F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFN del 18.9.2019 – (Ricorso ex art. 86 CGS della società SSD Football Milan Ladies avverso CU 51/A FIGC del 31.7.2019 – Reg. Prot. 42/TFN) Decisione n. 8TFN 2019/2020 Ricorso ex art. 86 CGS della società SSD Football Milan Ladies avverso CU 51/A FIGC del 31.7.2019 Reg. Prot. 42/TFN

 

Decisione n. 8TFN 2019/2020

Ricorso ex art. 86 CGS della società SSD Football Milan Ladies avverso CU 51/A FIGC del 31.7.2019

Reg. Prot. 42/TFN

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 12 Settembre 2019,

a seguito del Ricorso ex art. 86 CGS della società SSD Football Milan Ladies avverso CU 51/A FIGC del 31.7.2019,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con ricorso ex art. 86 CGS, la società SSD Football Milan Ladies, in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la delibera del Consiglio Federale della FIGC di cui al CU n. 51/A del 31 Luglio  2019, chiedendo:

- in via preliminare e/o pregiudiziale e comunque cautelare sospendere anche inaudita altera parte l’inizio del campionato

nazionale di Serie B Femminile, di Serie C, di Eccellenza e della Coppa Italia;

- in via principale annullare e/o riformare, per tutte le ragioni esposte, la decisione del Consiglio Federale ed ammettere la società al Campionato Nazionale di Serie B e contestualmente alla Coppa Italia e per l’effetto anche al Campionato

Nazionale Primavera;

- in via subordinata annullare e/o riformare, per tutte le ragioni esposte, la decisione del Consiglio Federale ed ammettere la società al Campionato Nazionale che sarà ritenuto competente e contestualmente alla Coppa Italia e per l’effetto anche al Campionato Juniores.

Il Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale impugnato stabiliva che: “nella riunione del 30 Luglio  2019;

visto il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 27 giugno 2019;

Visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.F. sulla base della documentazione prodotta dalla società SSD Football Milan Ladies, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie B 2019/2020, rilevando in particolare i seguenti inadempimenti:

Il documento identificativo del Sig. Marco Antonio Pennati non è stato allegato alla relativa autocertificazione ex art. 22 bis delle NOIF;

L’impianto sportivo denominato “Comunale Atletico Milano” di Milano non risulta conforme ai requisiti previsti dal sopraindicato Comunicato Ufficiale con riferimento alla capienza minima, all’impianto di diffusione sonora e alla distanza minima delle panchine dalla linea laterale. Pertanto, tutta la documentazione presentata a corredo di tale impianto risulta inidonea;

Non risultano trasmesse le quietanze liberatorie dei tesserati con accordi economici depositati;

vista la comunicazione in data 17 Luglio  2019, con la quale la Co.Vi.So.F. ha contestato tali inadempimenti: esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

visto il motivato parere espresso dalla Co.Vi.So.F., con nota in data 24 Luglio  2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società SSD Football Milan Ladies non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ammissione al Campionato di Serie B femminile 2019/2020;

visto l’art. 27 dello Statuto Federale ha deliberato

di respingere il ricorso della società SSD Football Milan Ladies disponendo per l’effetto la non ammissione della stessa al Campionato di Serie B femminile 2019/2020”.

La ricorrente, proponeva dinanzi a questo Tribunale Federale domanda cautelare con la richiesta di sospensione del campionato nazionale di Serie B Femminile, di Serie C, di Eccellenza e della Coppa Italia, in quanto l’inizio delle dette competizioni nelle more della definizione del presente procedimento, avrebbe reso inutile la riforma dell’impugnato Comunicato Ufficiale n. 51/A.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale - SD, in data 30 Agosto 2019, ritenendo non vi fossero elementi per provvedere sulla domanda cautelare, considerando la fissazione della udienza di discussione del ricorso in data 12 Settembre 2019, prima dell’inizio dei campionati, non essendovi prova della partecipazione della ricorrente alla Coppa Italia alla data di inizio dell’8 Settembre 2019, rigettava la suddetta istanza cautelare.

In questa sede, la ricorrente chiede quindi l’annullamento della predetta delibera consiliare rilevando i seguenti profili di illegittimità.

In primo luogo si lamenta il mancato accoglimento della richiesta avanzata dalla società SSD Football Milan Ladies di poter giocare fuori provincia (presso il Comunale 1 di Venegono Superiore, Varese) in considerazione della non conformità del Campo Atletico Milano ai criteri federali.

In secondo luogo, si denuncia il mancato accoglimento da parte della Co.VI.So.F. della documentazione prodotta e volta a fornire la prova liberatoria dell’assolvimento degli obblighi remunerativi nei confronti di tesserati con accordi economici depositati. Si tratta in particolare di documenti concernenti l’irrogazione di sanzioni pecuniarie inflitte dalla società a taluni

tesserati per la violazione di regolamenti interni, sanzioni da cui derivano pretese creditorie della società compensabili con i crediti vantati dai singoli tesserati in virtù degli accordi economici depositati.

La FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva nei termini di rito

contestando l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnativa.

Preliminarmente, la Federazione eccepisce la carenza di legittimazione processuale attiva della società SSD Football Milan Ladies per avere la stessa proposto ricorso ai sensi dell’art. 86 comma 2 CGS avverso la decisione del Consiglio Federale pubblicata con CU n. 51/A del 31 Luglio  2019. Il comma due della menzionata disposizione, infatti, nel prevedere che la impugnazione delle delibere del Consiglio federale sia riservata ad “un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componete del Collegio dei revisori dei conti”, limiterebbe a tali soggetti la facoltà di proporre ricorso per l’annullamento delle delibere consiliari.

