F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 26 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MANCINI (all’epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio Srl), ARINGLEN SHUKA (calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5 del CGS vigente “ratione temporis” avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale), SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl – (nota n. 15160/796 pf18-19 GC/GP/ma del 26.6.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MANCINI (all’epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio Srl), ARINGLEN SHUKA (calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5 del CGS vigente “ratione temporis” avendo svolto attività rilevante per l’ordinamento federale), SOCIETÀ SAN MARINO CALCIO Srl - (nota n. 15160/796 pf18-19 GC/GP/ma del 26.6.2019).

Il deferimento

Con provvedimento del 26 giugno 2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Luca Mancini, all’epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio, per il rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS vigente all’epoca dei fatti, relativamente agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, poiché, nella stagione sportiva 2018/2019, aveva consentito o non aveva, comunque, impedito il tesseramento, per la Società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero Aringlen Shuka, che non ne aveva diritto perché precedentemente tesserato per una Federazione estera,

- il Sig. Aringlen Shuka, calciatore straniero, non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS poiché aveva svolto attività rilevante per l’ordinamento federale, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS vigente all’epoca dei fatti, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso codice, nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, poiché, nella stagione sportiva 2018/2019, aveva falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 per la società San Marino Calcio Srl, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva;

- la Società San Marino Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti, in relazione agli addebiti rispettivamente ascritti al Sig. Luca Mancini (già suo Presidente all’epoca dei fatti), nonché al Sig. Aringlen Shuka (calciatore).

Il deferimento trae origine dai seguenti fatti.

Il calciatore Aringlen Shuka, di nazionalità greca, per potere essere tesserato, sottoscriveva con la San Marino Calcio Srl la richiesta di tesseramento recante n°. DL8335202, autocertificando con la dichiarazione del 18.12.2018, di non essere mai stato tesserato per delle Federazioni estere. Così il tesseramento veniva autorizzato il 03/01/2019 per essere successivamente revocato, in base all’art 42, 1 comma, lettera a) delle NOIF, il 09/01/2019 dall’ufficio tesseramenti Figc, perché, dopo i riscontri della Federazione, si accertava che il calciatore, in effetti, era stato tesserato, nella stagione 2017/2018, per la società IONA 2000 A.O., affiliata alla federazione greca. Successivamente alla notifica della comunicazione di conclusione di indagini del 13.03.2019, gli odierni deferiti, con il loro difensore, richiedevano l’applicazione della sanzione senza incolpazione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti. Nonostante fosse stato raggiunto l’accordo sul tipo e sull’entità della sanzione da comminare, costoro non provvedevano al perfezionamento dell’accordo  stesso.

L’istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento venivano acquisiti numerosi documenti, costituenti fonti di prova e precisamente:

1. mail dell’ufficio tesseramento centrale della Figc del 10.01.2018 alla Procura Federale;

2. richiesta di tesseramento N° DL8335202 della società San Marino Calcio Srl, relativa al calciatore Aringlen Shuka;

3. dichiarazione del 18.12.2018 sottoscritta dal calciatore Aringlen Shuka di non essere mai stato tesserato per Federazioni Estere;

4. mail del 03.01.2019 dell’ufficio tesseramento centrale della Figc alla Federazione Greca;

5. mail del 04.01.2019 della Federazione Greca all’Ufficio tesseramento centrale Figc, dalla quale si evince che il calciatore Aringlen Shuka è stato tesserato per la società IONA 2000 A.O., affiliata regolarmente alla stessa federazione, nella stagione 2017/2018;

6. revoca del tesseramento del calciatore Aringlen Shuka per la società San Marino Calcio Srl disposta dall’Ufficio tesseramenti con nota del 09.01.2019;

7. interrogazione estratto As400 per la società San Marino Calcio Srl nella stagione 2018/2019;

8. interrogazione As400 Storico Tesseramento per il calciatore Aringlen Shuka;

Venivano depositate memorie difensive in favore del Sig. Luca Mancini e della San Marino Calcio Srl nelle quali si sosteneva l’oggettiva impossibilità oggettiva per costoro di svolgere qualsivoglia tipo di verifica in ordine circa la condotta del calciatore.

La difesa dei deferiti rilevava, infatti, come fosse praticamente impossibile accertare che il calciatore fosse tesserato con altra società. Si poteva pretendere da costoro solamente l’acquisizione di una dichiarazione del calciatore in tal senso.

Invocava al riguardo alcuni precedenti formatisi su casi relativi ad addebiti simili a quello in esame.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto:

- l’irrogazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione nei confronti del Sig. Luca Mancini, all’epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio;

- l’irrogazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi al momento del tesseramento nei confronti del calciatore Aringlen Shuka;

- l’irrogazione della sanzione di euro 300,00 di ammenda nei confronti della Società San Marino Calcio Srl

Per il Sig. Luca Mancini e per la società San Marino Calcio Srl, è comparso il difensore, il quale si è riportato alle proprie memorie difensive, insistendo nella richiesta di proscioglimento dei suoi assistiti da ogni addebito.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ritiene per quanto concerne la posizione del calciatore Aringlen Shuka che è da ritenersi senza dubbio provata l’accusa a lui addebitata. Costui era certamente consapevole dell’esistenza del proprio tesseramento presso altra federazione ed è, pertanto, da ritenersi fondato il deferimento nei suoi confronti.

Diversa decisione deve essere presa per gli altri deferiti.

Per quanto riguarda, infatti, la posizione del Sig. Luca Mancini, all’epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio, e per quanto riguarda la stessa San Marino Calcio, questo Tribunale presume, non essendo stata fornita dalla Procura Federale alcuna prova contraria, che il tesseramento sia avvenuto con la buona fede del Sig. Luca Mancini, in quanto il calciatore, sotto la propria personale responsabilità, aveva dichiarato di non essere stato tesserato presso federazioni di altri Paesi e non era possibile pretendere ulteriori adempimenti al riguardo.

Alla società che intende procedere al tesseramento del calciatore non è richiesto altro se non acquisire preventivamente o contestualmente al tesseramento siffatta documentazione; nessuna ulteriore attività compete alla società, la quale, una volta entrata in possesso di detta documentazione può procedere al tesseramento.

Nel caso in esame, la società San Marino Calcio Srl aveva tesserato il calciatore Aringlen Shuka perché egli, sotto la propria personale responsabilità, aveva dichiarato di essere residente in Italia e di non essere mai stato tesserato presso federazioni di altri Paesi, sicché l’incolpazione a carico del Mancini e della Società in relazione alla violazione dell’art. 40, comma 6, NOIF, deve ritenersi infondata. Il deferimento, pertanto, deve essere accolto solo parzialmente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare condanna il calciatore Aringlen Shuka ad 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi al momento del primo tesseramento utile presso una società affiliata alla FIGC e proscioglie il Sig. Luca Mancini, all’epoca dei fatti Presidente della società San Marino Calcio, e la Società San Marino Calcio Srl da ogni addebito.

 

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