F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 06 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 15/FTN del 02 Agosto 2019 (dispositivo) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ASD CASSINO CALCIO 1924 – (nota n. 610/966 pf18-19 GC/GP/ma del 11.7.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ASD CASSINO CALCIO 1924 - (nota n. 610/966 pf18-19 GC/GP/ma del 11.7.2019).

Il deferimento

Nel contesto della gara ASD Cassino Calcio 1924 - ASD Città di Anagni Calcio, disputata il 5 Gennaio 2019 per il Campionato Nazionale Juniores, l’allenatore della prima delle due, a nome Oscar  Fabrizio  Fella,  iscritto  nei  ruoli  del  Settore  Tecnico,  profferiva  ripetute  espressioni offensive nei confronti del calciatore Simone Ripa e dell’allenatore Giorgio Foglietta, entrambi tesserati per la Società antagonista e colpiva violentemente quest’ultimo con un calcio nella zona inguinale del corpo, tanto da causargli un edema al testicolo destro, giudicato guaribile in giorni sette, come risultava da referto dei sanitari del P.S. dell’Ospedale S. Benedetto di Alatri. Raggiunto ad istanza della Procura Federale dalla Comunicazione di Conclusione Indagini (CCI), il Fella patteggiava la pena, sicché la Procura Federale, con atto datato 11 Luglio  2019, deferiva a questo Tribunale la Società ASD Cassino Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva (art. 4 comma 2 CGS - FIGC vecchio testo) della violazione ascritta al Fella.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale, a mani dell’avv. Gianmaria Camici, ha depositato la richiesta di patteggiamento sottoscritta dalla Società, nonchè dalla stessa Procura Federale, che ha rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento sottoscritta dalle parti; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 CGS - FIGC nuovo testo;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: sanzione base ammenda di euro 600,00 (seicento), ridotta di 1/3, sanzione finale ammenda di euro 400,00 (quattrocento);

risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società ASD Cassino Calcio 1924, ai sensi dell’art. 127 comma 1 CGS - FIGC nuovo testo, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127 comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3 suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato altresì che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua; rilevato infine che l’ ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c

B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della Società ASD Cassino 1924.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 127 nuovo CGS FIGC, dispone l’applicazione della seguente sanzione:

- per la società ASD Cassino Calcio 1924, sanzione dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

Dispone la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

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