F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/FTN del 25 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANSERA MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Reggio Femminile), SOCIETÀ ASD FUTSAL REGGIO FEMMINILE – (nota n. 8261/431 pf18-19 GP/AS/sds del 7.2.2019).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  PANSERA  MASSIMO

(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Reggio Femminile), SOCIETÀ ASD FUTSAL REGGIO FEMMINILE - (nota n. 8261/431 pf18-19 GP/AS/sds del 7.2.2019).

Il Deferimento

Con il deferimento n. 8261/431 pf18-19 GP/AS/sds del 7.2.2019, la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- il sig. “Pansera Massimo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Reggio Femminile, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 5, 9 e 11 del C.U. n. 1067 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione attestante: il mancato incasso quota fideiussione; il mancato invio delega diritti immagine o allegato 5 e la mancata dichiarazione insussistenza debitoria del Comitato Regionale L.N.D.”;

- la società “ASD Futsal Reggio Femminile a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante”.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. del 28 maggio 2018.

Il deferimento proviene da una serie di rinvii di udienza, stante i problemi di perfezionamento delle notifiche sia dell’atto di deferimento che dell’avviso di convocazione all’udienza di trattazione dinanzi al Tribunale. Ogni rinvio di udienza è stato disposto con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Il dibattimento

All’udienza del 18 Luglio  2019 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale Avv. Enrico Liberati, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento, né ha chiesto l’accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Pansera Massimo: inibizione di giorni 60 (sessanta);

- per ASD Futsal Reggio Femminile: ammenda di € 600,00 (seicento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Preliminarmente si dà atto della regolarità delle notifiche sia dell’atto dei deferimento che dell’avviso di convocazione all’udienza di trattazione del Tribunale.

Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto agli adempimenti previsti ai punti 5, 9 e 11 del C.U. n. non avendo depositato, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione attestante il mancato incasso della di quota fideiussione, l’invio della delega sui diritti immagine e la dichiarazione del Comitato Regionale

L.N.D. di insussistenza debitoria

Sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario. Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza delle violazioni contestate, infligge le seguenti sanzioni:

- per Pansera Massimo: inibizione di giorni 60 (sessanta);

- per ASD Futsal Reggio Femminile: ammenda di € 600,00 (seicento/00).

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