F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 06 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 15/FTN del 02 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO LIVIERI (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società FC Sudtirol Srl), SOCIETÀ FC SUDTIROL SRL – (nota n. 502/1059 pf18-19 GC/GP/ma del 9.7.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO LIVIERI (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società FC Sudtirol Srl), SOCIETÀ FC SUDTIROL SRL - (nota n. 502/1059 pf18-19 GC/GP/ma del 9.7.2019).

 

Il deferimento

Con nota prot.502/1059pf18-19/GC/GP/ma del 9.7.2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Ferruccio Livieri, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società FC SUDTIROL SRL, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS “ratione temporis” vigente e dell’art. 3, comma 1, stesso codice perché, inibito sino al 29.03.2019 dal G.S. presso il SGS con C.U. n. 89 del 19.02.2019 per aver ingiuriato il Sig. Babar Ali, arbitro della gara FC Sudtirol - Pordenone del 17.02.2019, valevole per il Campionato Nazionali Giovanissimi, Girone B, avendo incontrato il Sig. Babar Ali in data 20.02.2019 in Corso Libertà a Merano, lo ingiuriava nuovamente con tono concitato dandogli dell’ “extracomunitario coglione”, rinfacciandogli la squalifica comminatagli dal G.S., complimentandosi polemicamente per il suo operato, battendogli le mani e mandandolo “a cagare” come dallo stesso ammesso nel corso dell’audizione resa il 26.04.2019;

- la Società FC Sudtirol Srl, per rispondere a titolo responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, vigente “ratione temporis” alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il Sig. Ferruccio Livieri (dirigente della società), per quanto allo stesso ascritto.

La fase predibattimentale

La comunicazione di conclusione delle indagini e l’atto di deferimento risultano ritualmente e rispettivamente notificate ad entrambi i deferiti.

Già sentito il sig. Livieri Ferruccio nel corso delle indagini, la società, all’esito della comunicazione di conclusione delle indagini, ha fatto pervenire alla Procura federale una memoria difensiva nel termine assegnatole.

Fissato il dibattimento per la riunione odierna, nessuna delle parti ha fatto pervenire ulteriori memorie.

Il dibattimento

All’odierna riunione il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi per Livieri Ferruccio la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) e per la società la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

Il difensore della società, riportatosi alla memoria inviata alla Procura federale, ha concluso per il suo proscioglimento e, in subordine, per l’irrogazione della sanzione minima edittale.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.

L’arbitro Babar Alì, della sezione AIA di Merano, ha fatto pervenire alla segreteria del Giudice Sportivo Nazionale del SGS, per il tramite del presidente del Comitato provinciale AIA di Bolzano, un supplemento di rapporto della gara dal medesimo diretta il 17.2.2019 a Bolzano, svoltasi tra le compagini FC Sudtirol e Pordenone Calcio, partecipanti al Campionato nazionale giovanissimi, girone B, ivi rappresentando un episodio verificatosi il 20.2.2019, tra le ore 9:30 e 9:40 del mattino in Merano.

In particolare, ha riferito di essere stato avvicinato da persona riconosciuta essere Livieri Ferruccio, dirigente accompagnatore della società F.C. Sudtirol Srl nella gara di cui sopra che, imputatagli la inibizione comminatagli dal competente Giudice Sportivo, lo faceva oggetto di frasi ingiuriose (extracomunitario coglione; coglione).

Le indagini della Procura hanno confermato l’assunto.

In sede di audizione anche il Livieri, per quanto abbia cercato di limitare la portata offensiva delle frasi pronunciate, ha confermato l’episodio, verificatosi nel corso dell’incontro casuale occasionato dalla similare attività lavorativa svolta da entrambi.

In particolare, il Livieri ha ammesso i seguenti comportamenti, già per sé sufficienti a ritenerne la responsabilità: “in concreto gli ho battuto le mani, gli ho detto <<bravo, complimenti per quello che hai fatto domenica scorsa e per la squalifica di due mesi che mi hai fatto prendere>> e nel proseguire oltre, con la mia attività, l’ho mandato a cagare (testuale: ndr); escludo, tuttavia, di averlo offeso, anche considerato che non è mio costume offendere i direttori di gara”. All’episodio ha assistito da una distanza di quindici metri circa, senza però avere udito il contenuto del colloquio, un collega di lavoro del direttore di gara, K.M., soggetto non tesserato.

Il contenuto del colloquio, da K.M. definito “animato” gli era riferito, su espressa domanda, dal direttore di gara.

Le circostanze di fatto riferite possono ritenersi provate.

