F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 26 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BATTILORO GAETANO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate della società SSCD Granata 1924 Srl, già SSCD Frattese Srl), società SSCD GRANATA 1924 Srl (già SSCD Frattese Srl) – (nota n. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.6.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BATTILORO GAETANO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate della società SSCD Granata 1924 Srl, già SSCD Frattese Srl), società SSCD GRANATA 1924 Srl (già SSCD Frattese Srl) - (nota n. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.6.2019).

Il deferimento

Con provvedimento prot. 15184/1063 pf18-19 GP/AA/mg del 27.6.2019 la Procura Federale ha deferito:

  • Battiloro Gaetano, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate della società SSCD Granata 1924 Srl, già SSCD Frattese Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, sig. Rinaldi Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 46 del 25.7.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale

– Sezione Vertenze Economiche con decisione del 22.11.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;

  • società SSCD Granata 1924 Srl (già SSCD Frattese Srl), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritte.

Il  patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale, nella persona del sostituto Procuratore federale avv. Enrico Liberati, il sig. Battiloro Gaetano e la società SSCD Granata 1924 Srl, rappresentati dall’Avv. Monica Fiorillo, munita di procura speciale, hanno depositato la richiesta di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale;

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento sottoscritte dal sig. Battiloro Gaetano, nonchè dalla Società SSCD Granata 1924 Srl; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 nuovo CGS - FIGC; esaminate le sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Battiloro Gaetano, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); per la Società SSCD Granata 1924 Srl, sanzione base ammenda di euro 900,00 (novecento), ridotta di 1/3 - euro 300,00 (trecento/00), sanzione finale ammenda di euro 600,00 (seicento); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il  seguente provvedimento:

Il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Battiloro Gaetano e la società SSCD Granata 1924 Srl, rappresentati dall’Avv. Monica Fiorillo, munita di procura speciale, ai sensi dell’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 127 comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”;

rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3 suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono  congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 127 nuovo CGS FIGC, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Battiloro Gaetano, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);

- per la società SSCD Granata 1924 Srl, ammenda di € 600,00 (seicento/00). Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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