Nel merito, si afferma l’infondatezza del ricorso stante la carenza in capo alla società SSD Football Milan Ladies dei presupposti per l’iscrizione al Campionato femminile di Serie B. In particolare, si evidenzia come la compensazione, se non accettata dalla controparte o non accertata giudizialmente, con statuizione del competente organo, non può essere fatta valere unilateralmente al fine di dimostrare l’estinzione del debito certo, liquido ed esigibile, derivante dall’accordo economico. Nel caso in esame non vi sarebbe prova in atti neanche della comunicazione ai soggetti interessati delle inflitte sanzioni, né dei bonifici asseritamente effettuati in favore di calciatrici e tecnici, di guisa che il requisito richiesto dal CU n. 159/A del 27 giugno 2019, ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B non risulta essere stato assolto dalla ricorrente. Parimenti la società SSD Football Milan Ladies non avrebbe osservato le disposizioni del CU n. 159/A del 27 giugno 2019 e dell’art. 19 NOIF per quel che concerne i requisiti dell’impianto sportivo. A nulla rileverebbe, in tal senso, l’istanza presentata dalla società per essere autorizzata a fruire in deroga di un impianto a norma ma situato fuori provincia; infatti, tale istanza, intervenuta oltre la scadenza del termine per l’iscrizione al campionato, non può ritenersi utilmente proposta.

Il dibattimento

All’udienza del 12 Settembre 2019, le parti, ripercorsi i tratti salienti delle difese svolte, si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

I motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il Collegio rigetta preliminarmente l’eccezione proposta dalla Federazione con la quale si eccepisce la carenza di legittimazione processuale attiva della società SSD Football Milan Ladies per avere la stessa proposto ricorso ai sensi dell’art. 86 comma 2 CGS avverso la decisione del Consiglio Federale pubblicata con CU n. 51/A del 31 Luglio  2019.Il comma due della menzionata disposizione, nel prevedere che la impugnazione delle delibere del Consiglio federale sia riservata ad “un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componete del Collegio dei revisori dei conti”, limiterebbe a tali soggetti la facoltà di proporre ricorso per l’annullamento delle delibere consiliari.

L’eccezione in questione è infondata in quanto la menzionata disposizione limita la legittimazione attiva nei confronti dei richiamati soggetti con riferimento alle sole deliberazioni consiliari “contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi

fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali”.

La società ricorrente, invece, fonda la propria legittimazione processuale nelle disposizioni generali del Codice di Giustizia Sportiva che regolano il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva (art. 47 CGS) e legittimano a proporre ricorso “le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso” medesimo (art. 49 CGS).

Poiché la delibera del Consiglio Federale impugnata, nel disporre la non ammissione della SSD Football Milan Ladies al Campionato di Serie B femminile 2019/2020, ha inciso in maniera diretta ed immediata gli interessi della società, nessun dubbio residua sulla legittimazione processuale attiva della stessa, a nulla rilevando (come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione) l’eventuale errata indicazione della norma nell’intestazione del motivo specifico di ricorso.  Il Collegio, quindi, visto l’atto introduttivo del procedimento proposto dalla società SSD Football Milan Ladies e la memoria difensiva ritualmente depositata dalla FIGC, deve rilevare ex officio la questione attinente il difetto di integrità del contraddittorio stante la omessa trasmissione dell’atto introduttivo ad almeno uno dei soggetti controinteressati all’annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso in questione, infatti, nel rimettere in discussione la mancata ammissione al Campionato di Serie B Femminile ed alla Coppa Italia della società SSD Football Milan Ladies, profila diverse posizioni di interesse rispetto all’oggetto del giudizio, soggetti a tutela dei quali la normativa federale non stabilisce alcuna specifica differente modalità di tutela dell’interesse alla conoscenza del ricorso (come avviene con l’art. 3 comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, laddove prevede la pubblicazione del ricorso sul sito internet del Coni) se non la trasmissione da parte del proponente.

Risulta dunque evidente che per la regolare instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 86 comma 3 CGS, si impone una lettura estensiva ed improntata ai principi del giusto processo della norma nella parte in cui prevede che il ricorso per l’annullamento delle delibere deve essere “trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto” includendosi nel novero anche i portatori di interessi contrapposti. In tal senso si ritiene di dover leggere anche la disposizione contenuta nell’art. 30, comma 3, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI che, nel fissare i requisiti minimi del ricorso per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, espressamente richiama “gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati”. Ed invero, la mancata individuazione dei controinteressati nell’atto introduttivo del presente giudizio non consente al Tribunale di provvedere nemmeno ai sensi dell’art. 87 CGS disponendo la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza agli stessi. L’organo di giustizia, infatti, non può sostituirsi completamente al ricorrente nella determinazione del perimetro procedimentale andando ad integrare la domanda di un profilo del tutto carente.

Rilevato il difetto di integrità del contraddittorio per la omessa individuazione e trasmissione del ricorso ad almeno uno dei soggetti controinteressati all’annullamento del provvedimento impugnato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare lo dichiara inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, visto il ricorso ex art. 86 CGS della Società SSD Football Milan Ladies,

vista la memoria difensiva del 6 Settembre 2019 della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, dichiara inammissibile  il ricorso proposto come in epigrafe.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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