Depongono in tal senso, invero, oltre alle dichiarazioni dell’arbitro, le pur parziali ammissioni dello stesso incolpato, effettivamente inibito dal competente G.S. “per avere proferito frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro” (C.U. SGS n. 89 - Campionati Giovanili – del 19.2.2019).

Può dunque ritenersi accertata con sufficiente certezza la responsabilità dell’incolpato, il cui comportamento configura violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, Nuovo CGS-FIGC in cui risulta trasfuso l’art. 1bis, comma 1, del previgente CGS, di cui l’incolpato è tenuto a rispondere ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Nuovo CGS-FIGC in cui a sua volta risulta trasfuso il precedente art. 3, comma 1.

Tenuto conto del particolare disvalore dell’episodio e delle espressioni pronunciate, intrise di sentimenti antirazziali e antisportivi, peraltro nella immediatezza del comportamento non contestato e già sanzionato dal G.S., proferite da soggetto tesserato per una società appartenente alla Lega Pro quale Dirigente accompagnatore di una squadra di giovanissimi calciatori, di cui dovrebbe essere un punto di riferimento e il cui comportamento dovrebbe rappresentare un esempio da emulare, sanzione congrua è quella richiesta dalla Procura.

Per il fatto ascritto al Livieri, la Procura federale ha deferito anche la società di appartenenza per sentirla rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, vigente “ratione temporis”.

Il difensore della società, presente al dibattimento, ha addotto a scriminante della propria assistita la promozione di manifestazioni antirazzismo, l’adesione ai principi etici del Codice della Lega, nonché l’adozione di un proprio Codice Etico costituente parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. lgs. n.231/20012, adottato ex art. 12 del codice di autoregolamentazione della Lega Pro.

Ha  quindi  contestato  l’automatismo  della  responsabilità  oggettiva  in  relazione  al  fatto  del tesserato ed eccepito la inapplicabilità dell’art. 4, comma 2, del previgente CGS, dovendosi invece applicare, in quanto norma di natura sostanziale, l’art. 7 del Nuovo GGS-FIGC.  L’assunto,  per  quanto  astrattamente  corretto,  non  depone  in  termini  di  esclusione  della responsabilità della società.

Il vigente art. 6, comma 2, CGS non esclude tout court la responsabilità della società, tuttora tenuta a rispondere ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma.

Il successivo art. 7, a sua volta, norma sicuramente di natura sostanziale, per tale motivo applicabile alla fattispecie in scrutinio in applicazione del principio del favor rei, poi, non esclude la suddetta responsabilità per la sola adozione di un Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto, ma demanda agli organi di giustizia, ai fini della esclusione o attenuazione della responsabilità, la valutazione della sua adozione, idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento.

Se è vero, dunque, che il fatto del tesserato non può comportare l’automatico riconoscimento della responsabilità della società, è pur vero che non basta l’adozione di un Modello di organizzazione ai fini della sua esclusione e/o attenuazione.

Ed è anche vero che, sebbene possa valutarsi positivamente l’avvenuta adozione di siffatto Modello, grava sulla società, in applicazione del principio della vicinanza della prova, dedurre e allegare le misure concretamente adottate per la sua attuazione onde valutarne l’idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento.

Nella specie, non sovvengono, al fine di una totale esclusione della responsabilità, i dedotti eventi sporadici quali l’organizzazione di una gara nell’aprile del 2016 nell’ambito di una della Giornata Internazionale dello Sport indetta dall’ONU, né l’iniziativa organizzata in occasione dell’ultima gara casalinga della prima squadra nel campionato 2018, peraltro non autonomamente indetta, ma promossa dalla Lega Pro.

Nel caso concreto, di contro, maggiore pregnanza avrebbe assunto l’adozione, anche da parte della società, di un provvedimento sanzionatorio all’indomani dell’inibizione inflitta dal Giudice sportivo per fatti analoghi a quelli qui contestati, in ordine ai quali, invece, non è stata dedotta né allegata, se non in questa sede, una espressa e chiara manifestazione di dissenso.

La responsabilità della società va alfine confermata anche in punto di fatto.

L’episodio verificatosi, invero, non può essere circoscritto nell’ambito di un rapporto privatistico tra il direttore di gara ed il Livieri, in quanto strettamente connesso alla direzione della gara della compagine del secondo, che vedeva questi in veste di Dirigente accompagnatore.

Per il fatto di quest’ultimo, pertanto, deve affermarsi ai fini disciplinari anche la responsabilità della società F.C. Sudtirol Srl, nei cui confronti, comunque tenuto conto dell’adozione di un Codice etico e del Modello di organizzazione di cui si è detto, la sanzione richiesta dalla Procura Federale può essere ridotta nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, infligge al Sig. Livieri Ferruccio la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e alla Società FC Sudtirol Srl la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

 

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