorie prodotte nel giudizio
innanzi la CAE non potevano ritenersi veritiere, sicché con atto datato 19 Agosto 2019 deferiva a questo Tribunale il sig. Vincenzo Martone, all’epoca dei fatti presidente della ASD Città di Gragnano e per tale ragione legato da rapporto di immedesimazione organica con la Società, al quale contestava la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC per aver utilizzato nel procedimento sopra descritto le cinque quietanze liberatorie di natura apocrifa al fine di attestare l’insussistenza di debiti da parte della Società nei confronti del calciatore.
Veniva altresì deferita la ASD Città di Gragnano per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione alla violazione ascritta al proprio rappresentante legale.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale, a mani dell’avv. Alessandro Pietrangeli, ha depositato la richiesta di patteggiamento sottoscritta dalla ASD Città di Gragnano, rappresentata nell’occasione dall’avv. Monica Fiorillo, che ha rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento sottoscritta dalle parti; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 nuovo CGS - FIGC;
esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: sanzione base ammenda € 1.200,00 (milleduecento/00), diminuita di 1/3 € 400,00 (quattrocento/00), sanzione finale ammenda di € 800,00 (ottocento/00); risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale e la ASD Città di Gragnano, ai sensi dell’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127 comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3 suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua; comunicato infine che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara
la chiusura del procedimento nei confronti delle parti suddette.
Il dibattimento
Il procedimento è proseguito per la posizione del sig. Vincenzo Martone; il deferito non è comparso, né ha fatto pervenire
a questo Tribunale scritti a difesa.
L’avv. Alessandro Pietrangeli per la Procura Federale ha illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con la sanzione della inibizione di mesi 9 (nove) a carico del deferito.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
L’odierno deferito, in sede di audizione innanzi la Procura Federale, ha tra l’altro dichiarato che al momento dell’assunzione della carica di presidente della ASD Città di Gragnano, risalente all’11 Luglio 2017, non aveva avuto alcun documento che comprovasse l’esposizione debitoria della Società nei confronti dei tesserati e che, quando aveva ricevuto le quietanze sottoscritte dal calciatore Valerie Magloire Kameni Mbounga, non pensava che potessero essere false. Tali quietanze gli erano state consegnate nel mese di ottobre 2017 dal sig. Francesco Minopoli, già presidente della Società, che, a sua volta, le aveva avute dal sig. Carmine Franco, suo predecessore, che trattava ogni adempimento economico della Società e di cui egli si fidava ciecamente.
Il sig. Savino Martone, all’epoca dei fatti calciatore in forza alla ASD Città di Gragnano, capitano della squadra, figlio del presidente Martone, udito dalla Procura Federale, ha dichiarato che alcuni compagni di squadra lo avevano contattato per lamentarsi di non essere stati pagati; che ne aveva parlato con il padre, il quale non gli riferiva se costoro dovevano o meno essere pagati perché attendeva di ricevere dal sig. Carmine Franco la relativa documentazione; ha aggiunto che Valerie Magloire Kameni Mbounga (dal Martone chiamato semplicemente Kameni) era tra i calciatori che lo avevano contattato con messaggio o telefonicamente per lamentare il mancato pagamento.
Il sig. Carmine Franco ha dichiarato alla Procura Federale che era stato presidente della Società nella stagione sportiva 2016/2017; che, sino al momento delle sue dimissioni dalla carica, aveva provveduto, personalmente o tramite il direttore sportivo, a pagare i calciatori; che ricordava che alcuni di essi, tra cui Valerie Magloire Kameni Mbounga, dovevano percepire i soldi.
Da tali dichiarazioni, qui succintamente riportate, non è dato risalire a chi abbia materialmente apposto sulle cinque quietanze di cui al deferimento le firme del calciatore rivelatesi poi false; sta però in fatto che di tali quietanze la Società e per essa l’odierno deferito si erano avvalsi nella costituzione innanzi la CAE e su dette quietanze la Società aveva costruito la richiesta di rigetto della domanda del calciatore.
Tanto basta per ritenere fondata l’incolpazione ascritta al Martone, il quale, in base al principio della immedesimazione organica esistente tra la Società ed il proprio legale rappresentante, richiamato dalla Procura Federale, non poteva ignorare l’esistenza del credito del calciatore e, di conseguenza, la falsità delle quietanze liberatorie.
Il deferimento va pertanto accolto in uno alla sanzione richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, applica l’art. 127 CGS – FIGC vigente e dispone l’applicazione della sanzione di € 800,00 (ottocento/00) a carico della Società ASD Città di Gragnano; per l’effetto dispone la chiusura del procedimento a carico della predetta Società;
accoglie per il resto il deferimento ed infligge al sig. Martone Vincenzo, nella qualità come in atti, l’inibizione di mesi 9 (nove).
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